Per effetto del Regolamento (UE) 2020/1149, da agosto 2023 entreranno in vigore alcune restrizioni sull’utilizzo dei diisocianati, con effetti sui produttori di sostanze che li contengono ma anche sugli utilizzatori.
Limitazione e vincoli per l’utilizzo dei diisocianati
Il Regolamento 1149 ha stabilito che dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Perché la limitazione
Il primo considerando del Regolamento 1149 spiega che “i diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio“.
Dove si trovano i diisocianati
Sempre il primo considerando del Regolamento 1149 fa presente che i diisocianati “sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione“.
Cosa devono fare i datori di lavoro
Una delle risposte ai nuovi obblighi è stata la definizione dei corsi sui diisocianati come obbligatori per tutti. Pensare di formare il personale a prescindere da ogni valutazione però non è a mio avviso sostenibile (perchè bisogna comunque definire la tipologia di formazione da erogare e poi mantenerla aggiornata), oltre che scorretto rispetto alle previsioni di legge.
La strada più corretta da seguire è quella di partire dalla valutazione dei rischi:
- una volta analizzate le schede di sicurezza dei prodotti in uso, si dovrà integrare o aggiornare il documento di valutazione dei rischi o, in particolare, la valutazione del rischio chimico per rendere conto della presenza o dell’assenza del rischio e delle relative misure di prevenzione e protezione (ex. sostituzione di alcuni prodotti);
- nei casi in cui si rilevi l’utilizzo di prodotti contenenti isocianati in concentrazione superiore allo 0,1% in peso senza possibilità di una loro sostituzione, allora si dovrà definire l’obbligo di formazione, individuando i soggetti coinvolti e il tipo di formazione da erogare.
Requisiti della formazione sui diisocianati
La formazione sui diisocianati:
- non è obbligatoria per tutti dal 24 agosto 2023, ma solo per i soggetti che utilizzano prodotti che contengono questi composti chimici in quantità superiore allo 0,1% in peso;
- ha contenuti definiti dal Regolamento (UE) 2020/1149, che distingue tre livelli di formazione a seconda degli usi dei prodotti contenenti diisocianati, e quindi del grado di rischio. Si distinguono formazione generale, intermedia e avanzata;
- deve essere erogata da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale;
- deve essere aggiornata ogni 5 anni;
- può essere erogata anche in modalità online.
Non è quindi definita una durata minima della formazione.
A proposito delle schede di sicurezza
Le schede di sicurezza o SDS (Scheda Dati Sicurezza) sono un documento che deve accompagnare ogni fornitura di prodotti e sostanze chimiche.
Sono documenti essenziali per:
- redigere la valutazione del rischio chimico;
- individuare i DPI adeguati per proteggere chi utilizza il prodotto o la sostanza;
- conoscere incompatibilità e rischi connessi all’utilizzo di un dato prodotto o di una data sostanza;
- intervenire in modo corretto in caso di emergenza (ex. incendio, sversamento).
Ci sono due indicazioni in particolari che non mi stancherò mai di ripetere:
1. le schede di sicurezza devono essere aggiornate periodicamente (facendone richiesta al fornitore);
2. le SDS devono essere messe a disposizione degli utilizzatori.
A proposito di aggiornamento delle schede: dall’1 gennaio 20223 tutte le SDS devono essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento (UE) 878/2020, il che significa che è il momento di chiederne copia aggiornata ai propri fornitori (anche se i produttori sono un po’ in ritardo nell’adeguamento).
Mentre tornando sul tema della messa a disposizione nel luogo di utilizzo, aggiungo un ultimo dettaglio: gli utilizzatori devono essere in grado di leggere i contenuti delle SDS, quindi bisogna formarli su questo argomento, schede alla mano!