“I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” recita il comma 9 dell’art. 37 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii., concludendo che, in attesa di novità normative in materia, la disciplina della formazione per gli addetti all’antincendio continua a essere quella definita dal Decreto 10 marzo 1998.
Il decreto, ormai noto e ampiamente attuato, ha la “curiosa” caratteristica di definire (Allegato IX) i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio in funzione del livello di rischio (basso, medio o elevato) dell’attività, ma di non preoccuparsi di definirne la frequenza dell’aggiornamento, che è di fatto un obbligo di legge a carico del datore di lavoro.
Quindi, qual è la scadenza del corso antincendio?
In attesa di un’indicazione univoca da parte del legislatore, si possono sostenere 3 diverse posizioni:
- la più creativa dice che, visto che la frequenza di aggiornamento non è definita, si può definire liberamente la scadenza del corso antincendio in, diciamo, 10, 15 o 20 anni… Serve che dica che a me questa teoria non piace per niente?
- la più stringente si muove per analogia con l’aggiornamento della formazione di primo soccorso, quindi considera una scadenza triennale, appoggiandosi a una nota del 2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì- Cesena, poi adottata dal Dipartimento Regionale Emilia Romagna;
- la mezza via è quella di considerare l’aggiornamento quinquennale, per analogia con la restante formazione sicurezza (ex. specifica, aggiuntiva per preposti, dirigenti, RSPP, attrezzature), visto che il legislatore si è mosso in questa direzione anche per quanto riguarda la formazione della segnaletica e che da più di un anno si vocifera di una bozza di nuovo decreto antincendio che prevederebbe esplicitamente questo termine.
La bozza del nuovo decreto antincendio
La notizia ha iniziato a circolare a fine 2018: il “nuovo decreto antincendio” era in fase di emanazione, a inizio 2019 si diceva fosse oramai stato approvato in bozza. Tra le novità previste, quella della definizione della frequenza di aggiornamento del corso per addetti all’antincendio che sarebbe stata fissata a 5 anni.
La bozza di decreto però è rimasta tale, cioè a oggi non ci sono notizie di emanazione della nuova norma. Anche se capita che Coordinatori per la Sicurezza e uffici incaricati della qualifica delle imprese sollecitino gli attestati di aggiornamento “come previsto dal decreto”, e trasmettano a sostegno della loro richiesta scocciata il testo di quella bozza, convinti che si tratti di normativa vigente.
In pratica, che cosa fare?
Sicuramente è cosa buona e giusta scartare la teoria dell’anarchia. Tra la strada della scadenza triennale e quella della scadenza quinquennale, invece, si tratta di scegliere quale corrente di pensiero adottare e di portarla avanti con coerenza.
L’interpretazione della scadenza triennale del corso antincendio è comunque a oggi la più diffusa, ed è anche l’unica a trovare riscontro in un documento vigente, anche se di carattere non vincolante per i datori di lavoro (le circolari hanno infatti come destinatari gli enti, ai quali forniscono indirizzi per un’applicazione omogenea della normativa e dei controlli a livello territoriale).
La nota del 2011 dei Vigili del fuoco
Al mistero della scadenza del corso antincendio ha contributo anche una nota del 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale della Formazione (protocollo n. 5987 del 23 febbraio 2011) che, sorvolando sulla questione della frequenza di aggiornamento dei corsi, ha invece fornito indicazioni in merito a durata e contenuti dei corsi di aggiornamento per addetti all’emergenza incendio, mantenendo la distinzione in funzione del livello di rischio. Per conoscerne i dettagli, puoi scaricarla QUI.
L’Accordo Stato Regioni del 2016
Si tratta dell“Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.”.
Oltre a delineare le novità della formazione per RSPP e ASPP, l’Accordo riporta nell’Allegato V una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione, dettagliando i requisiti di corsi base e aggiornamenti, riportando, in relazione all’aggiornamento della formazione antincendio, che il Decreto 10 marzo 1998 non prevede una frequenza di aggiornamento.
C’è chi ha interpretato questo dettaglio come la definitiva messa al bando di ogni esigenza di aggiornamento della formazione antincendio, rappresentando l’Accordo Stato Regioni una disposizioni di legge successiva al Testo Unico Sicurezza e alla nota del 2012 dei Vigili del Fuoco.
Si tratta però di un’interpretazione forzata, nella misura in cui l’Accordo in questione si limita a riassumere le norme vigenti, mettendo in luce il fatto che l’allegato IX del Decreto del 1998 non preveda indicazioni in merito all’aggiornamento del corso antincendio, e non definisce in modo chiaro ed esplicito una modifica dell’obbligo previsto dal Testo Unico Sicurezza.
In altre parole, non condivido la posizione di chi sostiene che l’Accordo Stato Regioni del 2016 ha ufficialmente risolto l’incertezza della questione a favore di un secco “non bisogna aggiornare nulla”.
Le attività soggette a CPI
In merito a questo aspetto si hanno esperienze diverse tra consulenti: c’è chi ha avuto esperienza di Comandi Provinciali che applicano la nota del 2012 come un obbligo effettivo e, quindi, richiedono ai titolari delle attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/11) un aggiornamento triennale della formazione antincendio, e c’è chi, invece, ha avuto esperienza di Comandi Provinciali che assumono un atteggiamento meno stringente (quindi nessuna applicazione di sanzioni), facendosi più promotori che controllori dell’aggiornamento periodico della formazione specifica.
Se l’atteggiamento sembra legato a linee di condotta differenti dei Comandi Provinciali, in ogni caso resta un’indicazione importante per ragionare in modo consapevole sulla modalità di definizione dell’aggiornamento del corso antincendio.
[Articolo aggiornato in data 16.02.2020, dopo un intenso scambio di opinioni in gruppi Facebook che affrontano argomenti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro: alla faccia di chi sostiene che la gestione dell’aggiornamento antincendio sia chiara e definita.]
Buongiorno.
A mio avviso questo articolo andrebbe aggiornato alla luce del Decreto 2 settembre 2021
Buongiorno! Concordo.
Entro domattina ci sarà pubblicato un articolo che parla proprio di quello!
Quindi al momento i corsi sono da ritenersi validi se svolti da meno di 5 anni ?giusto ?
Buongiorno Francesca,
salvo il caso di attività soggette a controlli dei vigili del fuoco in cui il Comando Provinciale di riferimento si impunti su un aggiornamento triennale, le confermo la validità dei corsi svolti da meno di 5 anni. Tra l’altro le segnalo una nuova norma di riferimento, che entrerà in vigore il prossimo 3 ottobre, che riorganizza la formazione antincendio e definisce in modo ufficiale la frequenza quinquennale degli aggiornamenti (https://www.stefaniavilla.it/2021/11/30/novita-formazione-antincendio-decreto-2-settembre-2021/).