La mansione lavorativa è l’espressione con cui vengono individuate le attività affidate a un lavoratore nell’ambito di un contratto di lavoro. Può esistere una differenza significativa tra la mansione lavorativa contrattuale, riportata nel contratto di lavoro e nei modelli UniLav o UniSomm, e quella per la sicurezza, riportata per esempio nel certificato di idoneità alla mansione. La ragione della differenza sta nella diversa finalità con cui vengono definite.
I contratti collettivi nazionali
Nel momento in cui il lavoratore viene assunto, il datore di lavoro ne definisce il ruolo all’interno dell’organizzazione facendo riferimento alla classificazione contenuta nel contratto collettivo nazionale di rifermento, basata su tre criteri, che sono la categoria, la qualifica e le mansioni.
Se la categoria determina il livello gerarchico o il contesto lavorativo, distinguendo tra dirigenti, quadri, impiegati e operai, la qualifica (o livello retributivo) definisce il trattamento economico e riflette il grado di esperienza del lavoratore; le mansioni, infine, sono le attività svolte dal lavoratore, che sono un elemento utile per individuare la qualifica corretta da attribuire al dipendente.
La mansione lavorativa per la sicurezza
Sul fronte della sicurezza sul lavoro, la mansione lavorativa entra in gioco in relazione alla valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria. La normativa prevede cioè che:
- datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente effettuino la valutazione dei rischi per ciascuna mansione lavorativa;
- sulla base della valutazione dei rischi, il medico competente rediga il protocollo sanitario, ossia stabilisca gli accertamenti necessari per valutare l’idoneità dei lavoratori alla mansione loro assegnata;
- il datore di lavoro invii i lavoratori al medico competente per la sorveglianza sanitaria, comunicando la mansione lavorativa assegnata.
Tanto la valutazione dei rischi quanto il protocollo sanitario non contengo un elenco delle mansioni come definite a livello contrattuale, ma delle “mansioni tipo” caratterizzate da certe attività, certi rischi e una certa entità dei rischi stessi.
Le mansioni definite in ottica di salute e sicurezza sul lavoro possono coincidere con quelle contrattuali, ma non sempre questo avviene o è possibile. E questo perché, mentre nel caso della contrattualistica esiste una classificazione definita e riconosciuta, sul fronte della sicurezza sul lavoro la nomenclatura può essere creata in base alla specificità aziendale per mettere in luce differenze nei rischi e negli accertamenti sanitari richiesti in funzione del rischio specifico.
Rapporto tra contrattualistica e sicurezza
Il fatto che mansione contrattuale e mansione sicurezza non coincidano, non significa che sia possibile far svolgere al lavoratore mansioni diverse rispetto a quelle previste contrattualmente, ma che l’espressione utilizzata per descrivere la mansione sicurezza può essere differente da quella prevista contrattualmente. La differenza, se presente, è dettata dalla necessità di mettere in luce, sul fronte della sicurezza, la “classe di rischio” a cui appartiene il lavoratore, senza che questo crei incoerenze, nella sostanza, con la mansione contrattuale.
In sintesi
- Quando si parla di mansione di un lavoratore, si può fare riferimento a due ambiti distinti, quello contrattuale e quello della sicurezza sul lavoro;
- la dicitura utilizzata per identificare la mansione di un lavoratore può cambiare tra i due ambiti;
- se la dicitura contrattuale deve rientrare tra quelle previste dal contratto collettivo di riferimento, quella per la sicurezza può essere adattata maggiormente in funzione della specificità dell’azienda. L’obiettivo è quello di individuare al meglio eventuali differenze tra i rischi di mansioni simili se queste determinano differenze negli accertamenti sanitari che il medico competente deve attuare durante la sorveglianza sanitaria;
- il significato della mansione sicurezza è opportuno sia esplicitato nel documento di valutazione dei rischi;
- la sostanza delle due diciture, quindi le attività previste dalla mansione contrattuale e dalla mansione per la sicurezza, non può essere in contrasto.