Partendo dal presupposto che i lavori in quota espongo al rischio di caduta dall’alto, che deve essere oggetto di formazione specifica, è vero però che non esistono obblighi in merito a un corso “ lavori in quota” quanto, piuttosto, a quelli relativi ai dispositivi o alle attrezzature che si utilizzano ai fini della gestione del rischio di caduta.
Mi spiego meglio.
Premessa
Si parla di lavori in quota (art. 107 D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii), in ambito di cantiere e in ambito produttivo, quando il lavoratore è esposto a una rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile: non importa a quale quota si trovi a operare il lavoratore, importa “il dislivello” tra il piano di lavoro e il piano stabile.
Gli strumenti per gestire il rischio di caduta dall’alto
La normativa prevede che il rischio sia gestito secondo una scala di priorità:
- scegliendo le attrezzature più adeguate rispetto all’ambiente di lavoro e all’attività da eseguire;
- privilegiando le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- scegliendo la modalità di accesso in quota più sicura in funzione di frequenza di circolazione, dislivello, durata dell’impiego e possibilità di evacuazione in caso di pericolo imminente;
- evitando lo svolgimento delle attività se le condizioni meteorologiche sono avverse;
- vietando l’assunzione e la somministrare di bevande alcoliche e superalcoliche agli operatori.
Obblighi di formazione per i lavori in quota
Non esiste un articolo di legge che parli del corso per lavori in quota, al contrario sono previsti corsi relativi all’utilizzo delle attrezzature, dei dispositivi e delle procedure di lavoro necessarie alla gestione del rischio di caduta dall’alto che è presente in questa tipologia di lavori, e cioè:
- il posizionamento mediante funi (art. 116 e allegato XXI del D. L.vo 18/08);
- l’utilizzo dei DPI anticaduta (artt. 115 e 77 del D. L.vo 18/08);
- il montaggio, l’uso, la trasformazione e lo smontaggio dei ponteggi (art. 136 e allegato XXI del D. L.vo 18/08) con la specifica presenza di un preposto con funzione di sorveglianza (artt. 136 e 37 del D. L.vo 18/08).
Resta fermo il fatto che i lavori in quota espongono al rischio di caduta dall’alto che è un argomento previsto nella formazione specifica, il modulo di 4, 8 o 12 ore che insieme alla formazione generale completa la formazione “base” dei lavoratori.
In pratica, quale corso serve per i lavori in quota?
L’importante non è il nome ma il contenuto e per scegliere il corso corretto si seguono due strade:
- il lavoratore ha il modulo di formazione specifica che comprende il rischio di caduta dall’alto? Allora per lavorare in quota dovrà frequentare i corsi aggiuntivi relativi alle attrezzature e ai DPI che dovrà utilizzare, oltre a quello di preposto se svolge questa funzione;
- il lavoratore non ha una formazione specifica sul rischio di caduta dall’alto? Allora deve partecipare a un corso aggiuntivo sul rischio specifico, che può valere come aggiornamento della formazione specifica, può comprendere la formazione sui DPI e può chiamarsi “corso lavori in quota”. Ma questo non lo esonera dal dover frequentare i corsi per il posizionamento mediate funi, i ponteggi e la funzione di preposto, a seconda del ruolo che svolge e degli strumenti e alle procedure di lavoro a cui ricorre.
Abbastanza chiaro? In caso di dubbi, scrivimi!
il carpentiere o il muratore come il pittore o altri semplici utilizzatori del ponteggio , devono essere formati nello specifico per i lavori in quota e per l’utilizzo dei dpi di 3° categoria ?
Buongiorno Pietro,
il mero utilizzo di un ponteggio (senza attività di installazione, trasformazione/modifica o smontaggio) non si configura come lavoro in quota, cioè come lavoro che espone un lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile, perché la struttura del ponteggio e la sua installazione sono concepite proprio per prevenire questo rischio (è un dispositivo di protezione collettiva). Durante l’utilizzo del ponteggio non è infatti necessario l’utilizzo di DPI anticaduta, quindi non sono obbligatori né il cosiddetto corso “lavori in quota” né corso per i DPI anticaduta. Questo, lo sottolineo, vale solo a condizione che il ponteggio venga utilizzato così com’è stato montato, mentre in caso di modifiche/trasformazioni il personale deve essere in possesso di corso “ponteggi” (e comunque la modifica è consentita solo ai soggetti individuati per tale attività, su indicazione del proprietario/titolare dell’installazione del ponteggio, e non può essere svolta da chiunque, anche se in possesso di formazione).
Considerato però che per ogni ponteggio installato è presente un PiMUS, cioè un piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, è opportuno che il personale autorizzato all’uso sia informato rispetto al suo contenuto, considerato che l’art. 136, comma 1 del D. L.vo 81/08 prevede che il PiMUS sia “messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.