L’azienda assume nuovo personale che ha già frequentato alcuni corsi: come valutare se sono idonei? Oppure l’azienda riceve in distacco personale da altra azienda e deve verificare la validità degli attestati di formazione. O, ancora, si deve verificare la documentazione di fornitori, subappaltatori, noleggiatori a caldo. Che cosa bisogna guardare per verificare gli attestati di formazione sicurezza?
Regola n.1 “Servono le fondamenta”
La formazione sicurezza è una sorta di piramide: senza la formazione “base” (generale + specifica con aggiornamento quinquennale) non si possono acquisire corsi “successivi”. Quindi la verifica della formazione base è il punto di partenza per valutare l’adeguatezza della formazione di un lavoratore.
Si valutano:
- durata della formazione specifica in funzione del codice ATECO dell’attività;
- data di esecuzione della formazione che non deve essere più vecchia di 5 anni, quindi almeno ogni 5 anni deve risultare un aggiornamento di 6 ore.
Alcune eccezioni e la regola n.2 “Vince il rischio più alto”
Fanno eccezione alla regola n.1 i datori di lavoro, i dirigenti, gli RSPP e i coordinatori per la sicurezza:
- i datori di lavoro non hanno obbligo di formazione “base”;
- la formazione di dirigenti, RSPP e coordinatori per la sicurezza è valida come formazione generale + specifica, ma deve rispettare l’aggiornamento quinquennale.
Nel caso degli RSPP bisogna verificare la corrispondenza tra il settore per il quale è stata acquisita la formazione e quello dell’operatività attuale. La regola è che la formazione acquisita per attività classificate come più rischiose resta valida per quelle classificate a rischio minore.
Un esempio pratico per capire l’utilità di questi dettagli: un operatore che è stato titolare d’azienda e ha acquisito la formazione come RSPP chiude la sua impresa e viene assunto da terzi; la sua formazione di RSPP è valida come formazione generale e specifica se non ha cambiato settore operativo o se il nuovo settore è classificato a rischio più basso di quello di provenienza.
Regola n.3 “Serve almeno l’ultimo aggiornamento“
Tutta la formazione deve essere aggiornata (in linea teorica anche quando non ci sono indicazioni di legge).
La frequenza di aggiornamento ricade in uno di questi tre casi:
- triennale per il primo soccorso. Per analogia può essere richiesto per l’antincendio;
- quadriennale per gli addetti a montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi e la segnaletica stradale (per la formazione erogata ai sensi del Decreto Interministeriale del 4/03/2013);
- quinquennale per tutti gli altri casi (formazione “base”, preposti, dirigenti, attrezzature, RSPP, coordinatori per la sicurezza, segnaletica stradale dal D.M. 22 gennaio 2019). Il riferimento viene spesso adottato anche per gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
La durata dell’aggiornamento è più variabile:
- 3 ore per gli addetti a posa, integrazione e revisione della segnaletica stradale formati rispetto Decreto Interministeriale del 4/03/2013;
- 4 ore per le attrezzature di lavoro e gli addetti a montaggio, trasformazione, uso e smontaggio dei ponteggi;
- 6 ore per lavoratori, preposti, dirigenti e anche per li addetti a posa, integrazione e revisione della segnaletica stradale formati rispetto al D.M. 22 gennaio 2019;
- 4 ore per il primo soccorso delle aziende dei gruppi B e C e 6 ore per le aziende del gruppo A;
- 2 ore per il rischio basso dell’antincendio, 5 per il rischio medio e 8 per l’elevato;
- 6 ore per il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP in aziende classificate a rischio basso, 10 per il rischio medio e 14 per il rischio alto.
Non è necessario dover visionare e verificare tutti gli aggiornamenti di un corso specifico, ma di certo è necessario disporre dell’attestato di formazione iniziale e dell’ultimo aggiornamento. Ci si può limitare a questi due attestati perché la regola è che, una volta acquisita la formazione iniziale, il lavoratore possa svolgere la specifica attività oggetto di formazione (ex. addetto primo soccorso) anche dopo un periodo di pausa, purché provveda all’aggiornamento della formazione.
Provo a spiegarmi con un esempio: un lavoratore viene formato per la conduzione della gru su autocarro e svolge l’attività per un paio d’anni, quindi il datore di lavoro decidere di fargli sospendere l’uso di quella attrezzatura per nuove esigenze organizzative; dopo 7 anni dal corso iniziale, il datore di lavoro decide di rimettere il lavoratore ai comandi della gru su autocarro e a quel punto, per poter utilizzare di nuovo questa attrezzature, il lavoratore deve partecipare al solo corso di aggiornamento.
