Protocollo Covid del 6 aprile e corsi sicurezza

Il 6 aprile è stato approvato l’aggiornamento del “Protocollo Covid” negli ambienti di lavoro. Una delle novità messe in evidenza riguarda la formazione sicurezza, per la quale verrebbero escluse moratorie e proroghe a differenza di quanto verificatosi in precedenza. La formazione sicurezza è stata quindi ripristinata integralmente? O ci sono ancora deroghe in merito all’aggiornamento dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Le novità del Protocollo Covid del 6 aprile per la formazione

La novità principale è che non tutti i corsi previsti in presenza sono sospesi o annullati, anche se già organizzati. Il limite sono le deroghe previste dalla normativa in vigore.

Secondo il Protocollo Covid del 6 aprile non tutti i corsi previsti in presenza sono sospesi o annullati, anche se già organizzati. Il limite sono le deroghe previste dalla normativa in vigore.

Attualmente la normativa di riferimento è il DPCM 2 marzo 2021 che consente:

  1. la formazione in azienda, esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle singole regioni (che potrebbero emanare ordinanze più restrittive rispetto alle disposizioni nazionali);
  2. i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio definite dal «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

In pratica:

  1. bisogna verificare che la Regione ove avrà sede il corso non abbia imposto misure più restrittive rispetto a quelle del DPCM;
  2. se si organizzano corsi in azienda non sono ammessi partecipanti diversi dai dipendenti dell’impresa in questione;
  3. tutti i corsi, sia in azienda sia presso le società di formazione, devono rispettare le disposizioni contenute nella scheda tecnica relativa alla formazione professionale contenuta nell’allegato 9 (Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative) del DPCM del 2 marzo 2021.

Fin qui nessuna variazione sostanziale. Ma che cosa dire della totale scomparsa del paragrafo che prevedeva che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non comportasse l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione?

La situazione non è del tutto trasparente, ma la direzione prevalente è quella di procedere all’aggiornamento della formazione scaduta o in scadenza, in ragione del suo “carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore“.

Come tutelarsi in caso di contestazioni

I protocolli Covid cambiano, anche da un momento all'altro. Quindi è bene tutelarsi.

È possibile che quel che valeva fino a un attimo fa non sia più valido? Potrebbe e, allora, bisogna cercare di tutelarsi. Il mio consiglio è duplice:

  1. non rinviare oltre gli aggiornamenti della formazione e avviare programmazione ed erogazione dei corsi;
  2. tenere sempre sotto mano i tre riferimenti che seguono per poter rispondere a eventuali contestazioni di clienti/coordinatori/organismi di vigilanza.

I riferimenti da tenere a portata di mano

Bisogna sempre tenere sempre sotto mano i riferimenti di legge che aiutano a tutelarsi.
  1. Il nuovo Protocollo dovrebbe essere richiamato da un DPCM per diventare vincolante, così sottolinea Confindustria per esempio, per cui allo stato attuale (22 aprile 2021) si dovrebbe applicare comunque l’edizione dell’aprile 2020 del Protocollo Covid negli ambienti di lavoro;
  2. le FAQ del Ministero del lavoro, pur spingendo verso la ripresa a regime della formazione (eventualmente privilegiando la formazione a distanza sincrona) non escludono la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in caso di mancata effettuazione dell’aggiornamento. Anche se secondo alcuni questa indicazione sarebbe frutto di un refuso relativo alle FAQ alla versione dell’aprile 2020 del Protocollo Covid, di fatto è pubblicata sul sito del Ministero;
  3. la legge 159/2020 che aveva disposto la proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza (tra cui gli attestati di formazione) sino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica è ancora in vigore!

#bekindstaysafe

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