Siamo presi dalle scadenze dei corsi. Oppure concentrati in posizione acrobatica per combinare l’avvio dell’assunzione con la visita medica e la formazione, e le scadenze dei corsi con quelle di consegna dei lavori… Ci siamo ricordati dell’informazione per la sicurezza sul lavoro?
Informazione, non formazione
Non si tratta di un corso, non ha una durata definita per legge né una scadenza. Non ha nemmeno una forma definita, cioè non si deve per forza di cose organizzare un incontro, un corso, una chiacchierata. Potrebbe bastare un opuscolo, un video di cui devono prendere visione i nuovi assunti e aggiornato periodicamente per tutto il personale. L’importante è che fornisca “conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.
Su un aspetto ci sono indicazioni precise: i contenuti dell’informazione.
I contenuti dell’informazione per la sicurezza sul lavoro
La durata o il tempo necessari per l’informativa sono quelli che servono per trasmettere i contenuti richiesti; la forma, quella che il datore di lavoro ritiene più pratica. I contenuti, invece, sono definiti dall’art. 36 del D. L.vo 81/08 e comprendono:
- l’indicazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
- le procedure di emergenza (primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro);
- i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze;
- i nominativi di RSPP, ASPP (se presenti/e) e medico competente.
- i rischi specifici cui è esposto un dato lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Serve l’informazione se ho già fatto la formazione?
Dipende da come è stata organizzata e registrata la formazione.
Se organizzo la formazione in azienda posso pensare di inserire nel percorso di formazione anche i contenuti dell’informazione. Parlando dell’organizzazione della prevenzione aziendale, per esempio, che è uno dei contenuti previsti per la formazione, posso snocciolare nomi e cognomi delle figure aziendali rispondendo anche al requisito dell’informazione; mentre illustro i rischi della mansione, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza (altro contenuto della formazione) posso entrare nei dettagli delle misure e delle attività di prevenzione e protezione definite e adottate nella mia azienda.
Un aspetto da non dimenticare è però quello di dare evidenza (mettere per iscritto) sia nel programma che sugli attestati di formazione il riferimento all’informazione (art. 36) oltre a quello alla formazione (art. 37) in materia di salute e sicurezza.
Ma se la formazione è organizzata presso un ente formatore esterno, magari per più aziende? Com’è possibile fornire i dettagli richiesti dall’art. 36? In questo caso il ricorso a un incontro, un tour della sede aziendale con tanto di presentazione dei colleghi/responsabili, un opuscolo o un video, appare necessario per consentire alla persona formata di mettere in pratica quello che ha imparato, nel rispetto delle procedure e dei ruoli aziendali. Come sapere quale luogo raggiungere in caso di evacuazione, oppure a chi chiedere per farsi sostituire un elmetto danneggiato.
Ho già detto che la formazione in azienda è quella che può fare la differenza? Sì, l’ho anche scritto!