Tra le ultime modifiche (dicembre 2021) al Testo Unico Sicurezza, voglio portare la tua attenzione a quelle che hanno riguardato l’art. 14 (“Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori“), relativo alla sospensione dell’attività imprenditoriale. Ti invito ad approfondire la questione perché tu possa avere chiaro quali violazioni espongono al provvedimento della sospensione dell’attività e come funziona l’applicazione del provvedimento.
La sospensione dell’attività da dicembre 2021
La sospensione dell’attività è un provvedimento che può essere adottato:
- quando l’Ispettorato del Lavoro riscontra in fase di ispezione che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato irregolarmente, ossia senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normative
- in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I accertate dall’ASL/ATS o dall’Ispettorato del lavoro.
Di seguito l’elenco delle violazioni individuate nell’Allegato I.
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- Mancata formazione e addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
Come si applica e che cosa comporta
Se in passato la sospensione interveniva in caso di reiterazione (ripetizione) della violazione, da dicembre 2021 il provvedimento di sospensione viene adottato da subito, nel momento in cui la violazione viene rilevata.
Per tutto il periodo di sospensione è vietata la contrattazione con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, pertanto l’organo ispettivo dà comunicazione del provvedimento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Inoltre il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione (ex. irregolari che devono essere regolarizzati o lavoratori da formare o da addestrare).
Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può imporre specifiche misure che ritiene necessarie per far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
La revoca del provvedimento di sospensione richiede:
- la regolarizzazione dei lavoratori, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- in caso delle violazioni di cui all’Allegato I, l’accertamento del ripristino di condizioni di lavoro salubri e sicuri e la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni;
- il pagamento di una somma aggiuntiva, pari agli importi previsti dall’art.14 e dall’Allegato I.
Nel caso in cui siano state riscontrate più violazioni, concernenti le fattispecie indicate nell’Allegato I e/o l’impiego di lavoratori “in nero”, l’importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie.
E se gli ispettori sono a conoscenza dell’adozione, nei cinque anni precedenti, di un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, anche sulla base della previgente normativa e anche in forza di violazioni diverse da quelle da accertate durante l’ultima ispezione, gli importi delle “somme aggiuntive” dovute saranno raddoppiati, evidenziando nel provvedimento la sussistenza della “recidiva” che ha dato luogo alla maggiorazione degli importi.