Nei primi tre giorni di settembre 2021 sono stati emanati 3 nuovi decreti contenenti nuove disposizioni in materia antincendio:
- il decreto 1 settembre 2021 ha introdotto criteri aggiornati per la sorveglianza, il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;
- il decreto 2 settembre 2021 ha definito le modalità di gestione dell’emergenza incendio sul luogo di lavoro in termini di definizione del piano di emergenza, di informazione e formazione del personale aziendale e di formazione degli addetti alla gestione emergenze;
- il decreto 3 settembre 2021 ha introdotto i criteri di effettuazione della valutazione del rischio incendio e di definizione delle misure di prevenzione del rischio e di gestione in caso di insorgenza dell’emergenza.
Partiamo dalle novità che riguardano la formazione!
Informazione e formazione antincendio: chi riguarda?
Il decreto 2 settembre 2021 effettua una distinzione tra due tipologie di formazione:
- la formazione e l’informazione di tutti i lavoratori espositi a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro;
- la formazione degli addetti alla prevenzione incendi o addetti antincendio.
Nel primo caso la formazione “specifica e adeguata” deve essere effettuata dal datore di lavoro e deve tenere conto del livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore. Il contenuto è dettagliato in apposito allegato del decreto (allegato I) e in sostanza prevede che vengano fornite ai lavoratori tutte le informazioni e le conoscenze necessarie affinché sappiano come comportarsi per prevenire il verificarsi di un’emergenza incendio e durante un’eventuale situazione di emergenza. Si tratta di una formazione aziendale o interna in quanto fortemente calata sulle attività, l’organizzazione e la logistica dell’impresa.
I lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, o addetti al servizio antincendio, invece, devono seguire corsi di formazione di durata variabile a seconda della classificazione dell’attività. Un po’ com’è stato sinora, ma con qualche differenza che ti racconto subito.
Che cosa cambia per la formazione degli addetti antincendio?
Non si parla più di formazione distinta per rischio basso, medio o elevato, adesso la distinzione è tra 3 livelli di attività. Così gli addetti al servizio antincendio dovranno frequentare:
- un corso di 4 ore per attività di livello 1;
- un corso di 8 ore per attività di livello 2;
- un corso di 16 ore per attività di livello 3.
La frequenza di aggiornamento è finalmente esplicitata ed è almeno quinquennale e di 2, 5 e 8 ore a seconda che si parli di aggiornamento per livello 1, 2 o 3.
La nuova classificazione in 3 livelli è equivalente alla precedente in 3 classi di rischio?
A grandi linee sì, le novità riguardano l’inserimento di riferimenti normativi aggiornati o alcune precisazioni, per esempio gli uffici con oltre 1000 dipendenti previsti in rischio alto sono sostituito dagli uffici con oltre 1000 persone presenti, considerando quindi nel conteggio anche i possibili visitatori.
Un’attività che viene specificata ex novo, invece, e che ricade nel livello 3 è quella degli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti e/o operazioni di trattamento di rifiuti, con l’esclusione di quelli che gestiscono rifiuti inerti.
L’attestazione di idoneità tecnica
Un ultimo dettaglio importante in materia di formazione degli addetti alla prevenzione incendi riguarda il requisito di idoneità tecnica. In sostanza per alcune tipologie di attività o nel caso in cui il datore di lavoro lo ritenga necessario, a seguito della formazione il lavoratore deve superare un esame specifico per il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica, organizzato presso i Comandi dei Vigili del Fuoco.
Le attività per le quali l’idoneità tecnica è obbligatoria sono elencate nell’allegato IV del nuovo decreto e comprendono buona parte delle attività di livello 3, ma con alcune differenze che è opportuno verificare nel determinare i requisiti degli addetti alla prevenzione incendi.
Tempi di attuazione
Il decreto 2 settembre 2021 entra in vigore il 3 ottobre 2022. L’aspetto più difficile è capire come gestire il periodo di passaggio dai vecchi ai nuovi obblighi, quindi ecco i riferimenti per orientarsi:
- sono validi i corsi eseguiti in riferimento alla normativa precedente purché effettuati entro il 3 aprile 2023;
- chi è già in possesso di formazione antincendio (rispetto alla normativa precedente) dovrà effettuare il primo aggiornamento entro 5 anni dalla conclusione del corso. Se al 3 ottobre 2022 i 5 anni risulteranno già trascorsi, il lavoratore per mantenere valida la sua formazione dovrà provvedere a un aggiornamento rispetto alla nuova normativa entro il 3 ottobre 2023.
Buongiorno Sig.ra Villa,
l’azienda per cui lavoro ha da sempre rispettato i 3 anni per l’aggiornamento dei corsi antincendio, adottando quindi la versione più “pessimistica” al fine di non avere problemi in cantiere, anche con i CSE più pignoli.
Ora con l’arrivo di questo nuovo decreto è stata finalmente chiarita la periodicità di aggiornamento, il problema è che ad oggi non è ancora in vigore. Secondo Lei come dovremmo comportarci con quei corsi che scadrebbero nel corso del 2022 (considerando i 3 anni)? Grazie
Buongiorno Sara,
io vi consiglio di procedere come “d’abitudine” sino al 3 ottobre 2022 (quindi erogando la formazione di aggiornamento per i corsi che vanno in scadenza triennale) e poi, a partire dal 3 ottobre, di pianificare il primo aggiornamento entro 5 anni dalla conclusione di tutti i corsi già effettuati.
buon pomeriggio sig.ra villa chiedevo se estata fatta proroga del decreto per la qualifica antincendio manutentore
Buonasera Giuseppe,
nessuna proroga al momento!
Buongiorno Giuseppe,
le segnalo che risulta in pubblicazione il decreto 15 settembre che modificherà l’allegato II del decreto 1 settembre 2021 e prorogherà l’entrata in vigore dell’obbligo di qualifica per i manutentori al 25 settembre 2023. Se avesse bisogno di ulteriori informazioni, mi contatti.
Buongiorno Sig.ra Villa,
rispetto alle assenze, che per tutti i corsi ex-lege sono del 10% sul monteore totale, rispetto alla formazione antincendio Decreto settembre 2021 non trovo la specifica a riguardo.
Come bisogna comportarsi?
Buongiorno Enrica,
confermo che non ci sono riferimenti in merito alle assenze ammesse per i corsi antincendio nel decreto di riferimento. Rispetto alla linea da seguire, non ho indicazioni univoche, ma posso illustrarle il mio approccio, che trova riscontro anche nella prassi operativa di altri docenti/enti di formazione. Considerata la brevità dei corsi e il carattere essenziale dei relativi contenuti, la mancanza di indicazioni normative rispetto a eventuali assenze ammesse mi pare un’indicazione indiretta a non ritenere ammissibile alcuna assenza, per quanto limitata.
Come dicevo poco sopra, questa linea operativa non è solo mia, ma condivisa da altri docenti/enti di formazione. In particolare può trovare riscontro online in relazione a corsi organizzati dai Vigili del Fuoco.