La formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi

La norma li chiama lavoratori autonomi, in gergo li si chiama artigiani, i commercialisti li chiamano partite iva (liberi professionisti) e ditte individuali senza dipendenti. Quale che sia il nome che preferite, la sostanza è che questi soggetti devono sottostare a obblighi di legge diversi dalle imprese per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, ossia godono di alcune semplificazioni. Questo aspetto si applica anche alla formazione. Ecco quali sono i riferimenti di legge e gli aspetti operativi da verificare per individuare i corsi sicurezza obbligatori per i lavoratori autonomi.

Gli obblighi generali

L’articolo 3 (campo di applicazione), comma 11, del Testo Unico Sicurezza prevede che:

Nei confronti dei lavoratori autonomi […] si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

L’articolo 21 stabilisce che le ditte individuali senza dipendenti debbano:

  1. utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III;
  2. munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni del Titolo III;
  3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento se svolgono la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, gli artigiani hanno facoltà (quindi non sussiste un obbligo) di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Lo stesso articolo di legge precisa che, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, gli artigiani hanno facoltà (quindi non sussiste un obbligo) di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’eccezione al carattere facoltativo è quella in cui disposizioni speciali contengano previsioni differenti.

L’articolo 26 riguardava invece il coordinamento nell’ambito dei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione e non è quindi rilevante per determinare quale sia la formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.

La “vecchia” interpretazione

Poiché l’Allegato XVII prevede che, nell’ambito dei cantieri temporanei e/o mobili, il committente o l’impresa subappaltante, verifichino l’idoneità tecnico- professionale dei lavoratori autonomi richiedendo, tra l’altro, gli attestati di formazione e l’idoneità sanitaria dal Testo Unico Sicurezza, si era diffusa l’idea che la formazione sicurezza e la sorveglianza sanitaria fossero un obbligo a carico dei lavoratori autonomi.

Poiché l'Allegato XVII prevede che, nell'ambito dei cantieri temporanei e/o mobili, il committente o l'impresa subappaltante, verifichino l'idoneità tecnico- professionale dei lavoratori autonomi richiedendo, tra l'altro, gli attestati di formazione e l'idoneità sanitaria dal Testo Unico Sicurezza, si era diffusa l'idea che la formazione sicurezza e la sorveglianza sanitaria fossero un obbligo a carico degli artigiani.

In merito si è però espressa la Commissione per gli interpelli con l’Interpello n.7/2013 che ha sottolineato che, non solo tale interpretazione era stata superata dalle modifiche introdotte all’Allegato XVII dal D. L.vo 106/2009, ma che l’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 ha espressamente precisato che le previsioni di formazione del Testo Unico Sicurezza non sono un obbligo a carico dei lavoratori autonomi salvo gli “obblighi previsti da norme speciali.

Esistono obblighi imposti da norme speciali? Sì!

L’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012 aveva precisato che non si applica ai lavoratori autonomi l’obbligo di formazione previsto dall’art. 37, e disciplinato dall’Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, e che le indicazioni di quest’ultimo Accordo potevano costituire un “utile parametro di riferimento” nel caso in cui gli stessi avessero deciso di procedere alla formazione “base” pur non sussistendo nei loro confronti un obbligo in tal senso.

Allo stesso tempo l’Accordo aveva ribadito che altre disposizioni di legge avrebbero potuto imporre obblighi specifici per i lavoratori autonomi, citando quale esempio il D. L.vo 177/2011, che disciplina l’operatività in spazi confinati e/o sospetti d’inquinamento, rendendo quindi evidente che gli artigiani che dovessero svolgere tale tipo di attività dovrebbero soddisfare i requisiti di formazione previsto dal decreto.

Altra disposizione di legge che prevede specificamente un obbligo di formazione per gli artigiani è l'Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 " concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Altra disposizione di legge che prevede specificamente un obbligo di formazione per gli artigiani è l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione“, il quale precisa l’applicabilità anche ai soggetti di cui all’art. 21 del Testo Unico Sicurezza, tra i quali ricadono appunto i lavoratori autonomi.

Ponteggi, posizionamento mediante funi e amianto: formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi?

Il Testo Unico Sicurezza prevede una formazione aggiuntiva per i lavoratori addetti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi, utilizzino sistemi di posizionamento mediante funi e per coloro che siano esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto. Per quanto riguarda i ponteggi e l’amianto, non è presente un riferimento esplicito ai lavoratori autonomi, che invece compare per il posizionamento mediante funi.

Il Testo Unico Sicurezza prevede una formazione aggiuntiva per i lavoratori addetti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi e per coloro che siano esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto. L'obbligo è posto a carico del datore di lavoro e si applica ai lavoratori, pertanto non è presente un riferimento esplicito ai lavoratori autonomi.

