La valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori è il cuore della gestione della salute e sicurezza sul lavoro: solo se si conoscono tipologia ed entità dei rischi si possono definire le misure di prevenzione e protezione efficaci per eliminarli, ridurli e prevenirli.
Il D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii. prevede che la valutazione sia sempre formalizzata, quindi messa per iscritto, e individua dei documenti specifici in cui farlo, a seconda della “situazione” nella quale si sta operando. Vediamoli uno per uno.
DVR, documento di valutazione dei rischi
Si tratta del punto di partenza della gestione dei rischi di ogni impresa che abbia anche un solo lavoratore. I requisiti sono introdotti dall’art. 28 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii., insieme agli elementi che deve contenere la valutazione:
- scelta delle attrezzature di lavoro;
- scelta delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate;
- sistemazione (organizzazione) dei luoghi di lavoro;
- tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (ex. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, quelli derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili).
Il DVR offre quindi un quadro complessivo e articolato rispetto alle caratteristiche della specifica attività lavorativa o, meglio ancora, della singola unità produttiva.
DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
Se l’impresa affida lavori, servizi o forniture a terzi, siano questi lavoratori autonomi o imprese, si deve preoccupare di identificare e gestire i rischi derivanti dall’interferenza tra la sua attività e quella dei lavoratori autonomi e/o delle imprese a cui ha affidato tali attività. La gestione dei rischi da interferenze avviene predisponendo il DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, il cui contenuto è dettagliato dal comma 3 dell’art. 26 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.
Ci sono 2 eccezioni.
1- Nel caso di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno che non comportino rischio di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto o atmosfere esplosive o uno o più dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii. (cfr. foto seguente), non è richiesta la redazione del DUVRI.
2- Nel caso in cui le attività oggetto di affidamento comportino lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’allegato X del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii. (cfr. foto seguente), si ricade nella fattispecie dei cantieri temporanei o mobili dove non trova più applicazione l’art. 26 (DUVRI) del decreto, ma si devono seguire le disposizioni del Titolo IV dello stesso decreto, che prevedono la predisposizione di PSC e POS.
PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e POS (Piano Operativo di Sicurezza)
Se le attività che un soggetto giuridico (committente) affida a un altro soggetto giuridico (impresa o lavoratore autonomo) comportano i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’allegato X del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni del Titolo IV del decreto citato.
Si configura così un cantiere temporaneo o mobile che viene considerato come fosse un'”unità produttiva” a sé stante, soggetta a regole specifiche. In questo caso l’individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi viene formalizzata:
- mediante la redazione del PSC da parte del coordinatore per la sicurezza e del POS da parte di ogni singola impresa esecutrice dei lavori, in caso la realizzazione dell’opera richieda l’intervento, anche non contemporaneo, di più imprese esecutrici;
- in caso di esecuzione dei lavori da parte di un’unica impresa, mediante la predisposizione del solo POS di quest’ultima.
PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo)
Di PSS parlava l’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 (il “vecchio” Codice degli appalti) e continua a parlarne, relativamente ai contenuti del documento, l’allegato XV del D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.
La vecchia normativa in materia di appalti pubblici prevedeva che, in caso di appalto di lavori che non richiedesse il ricorso a più imprese esecutrici e, quindi, nemmeno la redazione del PSC da parte del coordinatore per la sicurezza, l’impresa affidataria dei lavori predisponesse il PSS, secondo i contenuti definiti dall’allegato XV del D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa relativa alla disciplina degli appalti pubblici (D. L.vo 50/2016), in vigore dal 19 aprile 2016, l’articolo 131 della normativa precedente è stato abrogato. Inoltre il D. L.vo 50/2016 non contiene più alcun riferimento all’obbligo di redazione/ consegna da parte dell’appaltatore del Piano di Sicurezza Sostitutivo. Allo stesso tempo, però, l’allegato XV del D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. è rimasto nella sua forma originaria. Quindi? Quindi in caso di appalto di lavori a un’unica impresa, quest’ultima redige il proprio POS e… punto!
Tutto chiaro?