Il rapporto con il medico competente: consigli e opportunità

Gli si chiede di firmare il Documento di Valutazione dei Rischi, di visitare i lavoratori per accertarne l’idoneità alla mansione lavorativa, di fare il sopralluogo e di partecipare alla riunione periodica (per aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori).

La sua attività viene percepita a volte come una scocciatura che impone limitazioni e prescrizioni alle possibilità operative dei lavoratori, ma la collaborazione continuativa tra datore di lavoro e medico competente consente al primo di prevenire problemi a suo carico e di tutelare in modo concreto la salute dei propri lavoratori.

L’importante è impostare il rapporto con il medico competente in modo efficace.

Valutazione dei rischi: come e perché coinvolgere il medico competente

La partecipazione del medico competente al processo di valutazione dei rischi ha due ragioni principali:

  • contribuire alla definizione delle mansioni o gruppi omogenei dei lavoratori in funzione dei rischi ai quali sono esposti nell’esecuzione delle loro attività, per poter arrivare a definire il protocollo sanitario, quindi tipologia e frequenza degli accertamenti sanitari ai quali ciascun lavoratore deve essere sottoposto;
  • avere un punto di vista specialistico che contribuisca a definire misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori. Alcuni esempi? L’individuazione di profilassi vaccinali o la definizione di requisiti fisici e non per svolgere attività specifiche, come il questionario per i lavoratori che si vogliono destinare ad attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
La partecipazione del medico competente al processo di valutazione dei rischi ha due ragioni principali: contribuire alla definizione delle mansioni o gruppi omogenei e avere un punto di vista specialistico che contribuisca a definire misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori.

Questa attività, che in termini astratti sembra porre solo vincoli e limitazioni, in pratica assicura la messa a fuoco di questioni che, se trascurate, diventerebbero fonte di problematiche a volte ingestibili a posteriori.

I consigli su questo fronte sono due.

1) Non dare mai per scontato che una determinata nuova attività non impatti sull’attività condotta dal medico competente o che il medico competente non possa fornire indicazioni operative e soluzioni utili. Meglio una telefonata o una mail in più per evitare di dover correre ai ripari poi. Questo aspetto è rilevante per chi opera in siti sempre diversi (ex. cantieri temporanei e/o mobili o manutenzioni in siti produttivi con caratteristiche differenti) e per chi decide di avviare nuove attività o di introdurre nuove modalità operative (ex. un’impresa edile che decide di sviluppare l’attività di carpenteria metallica per non dover ricorrere in modo sistematico a fornitori esterni).

2) Sollecitare risposte operative al medico competente senza la pretesa che sia lui a fornirle spontaneamente, in quanto il medico deve essere in grado di indicare in modo chiaro e pratico le strade da seguire ma non può immaginarsi quale sia la situazione specifica se non gli viene comunicata. Un esempio? Se per la prima volta i lavoratori possono entrare in contatto con agenti biologici (ex. un’impresa di demolizioni deve intervenire in un impianto di depurazione), il medico deve esserne informato per valutare la necessità di copertura vaccinale, ma potrebbe accadere che, pur ritenendo le vaccinazioni necessarie, in commercio non siano disponibili i vaccini. Quindi il medico deve fornire indicazioni su che cosa sia opportuno/necessario fare per poter dimostrare che tale obbligo non è assolvibile in quel dato momento.

La sorveglianza sanitaria, quando si basa su un protocollo sanitario ben studiato in relazione all'attività specifica, consente di fare prevenzione a 360°.

Sorveglianza sanitaria: il cuore della prevenzione

La sorveglianza sanitaria, quando si basa su un protocollo sanitario ben studiato in relazione all’attività specifica, consente di fare prevenzione a 360°.

L’aspetto più immediato è la rilevazione di situazioni cliniche che richiedono il coinvolgimento del medico curante di un dato lavoratore, prevenendo complicazioni di salute e tutelando il benessere dell’interessato, oppure la necessità di mettere in atto un progressivo o repentino cambio della mansione del lavoratore.

Meno evidente, ma non meno essenziale, è l’individuazione di condizioni cliniche la cui evoluzione richiede di valutare l’opportunità o la necessità per il datore di lavoro di denunciare una sospetta malattia professionale, prevenendo sia il rischio che siano altri soggetti a procedere senza preavviso (ex. i medici curanti) sia il rischio di procedimenti civili (richieste di risarcimento danni) da parte dei lavoratori.

Anche in questo caso sono la trasparenza e l’atteggiamento attivo gli elementi essenziali per poter gestire in modo efficace e positivo i dati più problematici che emergono dalla sorveglianza sanitaria.

Se si è costretti a prevedere di dedicare del tempo al sopralluogo annuale del medico competente e, per le aziende con più di 15 lavoratori, alla riunione periodica, è il caso di sfruttare quei momenti per condividere informazioni, problematiche e individuare soluzioni operative.

Sopralluogo e riunione periodica: due opportunità

Ci si lamenta spesso della quantità di obblighi imposti dalla normativa, trascurando la possibilità di trarre vantaggio dai vincoli di legge. Quel che intendo dire è che, se si è costretti a prevedere di dedicare del tempo al sopralluogo annuale del medico competente e, per le aziende con più di 15 lavoratori, alla riunione periodica, è il caso di sfruttare quei momenti per condividere informazioni, problematiche e individuare soluzioni operative.

Il medico competente non vi dà la disponibilità di tempo e di informazioni per avere chiaro quel che succede? Forse è il caso che pensiate di rivolgervi a un altro professionista, perché la sua attività, se ben coordinata con quella dell’impresa, tutela anche il datore di lavoro e non solo i lavoratori, mentre, se non si ha possibilità di interazione, si rischia diventi un boomerang del quale non è nemmeno possibile prevedere la traiettoria.


[L’obbligo della riunione periodica (art. 35, D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.) scatta per più di 15 lavoratori, cioè dai 16 in su: c’è scritto lavoratori, non c’è scritto dipendenti! Quindi, per esempio, un socio lavoratore è da conteggiare, così come un tirocinante o uno studente in alternanza scuola- lavoro. Per la definizione completa di “lavoratore” si fa riferimento all’art. 2 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.]

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