Regola n.4 “Non basta il solo aggiornamento”
Se ci si ritrova tra le mani il solo attestato di aggiornamento di un corso non si può concludere che l’interessato abbia una formazione adeguata… Quindi bisogna richiedere la formazione iniziale! E con questo intendo dire che bisogna richiedere l’attestato relativo alla partecipazione al corso di formazione generale e specifica se si sta verificano la formazione “base”, oppure quello di 8 ore se si sta verificando il corso di preposto, e così via in base al corso che si sta verificando.
L’attestato di formazione deve riportare la dicitura della tipologia di corso, la durata adeguata e la data (o le date) di esecuzione. Per la durata ecco uno specchietto di sintesi per orientarsi:
- 4 ore di formazione generale per i lavoratori a cui si aggiunge una formazione specifica di 4, 8 o 12 ore a seconda che l’attività dell’azienda sia classifica a rischio basso, medio o alto;
- 8 ore per i preposti;
- 16 ore per i dirigenti;
- per le attrezzature di lavoro puoi scaricare una sintesi da qui;
- 28 ore per gli addetti a montaggio, trasformazione, uso e smontaggio dei ponteggi;
- 8 ore per gli operatori e di 12 ore per i preposti a posa, integrazione e revisione della segnaletica stradale formati rispetto al D.M. 22 gennaio 2019;
- 12 ore per il primo soccorso delle aziende dei gruppi B e C e 16 ore per le aziende del gruppo A;
- 4 ore per il rischio basso dell’antincendio, 8 per il rischio medio e 16 per l’elevato;
- 16 ore per il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP in aziende classificate a rischio basso, 32 per il rischio medio e 48 per il rischio alto.
Regola n.5 “Gli attestati di formazione dipendono dalla mansione”
Non esiste una regola generale che stabilisca di quali attestati di formazione debba disporre un lavoratore, in genere i corsi di un lavoratore si valutano tenendo conto della mansione lavorativa indicata sul suo certificato di idoneità oppure rispetto all’attività che deve essere svolta: se si sta gestendo il nolo a caldo di autogrù, il conducente dovrà disporre della formazione relativa all’attrezzatura specifica; se si stanno subappaltando alcune attività, tra i lavoratori del subappaltatore si deve trovare un numero adeguato di preposti e addetti alla gestione delle emergenze, oltre alla formazione eventualmente necessaria per svolgere le attività subappaltate (ex. montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi o posa, integrazione e revisione della segnaletica temporanea in caso di attività in presenza di traffico veicolare).
Se io ho già un attestato RSPP modulo C e inizio a lavorare con mansione generica (operatore) per una nuova azienda, non sono esonerato dalla formazione generale base di 4 ore?
Buongiorno Luisella,
SE con “attestato RSPP modulo C” intendi che hai completato la formazione per RSPP (moduli A+B+C) oppure che sei esonerata dai moduli A e B (secondo l’art. 32 D. L.vo 81/08) e hai frequentato il solo modulo C, confermo che sei esonerata dalla formazione generale di 4 ore. Trovi il riferimento nell’Allegato III dell’Accordo Stato – Regioni relativo alla formazione RSPP/ASPP del 7 luglio 2016. In realtà puoi avere esonero anche dalla formazione specifica, fermo restando la verifica dell’eventuale necessità di integrazioni per le attività effettivamente svolte (che si basa sulla valutazione dei rischi dell’attività dell’azienda per cui operi in qualità di lavoratrice).
secondo me è il datore di lavoro che può accettare quel corso come valido appunto perchè il dlgs 81/08 lo consente ma da datore di lavoro non esiterei a far fare il corso da organismo da me conosciuto per trasmettere la formazione specifica che serve nella mia azienda. Non perderei tempo a verificare dove è stato fatto il corso chi lo ha fatto e se i contenuti del corso sono idonei alla mia azienda.
saluti
Buongiorno,
sinceramente non mi è molto chiaro il suo ragionamento, per cui non escludo di fraintendere il suo messaggio. Credo però opportuno specificare due dettagli:
1. il datore di lavoro nel valutare i corsi deve fare riferimento ai requisiti di legge, quindi può anche considerare valido un qualunque attestato ricevuto ma se l’attestato non rispetta i requisiti definiti dalle norme di riferimento è lui che rischia che venga contestata la formazione del suo lavoratore;
2. verificare gli attestati ricevuti in modo sostanziale non richiede molto tempo, in genere risulta subito abbastanza evidente se un corso è stato fatto con criterio o se l’attestato non è adeguato (ex. attraverso il codice ATECO). Il tempo per la verifica poi non è tempo buttato, al contrario è tempo investito per avere garanzia che la formazione sia adeguata. E non è nemmeno una scelta, cioè è necessario farlo per poter avere garanzia che il lavoratore che si sta assumendo sia in possesso di formazione adeguata rispetto al contesto nel quale lo si sta inserendo e, quando si opera nei cantieri, per avere garanzia che venga autorizzato all’accesso.
