Il Protocollo del 24 aprile e le sue declinazioni di settore parlano in diversi punti delle attività di pulizia e sanificazione senza però fornire indicazioni di dettaglio in merito ai soggetti autorizzati a svolgere tale attività e alle modalità operative, se non il richiamo alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Alcune indicazioni utili per comprendere meglio in che cosa consistano queste attività e quali siano i soggetti che possono svolgerle, arrivano dalla provincia di Bergamo, dove è stato emanato in data 5 maggio un Protocollo territoriale integrativo del protocollo nazionale del 24 aprile 2020.
Protocollo territoriale integrativo della provincia di Bergamo
Il corpo principale del documento in questione contiene una “proposta applicativa del protocollo nazionale“, ossia una declinazione di maggiore dettaglio delle disposizioni del Protocollo del 24 aprile.
Rispetto al tema di pulizia e sanificazione, il Protocollo territoriale integrativo fornisce
- definizioni
- indicazioni operative
che rendono meglio comprensibile l’attività, la sua organizzazione e la modalità di esecuzione.
Inoltre, sulla base di questo Protocollo, ATS Bergamo e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo hanno predisposto una check list di verifica che rende evidenti gli elementi che gli enti di controllo potranno verificare in caso di sopralluogo.
La check list viene citata anche nei siti di altri enti territoriali lombardi, per cui è ragionevole pensare che rappresenti una linea guida anche al di fuori della provincia di Bergamo.
La pulizia
La pulizia (o detersione) consiste nella rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico o inorganico) da oggetti e superfici e di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione e della sterilizzazione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l’efficacia di questi processi.
Per questa attività, il Protocollo integrativo territoriale prevede la possibilità che i singoli lavoratori svolgano un ruolo centrale, ossia possano essere incaricati della pulizia della propria postazione di lavoro all’inizio e/o alla fine del turno. Pertanto resterebbe in carico al datore di lavoro:
- l’individuazione dei prodotti e delle modalità di esecuzione della pulizia (ex. ricorso a panni inumiditi, divieto di utilizzare getti d’acqua ad alta pressione, utilizzo di detergenti conformi al Regolamento CE n.648/2004);
- la fornitura dei DPI idonei;
- l’informazione/ addestramento al lavoratore.
La pulizia, così come la sanificazione, deve essere registrata.
La sanificazione
L’attività di sanificazione riguarda il “complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione, ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima”.
Si tratta, dice ancora il Protocollo integrativo territoriale, di interventi di detersione e di successiva disinfezione, e rimanda alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute per individuare i prodotti da utilizzare per la disinfezione (ipoclorito di sodio 0,1% – 0,5%, etanolo 62% – 71% e perossido di idrogeno 0,5%).
Il questo caso il Protocollo integrativo territoriale non contiene indicazioni in merito ai soggetti che possono svolgere tale attività, ma le stesse si possono ricavare dalla check list di ATS- ITL Bergamo. Il documento prevede che l’impresa debba essere in grado di fornire “elenco delle date delle sanificazioni effettuate sui luoghi di lavoro con descrizione delle modalità operative e dei prodotti utilizzati e, qualora affidata a ditta esterna, eventuale copia della certificazione rilasciata dalla ditta sanificatrice“.
Non è quindi obbligatorio l’affidamento all’esterno dell’attività di sanificazione, ma gli organi di vigilanza richiederanno di conseguenza che l’attività sia valutata e formalizzata nel DVR (sez. 4 della check list di ATS – ITL Bergamo).
Inevitabile a questo punto procedere, come nel caso della pulizia, alla definizione dei prodotti da utilizzare, delle procedure di lavoro (ex. l’importanza dell’aerazione), alla fornitura di DPI e all’informazione e addestramento del lavoratore, soprattutto nel caso in cui quest’ultimo si trovasse a svolgere una nuova mansione.
Requisiti delle imprese di sanificazione
Concludo con un ultimo riferimento utile del Protocollo integrativo territoriale, ossia il richiamo alle linee guida di A.N.I.D. (Associazione nazionale delle Imprese di Disinfestazione) intitolate “Buone prassi igieniche nei confronti di SARS CoV 2“.
Oltre alle indicazioni professionali sulle modalità tecniche e operative per organizzare l’attività di sanificazione in azienda, il sito dell’Associazione dispone di un archivio per individuare le imprese associate, quindi certamente in possesso dei requisiti per svolgere l’attività specifica su incarico di terzi.