In molti casi la scelta del formatore sicurezza è tutta responsabilità delle società e degli enti di formazione ai quali i datori di lavoro si rivolgono per organizzare i corsi per i propri lavoratori. Non mancano però i casi in cui i datori di lavoro fanno riferimento in modo diretto ai propri consulenti di fiducia per organizzare la formazione in azienda, affidando quindi l’attività direttamente ai professionisti. In entrambi i casi la verifica del possesso di requisiti tecnici (qualifica di formatore) è il primo passo per scegliere il docente, ma il consiglio è di fare valutazioni anche di carattere relazionale o di capacità didattica.
La qualifica di formatore sicurezza
Dall’entrata in vigore del D.M. del 6 marzo 2013 (18.03.2014) sono passati oramai sei anni e l’idea che per svolgere buona parte della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia necessario possedere requisiti di istruzione o esperienza e di formazione specifici si è diffusa.
La domanda a volte è generica, più un «Ma tu puoi farli i corsi sicurezza?» che un «Sei qualificato come formatore sicurezza? Per quali corsi?», ma comunque efficace: rivela la consapevolezza che il formatore debba essere in grado di dimostrare di essere in possesso di titoli di studio, esperienza e formazione specifica, in costante aggiornamento.
L’invito ai datori di lavoro è quello a spingersi fino alla richiesta ai professionisti della documentazione che dimostri il possesso della qualifica, mentre ai formatori l’invito è a essere i promotori della verifica da parte del cliente.
La qualità del formatore
Chiunque abbia partecipato a un’attività formativa sa bene che il suo successo non sta tanto nel contenuto quanto nella capacità del docente di presentarlo.
Il Decreto del 6 marzo 2013 introduce il tema prevedendo sempre un requisito di “capacità didattica” dei formatori sicurezza, che può essere soddisfatto attraverso la frequenza di un percorso formativo in didattica (corso 24 ore o abilitazione all’insegnamento o percorso universitario in comunicazione) o grazie all’esperienza maturata come docente o in affiancamento.
L’idea di fondo è che il docente, oltre a conoscere la materia trattata, debba essere anche in grado di gestire le persone in aula e il tempo, di mantenere alta l’attenzione, di riformulare i propri contenuti in funzione del pubblico e delle domande che gli vengono rivolte, per avere garanzia che i contenuti siano compresi e appresi dai discenti.
Gli enti di formazione provvedono a valutare le capacità didattiche del docente in modo diretto (prendendo parte ai corsi tenuti dal formatore) o indiretto (attraverso i questionari di soddisfazione), mentre in caso di affidamento diretto dell’incarico di formatore sicurezza da parte dell’azienda questa valutazione tende a essere dimenticata.
Il datore di lavoro può utilizzare gli stessi metodi adottati dagli enti di formazione con almeno tre vantaggi:
- la presenza del datore di lavoro o di un suo rappresentante ai percorsi di formazione fa sì che il personale percepisca la rilevanza dell’attività e sia più partecipe;
- il datore di lavoro o un suo rappresentante possono evidenziare incongruenze tra le nozioni trasmesse e la pratica aziendale e favorire/imporre la correzione di procedure e comportamenti, con una ricaduta immediata della formazione nella pratica quotidiana;
- l’azienda procede alla qualifica del fornitore, valutando la sua adeguatezza o la necessità della sua sostituzione (ovviando così alla noia o al disinteresse del personale).
Esiste una forma di valutazione preventiva della capacità didattica? Direi di sì, anche se non è sempre efficace: il colloquio preliminare all’erogazione della formazione, per mettere a punto i contenuti in funzione dell’attività aziendale e dei lavoratori coinvolti in termini di ruolo e mansioni, la verifica della disponibilità delle attrezzature e degli spazi, rivela molto dell’attenzione del docente per gli aspetti che vanno al di là delle nozioni tecniche.