Vorrei sapere come posso rissalire al mio corso di primo soccorso
Buongiorno Ivano,
ha due possibilità: chiedere all’impresa che le ha fatto fare il corso di rilasciarle copia dell’attestato (è un suo diritto e un loro dovere in quanto si tratta di sua documentazione personale anche se il corso è stato pagato dall’azienda) oppure, se ricorda il soggetto (formatore o ente di formazione) che ha erogato il corso, contattare quest’ultimo e fare richiesta di rilascio di copia dell’attestato.
Salve, io sono laureato da poco e nella carriera universitaria (nello specifico 2 anni fa), ho conseguito l’attestato di formazione specifica di sicurezza e salute che mi è stato detto essere valido anche al di fuori dell’ambito universitario. Mi chiedo se tale certificato (che come specificato sullo stesso ha durata di 5 anni) mi permette di essere RSPP ad esempio per diventare tecnico della sicurezza all’interno delle scuole?
La ringrazio
Buongiorno Fabio,
non posso darle una riscontro preciso con le sole informazioni che mi ha fornito. Per esempio:
1. non so se il contenuto e la dicitura dell’attestato a cui fa riferimento sia quello per RSPP o sia quello relativo alla formazione specifica secondo l’Accordo Stato Regioni del 2011 (da come ne parla credo sia il secondo caso e, allora, non è valido per svolgere l’incarico di RSPP);
2. non conoscono la classe della sua laurea, dettaglio che potrebbe consentirle di svolgere l’incarico senza necessità di corsi aggiuntivi.
Le lascio il riferimento per fare la verifica in autonomia: qui (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/19/16A06077/sg) trova il testo dell’Accordo Stato Regioni del 2016 relativo ai requisiti per svolgere l’incarico di RSPP, è sufficiente che lo legga sulla base del settore che le interessa e della formazione di cui è in possesso. Mi sembra per altro un buon modo per fare pratica come RSPP!
Le auguro un sereno Natale.
Buongiorno e complimenti per l’esaustività.
Un nuovo assunto mi ha fornito i suoi attestati di formazione GENERALE (4 ore) e SPECIFICA (12 ore), effettuati nel 2021, con Settore di riferimento C24.
Il nostro settore è il C25, sono da ritenersi validi o devo farglieli rifare con il settore C25?
Grazie anticipatamente.
Buongiorno Stefano,
la ringrazio per la lettura e l’apprezzamento dell’articolo. E mi perdoni per il ritardo nella risposta.
Eccole le mie considerazioni:
1. C24 è metallurgia e C25 è “fabbricazione di materiali in metallo, esclusi macchinari e attrezzature”;
2. entrambi i codici rientrano nella classificazione di rischio alto;
3. formalmente però l’Accordo Stato-Regioni prevede (punto 8, lettera a) che, se il lavoratore cambia settore, resta valida la formazione generale ma deve essere ripetuta la formazione specifica.
Spero di averle dato una risposta esaustiva.
Salve molti anni fa lavoravo come magazziniere sia in SDA che BARTOLINI, ho fatto corso per sicurezza sul lavoro. Non ricordo se mi hanno rilasciato attestato. Come potrei vedere se ho acquisito questo attestato? Grazie
Buonasera Luca,
vedo solo due strade possibili: richiedere direttamente all’ufficio personale delle due imprese citate chiedendo se dispongono ancora di copia dell’attestato oppure, se la formazione fosse stata erogata da un ente formatore esterno e lei ne ricordasse il nome, richiederne copia all’ente. Il suo “molti anni fa” rende incerta la risposta, ma tentar non nuoce!
Buongiorno,
in ambito di verifica della formazione pregressa abilitante all’uso di attrezzature di un lavoratore neoassunto, mi sembra di capire che sia obbligatorio disporre anche della formazione iniziale (es. carrelli elevatori) e non sia sufficiente l’ultimo aggiornamento abilitante.
Questo significa che se un neoassunto arrivasse senza formazione iniziale ma con un valido attestato di aggiornamento, dovrebbe rifare la formazione iniziale?
Diversa a mio parere la questione della formazione specifica, indispensabile per verificare la coerenza di settore ATECO e quindi la validità della formazione per la nuova azienda.
