L’informativa sul trattamento dei dati personali è lo strumento attraverso il quale il titolare del trattamento, il soggetto che raccoglie e utilizza i dati, fornisce a chi li cede, l’interessato, i dettagli relativi all’utilizzo dei suoi dati e lo informa dei suoi diritti. Non è invece lo strumento attraverso il quale l’interessato esprime il consenso al trattamento dei dati, ma l’informativa può essere utilizzata anche con questa finalità.
Ma quali sono gli elementi imprescindibili dell’informativa al trattamento dei dati personali? Come va fornita all’interessato?
Contenuti minimi dell’informativa
Il GDPR definisce agli artt. 13 e 14 quali informazioni devono essere fornite all’interessato in relazione al trattamento dei suoi dati, anche al fine di garantire correttezza e trasparenza del trattamento stesso. I due articoli operano una distinzione tra l’informativa da fornire all’interessato in caso di raccolta dati presso di lui (in sua presenza e con lui come fonte) e di raccolta dati non ottenuti presso di lui, quindi ricavati in sua assenza e da altre fonti che, per altro, devono essere specificate nell’informativa.
Due sono le differenze:
- il momento in cui l’informativa deve essere presentata all’interessato, che deve coincidere con il momento della raccolta dati quando questi sono ottenuti dall’interessato e presenta tempistiche differenti in caso contrario;
- solo nel caso di dati non ottenuti presso l’interessato si devono specificare anche quali siano le categorie di dati oggetto di trattamento.
Ho riassunto in una tabella comparativa, che potete scaricare QUI, i contenuti delle due informative, evidenziandone le differenze, anche in termini di tempistiche di presentazione all’interessato.
Altre caratteristiche dell’informativa al trattamento dati
Non è sufficiente predisporre il documento per adempiere all’obbligo di informazione verso l’interessato, ma bisogna:
- strutturare il documento in modo che sia conciso, trasparente, intelligibile (comprensibile) e facilmente accessibile;
- utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate ai minori.
L’informativa può essere in formato cartaceo o elettronico e, “se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato“, il che significa che bisogna comunque essere in grado di dimostrare che l’informativa è stata resa all’interessato, quindi è buona cosa richiedere la sottoscrizione di un documento che la contenga, anche nel caso in cui il relativo contenuto sia stato riferito a voce.
Sottoscrizione dell’informativa e consenso al trattamento
Condizione indispensabile per poter effettuare un trattamento dei dati personali è che lo stesso sia lecito, ossia basato su uno dei criteri dell’art. 6 del GDPR. La norma individua 6 condizioni alternative perché il trattamento possa dirsi lecito:
- l’interessato ha espresso il consenso al trattamento;
- il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato).
Questo significa che il titolare, se il trattamento risponde a uno dei criteri diversi dal consenso, può procedere al trattamento anche in assenza di consenso dell’interessato, ma questo non lo svincola dall’obbligo di fornire a quest’ultimo le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR. In altre parole:
- la sottoscrizione dell’informativa trattamento dati non coincide necessariamente con l’espressione di un consenso da parte dell’interessato;
- qualora la liceità del trattamento dipenda dal consenso dell’interessato, allora è necessario che tale consenso venga espresso e che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare che l’interessato lo abbia fatto. Considerato che è possibile raccogliere il consenso nell’ambito di una “dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni“, allora può essere pratico inserire la clausola del consenso nell’informativa sul trattamento dei dati, accertandosi però che la richiesta sia “chiaramente distinguibile dalle altre materie“, comprensibile, facilmente accessibile e presentata con linguaggio semplice e chiaro.