Si parla comunemente di RSPP esterno per distinguerlo dal caso in cui la funzione di RSPP è svolta direttamente dal datore di lavoro ma, di fatto, il soggetto che svolge la funzione di RSPP senza essere datore di lavoro può essere sia un consulente esterno sia un dipendente, per questioni di strategia o per obbligo di legge.
I dettagli della formazione dell’RSPP “esterno” sono a oggi definiti dall’Accordo Stato – Regioni del 2016, che ha apportato modifiche alla disciplina precedente (Accordo Stato – Regioni del 2006). Oltre ai requisiti di istruzione/formazione/esperienza previsti per poter svolgere l’incarico, una novità importante e a volte trascurata riguarda la modalità di aggiornamento della formazione di questa figura.
Quante ore di aggiornamento per l’RSPP “esterno”?
La formazione degli RSPP che non sono datori di lavoro prevede un aggiornamento di almeno 40 ore, qualunque sia il settore operativo, nel quinquennio. E la definizione di questo quinquennio è la novità più rilevante dell’Accordo del 2016.
Come si calcola il quinquennio?
La questione del calcolo del quinquennio non è definita in modo univoco.
Partiamo dalle certezze, che riguardano i soggetti esonerati alla frequenza dei corsi specifici (moduli A, B e C), perché in possesso di titoli di studio che abilitano allo svolgimento dell’incarico (art. 32, comma 5 del D. L.vo 81/08 e punto 1, Allegato A dell’Accordo del 2016), e chi si è formato dopo l’entrata in vigore dell’Accordo del 2016:
- per i primi il calcolo del quinquennio parte dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D. L.vo 81/08) o dalla data di conseguimento della laurea, se successiva al 15 maggio 2008;
- per i secondi, invece, il calcolo del quinquennio parte dalla conclusione del corso relativo al modulo B comune a tutti i settori.
A queste indicazioni se ne aggiungono altre tre. L’Accordo precisa che:
- è preferibile che il monte ore di aggiornamento venga distribuito nel quinquennio anziché essere concentrato in un unico periodo;
- l’obbligo dell’aggiornamento per RSPP “esterni “si inquadra nella dimensione della life long learning, cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa“;
- per poter esercitare la funzione di RSPP (esterno) è necessario dimostrare, in ogni istante, che nel quinquennio antecedente si è partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Quindi, mentre il primo quinquennio di aggiornamento sembra calcolarsi in avanti (dal 15.05.2008, dalla data di laurea o di conclusione del modulo B comune), i quinquenni successivi si devono verificare a ritroso: considerata una data specifica si deve verificare se nel quinquennio precedente è stato raggiunto il monte ore minimo, cioè le 40 ore di aggiornamento.
Una conferma di questa interpretazione è contenuta nella circolare n.296 del 16 ottobre 2018 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. E la conseguenza più immediata è che, per mantenere la qualifica nel tempo, la soluzione più pratica per avere continuità è di prevedere 8 ore di aggiornamento all’anno.
In caso di ritardo nell’aggiornamento?
Di fatto non risulta possibile svolgere l’incarico di RSPP sino al completamento dell’aggiornamento mancante, ma non viene meno la validità del percorso formativo effettuato.
Come aggiornare la formazione?
L’aspetto incoraggiante è che l’aggiornamento può essere eseguito interamente in modalità e-learning e, per il 50%, partecipando a consegni o seminari che trattino argomenti coerenti con quelli previsti dall’Accordo per i corsi di aggiornamento.
Inoltre i corsi di aggiornamento per i formatori sicurezza e per i CSP/CSE sono validi anche per l’aggiornamento dell’RSPP.