Posso chiederle il riferimento normativo del passaggio in cui scrive: “Non è necessario dover visionare e verificare tutti gli aggiornamenti di un corso specifico, ma di certo è necessario disporre dell’attestato di formazione iniziale e dell’ultimo aggiornamento”.
Grazie
Buonasera Alessandra.
Le illustro il ragionamento alla base del passaggio che lei ha sottolineato:
1. la formazione per l’uso di specifiche attrezzature di lavoro disciplinata da specifico Accordo Stato – Regioni prevede una formazione iniziale di contenuti e durata definiti e un aggiornamento quinquennale di una durata definita;
2. per tutta la formazione sicurezza vale il principio secondo il quale la formazione iniziale avvia “l’abilitazione” e l’aggiornamento garantisce il mantenimento dei requisiti di abilitazione al ruolo specifico/attività specifica (ex. se un corso non venisse aggiornato entro la scadenza, il lavoratore non potrà svolgere quel ruolo/ utilizzare l’attrezzatura sino a quando non avrà completato l’aggiornamento, ma non dovrà ripetere la formazione dall’inizio, se erogata nel rispetto della normativa vigente al momento dell’aggiornamento);
3. la condizione per essere abilitati in un dato istante è quindi formazione iniziale + aggiornamento.
Quindi la questione si pone in questi termini: in assenza dell’attestato di formazione iniziale come può il datore di lavoro dimostrare che il lavoratore abbia ricevuto la formazione adeguata? La partecipazione a un corso di aggiornamento non è dimostrazione del possesso del requisito della formazione iniziale (non solo non tutti gli enti formatori fanno la verifica dell’attestato di formazione iniziale, ma di fatto non compete a loro la verifica).
In altri parole: la norma non dice espressamente quanto le ho riportato sopra, ma è la logica alla base della formazione che lo richiede, oltre a esigenze operative (la verifica dell’adeguatezza della formazione da parte degli enti di controllo e dei professionisti della sicurezza, come i CSE o gli RSPP, si basa sul criterio di formazione iniziale + aggiornamento). Quindi il fatto di far ripetere una formazione iniziale in assenza di documentazione comprovante la sua esecuzione, seppur in possesso dell’attestato di aggiornamento, è una logica di tutela del datore di lavoro rispetto a contestazioni sulla corretta erogazione della formazione del lavoratore.
Rispetto al suo paragone con la formazione specifica, invece, sono d’accordo per la verifica del codice ATECO, ma aggiungo che il solo attestato di formazione specifica non è sufficiente: è necessario richiedere anche l’attestato della formazione generale, senza la quale la formazione specifica non dimostra l’adeguatezza della formazione “base” del lavoratore.
Mi auguro di averle chiarito meglio la questione.
Buona serata,
Stefania
E’ stata estremamente chiara e illuminante.
La ringrazio molto,
Alessandra
salve io ho conseguito un attestato ASA (ausiliario socio assistenziale) in un ente accreditata Regione Lombardia nel 2017 dopo ho sempre lavorato nel campo assistenziale presso domicili di anziani cioè non sono stato mai (purtroppo) assunto nelle strutture (RSA CDD RSD ecc ecc ) però mi hanno detto che quest’ anno (2023) dovrei fare l’ aggiornamento sul corso di sicurezza svolto all’ interno del corso, oltre a questo mi hanno anche detto che avrei dovuto fare il corso di BLS dopo 24 mesi (aggiornamento) conseguito l’ attestato cioè nel 2019, la mia domanda è questa: questi 2 aggiornamenti sono obbligatori anche per chi lavora presso abitazioni private?
Buongiorno Stefano,
ci sono diversi aspetti che bisognerebbe chiarire per poter arrivare a una risposta univoca. Le lascio qualche informazione per orientarsi:
1. se lavora come dipendente, la gestione delle scadenze dei corsi (sicurezza) ed eventuali integrazioni (BLS) non è a suo carico ma a carico dell’ente per cui lavora, a prescindere dal fatto che si tratti di un impiego presso una struttura o di una realtà che eroga servizi domiciliari;
2. se lavora con P.IVA a domicilio, l’aggiornamento della formazione sicurezza può essere considerata un plus e non un obbligo di legge;
3. per quanto riguarda il corso BLS, in qualità di dipendente l’obbligo è definito dal datore di lavoro in funzione del contesto organizzativo, mentre come lavoratore autonomo lo può valutare in termini di maggiore preparazione. Nel secondo caso le consiglierei anche una verifica rispetto a circolari o indicazioni regionali.
