Il 26 gennaio 2016 è stato recepito in Italia l’Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, frutto di un’attività . Questo Accordo è vincolante al pari dell’Accordo sul telelavoro (16 luglio 2002) e di quello sullo stress lavoro correlato (8 ottobre 2004), anche se è meno conosciuto.
Molestie sul lavoro: che cosa si intende
Si parla di molestie quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente
- abusi (forma fisica di molestia);
- minacce e/o umiliazioni (forme verbali di molestia)
in un contesto di lavoro.
Perché si configurino le molestie sul lavoro sono necessarie due condizioni:
- la ripetizione dell’atto di abuso, minaccia e/o umiliazione;
- la volontà di chi lo attua.
Violenza sul lavoro: in che cosa consiste
Si verifica una violenza quando uno o più individui sono aggrediti in contesto di lavoro, sia che l’autore dell’aggressione porti a compimento il gesto sia che, per ragioni diverse, la situazione non evolva dalla fase iniziale a quella di effettiva aggressione della vittima.
Da chi possono provenire minacce e violenza
Tra i potenziali autori di minacce e violenza sul lavoro non sono compresi solo colleghi, superiori o sottoposti, ma anche soggetti “terzi” comunque appartenenti al contesto lavorativo. Nello specifico l’Accordo richiama tre figure:
- i clienti, comprendendo così tutte le professioni che si trovano a lavorare con il pubblico;
- i pazienti, includendo tutte le professioni sociali, di assistenza e cura;
- gli studenti, considerando non solo ogni contesto educativo ma anche genitori e parenti.
Molestie e violenza sul lavoro: come riconoscerle
Oltre agli aspetti legati alla definizione e ai soggetti che possono agire molestie o violenza, risulta utile tenere in considerazione 4 criteri descritti;
• la natura della molestia o della violenza, che può essere fisica, psicologica e/o sessuale;
• la frequenza con cui vengono poste in essere, per cui si può trattare di episodi isolati (ma ripetuti o comportamenti sistematici/abituali;
• i soggetti che li hanno posti in essere, che possono essere superiori, subordinati, colleghi di pare grado o soggetti terzi;
• l’intensità di molestie e violenza che comprendono tutto lo spettro compreso tra i casi minori di mancanza di rispetto ad atti gravi, qualificabili come reati e che richiedono
l’intervento delle autorità pubbliche.
Questi criteri aiutano solo a individuare tutte le possibili forme di molestia o di violenza e non servono per classificare l’accaduto. Questo perché la finalità dell’Accordo è quella di tutelare la dignità della persona e la sua salute, agendo a garanzia di un ambiente di lavoro non ostile.
Molestie e violenza sul lavoro: cosa fare
L’Accordo del 26 gennaio 2016 prevede che in ogni contento lavorativo venga effettuata un valutazione del rischio specifico e si definiscano le misure formative e organizzative da porre in atto per prevenire il manifestarsi molestie e violenze sul lavoro e quelle necessarie per gestirle nel caso si verificassero.
Il primo passo di tali misure è la sensibilizzazione in merito:
- alla necessità di non sottovalutare le dinamiche nelle quali si è coinvolti e quindi di segnalarle tempestivamente a partire da eventuali minacce, che sono già considerate molestie;
- alla possibilità di denunciare le umiliazioni subite senza alcun timore in merito alla necessità di provare che abbiano uno specifico obiettivo o che siano attuate per un preciso intento persecutorio, in quanto il loro verificarsi è sufficiente per legittimare la segnalazione.
In termini operativi, le procedure hanno l’obiettivo di indicare le modalità con cui chi ha subito molestia o violenza può denunciare l’accaduto e avere garanzia che:
- i referenti procedano con discrezione per proteggere dignità e riservatezza di tutte le parti coinvolte, senza rendere nota alcuna informazione a persone non coinvolte nl caso e ascoltando e trattando con correttezza e imparzialità tutte le parti coinvolte;
- sia possibile avere l’assistenza esterna da parte di strutture territoriali individuate dalle parti sociali;
- i casi segnalati saranno esaminati e gestiti senza ritardo ingiustificato;
- le false accuse non saranno tollerate e potranno dare luogo a un’azione disciplinare e che quindi è necessario che i casi segnalati siano fondati su informazioni particolareggiate.
In merito all’assistenza esterna di strutture specializzate, le procedure aziendali possono includere una fase di confronto, assistenza e consulenza supportata da una persona indicata congiuntamente dalle parti sociali firmatarie dell’Accordo (Confindustria, CGIL, CISL e UIL).
Qualora il caso denunciato venga accertato, l’organizzazione deve:
- adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che hanno poste in essere molestie e/o violenza, come l’azione disciplinare del licenziamento, nel rispetto delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro applicato nell’impresa;
- rispettare i provvedimenti previsti dalle autorità pubbliche nel caso in cui l’accaduto si configuri come reato.
E tu, hai incluso la valutazione del rischio di molestie e violenza nel DVR della tua azienda?
Un sondaggio europeo di opinioni effettuato dall’EU.OSHA rivela che circa la meta dei lavoratori ritiene che il problema dello stress correlato con il lavoro sia comune sul luogo di lavoro. Tra le cause piu frequenti di stress legato al lavoro figurano la riorganizzazione del lavoro oppure l’insicurezza del lavoro, le lunghe ore lavorative oppure l’eccessivo carico di lavoro nonche le molestie e la violenza sul lavoro. L’EU-OSHA fornisce informazioni circa dati recenti e prove fornite dalla ricerca relativamente alla prevalenza e all’impatto sulla sicurezza e la salute del lavoro correlato allo stress e dei rischi psicosociali .
Buongiorno, vi ringrazio per la condivisione delle informazione e della fonte.