Chi in “tempi normali” svolgeva mansioni amministrative o commerciali con un’attività ridotta ai videoterminali, con il passaggio allo smart working può avere aumentato l’utilizzo del PC sino a superare la soglia delle 20 ore a settimana, a partire dalla quale scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria. In termini pratici questo può comportare conseguenze diverse per il datore di lavoro a seconda della realtà aziendale. Le metto in fila una alla volta.
Sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti
Superata la soglia delle 20 ore a settimana ai videoterminali scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria. In pratica?
A. Se prima nessun comparto aziendale risultava soggetto a sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve provvedere a nominare il medico competente e attivare la sorveglianza sanitaria.
B. Se prima la sorveglianza sanitaria era attiva per altre mansioni, adesso si tratta di integrare il protocollo sanitario, la lista degli accertamenti previsti per ciascuna mansione, includendo il da farsi per la nuova mansione e avviare le visite per gli interessati.
C. Se prima erano presenti lavoratori con una mansione corrispondente a quella adesso svolta da amministrativi e commerciali prima “rispettosi” della soglia delle 20 ore settimanali di VDR, si tratta solo di inviare questi ultimi a sorveglianza sanitaria.
Bisogna aggiornare il documento di valutazione dei rischi?
La logica è analoga a quella della sorveglianza sanitaria: se la variazione dell’attività di alcuni lavoratori va a confluire in casistiche già previste dalla gestione sicurezza aziendale, allora è sufficiente integrare le visite mediche e la questione è risolta; se, invece, la variazione dell’attività rappresenta una novità assoluta, di questa variazione bisogna rendere conto nel documento di valutazione dei rischi (DVR) che, quindi, andrà aggiornato.
Attenzione a un aspetto: lo smart working deve essere oggetto di valutazione dei rischi specifica, questo significa che l’unico caso in cui è di fatto possibile evitare di aggiornare il DVR è quello in cui l’attività specifica in smart working è già stata valutata. Al contrario, l’introduzione di questa modalità di lavoro e modalità specifiche di svolgimento della mansione determinano sempre l’obbligo di aggiornamento del DVR.
E la formazione dei lavoratori?
Se parliamo di formazione obbligatoria, divisa in generale e specifica, la risposta è analoga a quella fornita per il DVR: se la formazione già erogata ai lavoratori comprendeva contenuti specifici per i videoterminali e lo smart working, allora non serve integrare nulla, in caso contrario è necessario aggiornarla.
Attenzione a un altro aspetto! Quello dell’informativa.
La Direttiva n. 3 del 2017 in materia di lavoro agile del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che il datore di lavoro, in caso di attivazione dello smart working, consegni, sia al lavoratore interessato da questa modalità organizzativa sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, “prima dell’avvio della prestazione di lavoro agile, con cadenza almeno annuale (e/o ad ogni variazione significativa delle condizioni lavorative e di rischio connesse in particolare con il cambio di mansione) l’informativa dove sono individuati i rischi generali e specifici relativi alla prestazione da svolgere e le misure da adottare“.
Quindi: se anche non si rendesse necessario aggiornare la formazione secondo l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, l’informativa è in ogni caso da predisporre e consegnare.