Buongiorno Stefania
Io sono un ex RSPP con attestati A+B+C ma da più di due anni non svolgo più la mansione e non ho più fatto aggiornamenti ! C’è un modo per sapere la mia situazione ? ed in caso sistemarla ?
Grazie
Buongiorno Andrea,
bisogna partire dalla data di emissione degli attestati e capire se i settori per i quali si era qualificato sono ancora quelli di suo interesse. Ci sentiamo via e-mail per valutare i dettagli.
Buonasera,
Contesto: cantiere edile.
In azienda è arrivato un nuovo dipendente con attestato di aggiornamento del corso di addetto al primo soccorso, tuttavia non riusciamo a reperire l’attestato iniziale (azienda gruppo A 16ore).
Il CSE finché non ha evidenza della formazione iniziale non accetta la maestranza come addetta al primo soccorso.
Può farlo? se si quali sono i riferimenti normativi.
Ringrazio in anticipo per il riscontro
Buonasera Marcello,
in assenza dell’attestato di formazione iniziale (in questo caso relativo alla formazione di 16 ore per addetto al primo soccorso per aziende del gruppo A) nessun soggetto è in grado di verificare e di dimostrare che il lavoratore sia in possesso della formazione prevista per svolgere il ruolo, da qui il riscontro del CSE. Non esiste un riferimento di legge che dica in modo esplicito “senza l’attestato di formazione iniziale non si può svolgere il ruolo di…”, ma questa è una prassi operativa che nasce dall’obbligo di formare e documentare la corretta formazione del lavoratore: si conserva sempre l’attestato di formazione iniziale e almeno l’ultimo aggiornamento eseguito, in quanto non c’è altro modo di dare evidenza della correttezza della formazione. Di per sé l’iscrizione a un corso di aggiornamento non dà evidenza che il lavoratore fosse in possesso di attestato relativo alla formazione iniziale, per quanto gli enti formatori dovrebbero provvedere a tale verifica, di fatto non compete a loro valutare se si sta facendo l’iscrizione al corso giusto…
Mi auguro di averle fornito un riscontro chiaro.
La ringrazio per il riscontro, quindi anziché fare una “guerra” mi conviene ri-formare l’operaio o formarne un altro.
Colgo l’occasione per chiederLe un’altra opinione: è obbligatorio avere una cassetta di primo soccorso su ogni mezzo presente in cantiere?
Premetto che all’interno dell’ufficio/container di cantiere è presente una cassetta di p.s. e che i mezzi operano nel raggio di 50-100 m dall’ubicazione della cassetta.
Cordiali saluti
Buongiorno Marcello,
non esiste un obbligo di dotazione della cassetta di primo soccorso (o di pacchetto di medicazione) per ogni mezzo aziendale operante nell’ambito di un cantiere, ma l’obbligo di organizzazione del sistema di gestione delle emergenze in modo funzionale a garantirne l’efficacia: la valutazione che chiede deve essere effettuata tenendo conto di persone presenti, percorsi praticabili per raggiungere la cassetta, numero di addetti alla gestione delle emergenze, eventuali disposizioni del CSE, e deve essere condivisa con il vostro RSPP.
Salve, volevo sapere la seguente informazione. Nell’azienda in cui lavoro ho svolto tre corsi diversi con relativo attestato e sto per licenziarmi, come dipendente, nel caso estremo in cui l’azienda non voglia darmi gli attestati, esiste un modo per averli, come per esempio qualche registro on line?
Buongiorno Nicolò,
non esistono registri online, purtroppo.
Due le strade a sua disposizione:
1. chiedere direttamente all’ente presso il quale ha fatto formazione affinché le rilasci copia degli attestati di formazione;
2. far presente all’azienda da cui sta per licenziarsi che la mancata consegna degli attestati di formazione a lei intestati è una violazione della normativa privacy, il che le dà diritto a effettuare una segnalazione al Garante (https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti).
Buongiorno,
le maestranza di un’impresa edile sono tenuti a conoscere i contenuti del PSC o è necessario che siano a conoscenza del POS i cui contenuti fanno riferimenti al PSC?, spero di essere stato chiaro
Buongiorno Marcello,
se partiamo dal presupposto che ogni impresa esecutrice richiama nel proprio POS gli aspetti del PSC che la riguardano direttamente, allora possiamo dire che le sue maestranze devono conoscere i soli contenuti del POS. Nella pratica, però, ci sono aspetti di gestione che non sempre vengono calati nella specificità del POS e si rimanda direttamente alle disposizioni del PSC, quindi le maestranze devono essere informate sia dei contenuti del POS sia dei contenuti del PSC. Spero di essere stata chiara.