Il mancato riferimento agli artigiani in relazione ad amianto e ponteggi risulta dettato da ragioni tecniche, ossia dal fatto che non è tecnicamente praticabile la gestione di queste due tipologie di attività da parte di un lavoratore autonomo, se non in sinergia con altri artigiani o con un’impresa. In quest’ultimo caso verrebbero però meno le due condizioni previste dal codice civile perché un’attività si possa configurare come contratto d’opera in capo a una singola persona, ossia il fatto che il lavoro sia prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione verso il proprio committente. A questo si aggiungerebbe la difficoltà oggettiva di gestire i rischi interferenziali tra i vari soggetti coinvolti. In altri termini il legislatore non prevede un obbligo specifico, ritenendo irrealistico che un artigiano svolga tali attività.

10 risposte a “La formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi”

      1. Buongiorno Marco,
        non sono corsi previsti da norme speciali, ma la necessità di frequentarli deve tenere conto dell’operatività e della logica alle spalle della formazione:
        1. la formazione come addetto antincendio o primo soccorso prevede la possibilità di gestire situazioni di emergenza, aspetto che può essere sempre utile conoscere;
        2. la formazione come addetto antincendio può essere richiesta a un artigiano nel momento in cui si trovasse a operare da solo in un determinato ambiente, perché non ci sarebbero altri soggetti pronti a intervenire. Difficile invece imporre la formazione di primo soccorso dato che l’artigiano non potrebbe soccorrersi da solo;
        3. se l’intervento dell’artigiano è richiesto da un’impresa strutturata, dovrebbe essere questa a coordinare l’artigiano nella gestione dell’emergenza senza richiedere a lui la relativa formazione.

        Le è chiaro il ragionamento?

  1. A fronte di quanto detto,per un infermiere libero professionista i corsi in materia di sicurezza sul lavoro,compreso il corso antincendio devono essere svolti a proprie spese anche se lavora presso cooperative? E inoltre la visita di idoneità del LP dovrebbe essere sostenuta a titolo gratuito presso il medico competente della cooperativa o no? Grazie

    1. Buongiorno Luisa,
      per poterle dare un riscontro puntuale bisognerebbe conoscere il contesto organizzativo nel dettaglio. Le faccio un esempio, per farle capire cosa intendo:
      1. se l’infermiere libero professionista opera nell’ambito di una struttura in modo continuativo e integra la propria operatività con quella del personale dipendente, di fatto (al di là della diversa forma contrattuale), si configura un rapporto datore di lavoro – lavoratore che fa sì che l’infermiere libero professionista debba essere equiparato sul fronte della salute e sicurezza sul lavoro a un dipendente e, quindi, gli adempimenti formativi e di sorveglianza sanitaria ricadono sulla struttura entro la quale opera;
      2. se l’infermiere libero professionista presta la propria attività in autonomia da ogni dipendente della cooperativa (ex. svolgendo attività a domicilio), gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sono interamente a suo carico (sia per la formazione che per la sorveglianza sanitaria che per la dotazione dei DPI). La formazione generale e specifica è facoltà ma non un obbligo, mentre la formazione antincendio può essere utile trovandosi a operare da soli e a dover gestire potenziali situazioni di emergenza.

      Spero di essere stata sufficientemente chiara.

  2. Buongiorno volevo sapere da artigiano(forfettario), quali corsi o assicurazioni devo fornire ad una azienda che mi passa dei lavori.
    quali sono i miei obblighi verso questa azienda?
    Grazie Francesco

    1. Buongiorno Francesco,
      per poterle dare un riscontro avrei bisogno di maggiori dettagli: che tipo di attività svolge? In quali contesti? Per esempio, è un piastrellista, un elettricista, o altro? Lavora in cantiere edili o in siti produttivi/sedi di industrie? Comunque l’articolo al quale lei ha aggiunto il suo commento le può fornire le prime indicazioni utili.

  3. Buongiorno,sono una sarta dove ho un atelier su misura.ho sia il laboratorio costituito da due macchine da cucire e un ‘ area dedicata alla vendita.lavorando da sola senza dipendenti,devo fare obbligatoriamente il corso formativo sulla sicurezza?
    Grazie

    1. Buongiorno Melky,
      allo stato attuale delle cose no, non è obbligatorio. Consideri che si stanno aspettando alcune novità (pubblicazione di un decreto) che potrebbero cambiare alcune regole e introdurre novità. Le consiglio comunque una formazione in materia di sicurezza con l’obiettivo di acquisire le conoscenze di base e di poterle considerare in relazione anche alle persone che accedono al suo laboratorio.

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