La logica di fondo è che i lavoratori hanno il diritto di eleggere un proprio rappresentante e che il datore di lavoro può ricorrere alla nomina di una figura equivalente istituita a livello territoriale solo nel caso in cui i lavoratori decidano di non esercitare il loro diritto. Come sempre, però, ci sono eccezioni e dettagli a cui prestare attenzione: quindi vediamo di fare il punto della situazione per quelli che riguardano la figura del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS) .
Le regole generali
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere presente in ogni azienda o sito produttivo e, in funzione del numero complessivo di lavoratori, aumenta il numero minimo di RLS da individuare:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- almeno 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori (il numero minimo effettivo viene definito mediante accordi interconfederali o la contrattazione collettiva).
La dimensione aziendale influisce anche sui soggetti eleggibili:
- per le aziende fino a 15 lavoratori, l’elezione avviene tra i lavoratori;
- per le aziende con più di 15 lavoratori, l’elezione avviene in via prioritaria nell’ambito delle rappresentanze sindacali interne e, solo in assenza di queste ultime, considerando tutti i lavoratori.
Nel caso in cui i lavoratori non esercitino il loro diritto a eleggere il proprio rappresentante (o i propri rappresentanti), allora le funzioni del RLS sono svolte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che viene individuato e formato dagli organismi paritetici competenti per comparto e territorio. Questo significa che il datore di lavoro, in caso i lavoratori non abbiano eletto un numero adeguato di RLS, dovrà contattare l’organismo paritetico di riferimento, per comparto e territorio, e richiedere i nominativi degli RLST, provvedendo alla nomina dei soggetti necessari per la propria impresa.
Durata dell’incarico e altri dettagli
Il ruolo di RLS ha una scadenza che è indicata nei contratti collettivi nazionali di riferimento: tipicamente è triennale, ma è sempre buona cosa verificare il CCNL di riferimento.
Il CCNL deve essere verificato anche in relazione al numero minino di RLS in funzione della dimensione dell’azienda o del sito produttivo, alle modalità di elezione, al tempo di lavoro retribuito e agli strumenti per l’espletamento delle funzioni.
L’eccezione del RLS di sito produttivo
In alcuni contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, è prevista l’elezione di un RLS di sito produttivo: viene individuato tra gli RLS delle aziende operanti nel sito produttivo e su loro stessa iniziativa, e svolge una funzione di coordinamento tra gli RLS presenti.
Quali sono questi contesti produttivi specifici? Quelli elencati all’art. 49, comma 1, D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.:
- i porti;
- i centri intermodali di trasporto;
- gli impianti siderurgici;
- i cantieri di entità presunta di almeno 30.000 uomini-giorno;
- contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
L’RLS, quindi, si nomina o si elegge a seconda del contesto specifico che si sta considerando.