Dal 25 settembre 2022 il datore di lavoro deve disporre di un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Come deve essere realizzato? Chi lo deve compilare? Con quale frequenza?
I riferimenti normativi
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011) lo hanno sempre avuto tra i propri obblighi. Con il decreto 1 settembre 2021, l’obbligo di registrazione dei controlli sui sistemi antincendio è stato introdotto in modo generalizzato in tutti gli ambienti di lavoro.
La circolare n. 16579 del 7 novembre 2022 del Ministero dell’Interno (Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) ha stato ribadito che l’obbligo di esecuzione di sorveglianza, manutenzione e controllo dei sistemi antincendio e la relativa registrazione è in vigore dal 25 settembre 2022, mentre è rinviata al 25 settembre 2023 solo l’entrata in vigore dell’obbligo di qualifica dei manutentori.
Tipologie di interventi sui sistemi antincendio
Si distinguono tre tipologie di interventi: controllo periodico, manutenzione e sorveglianza.
- Il controllo periodico è l’insieme delle operazioni che si effettuano “con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio“.
- La manutenzione è l’intervento tecnico che consente di ripristinare un’anomalia o un mal funzionamento.
- Infine, la sorveglianza è l'”insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti“.
Mentre controlli e manutenzione devono essere eseguiti da manutentori qualificati, la sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti nell’ambiente di lavoro, adeguatamente istruiti e mediante idonee checklist.
Il registro dei controlli dei sistemi antincendio, in pratica
Per adempiere agli obblighi il datore di lavoro non deve necessariamente provvedere in prima persona a ogni passaggio, ma può formalizzare incarichi e formazione, cioè provvedere attraverso un sistema di deleghe.
Un esempio operativo:
- il datore di lavoro, direttamente o tramite il proprio ufficio acquisti, conferisce un incarico di controllo e manutenzione dei sistemi antincendio a un fornitore specializzato (quindi in possesso di abilitazione ai sensi della lettera G del D.M. 37/08 e, dal 25 settembre 2023, in possesso delle necessarie qualifiche del personale), comprensivo della predisposizione e compilazione del registro dei controlli. La frequenza della verifica la definiranno sulla base delle norme tecniche di riferimento (ex. controllo semestrale per gli estintori, collaudo in funzione dell’estinguente);
- il datore di lavoro, direttamente o tramite l’RSPP o l’ufficio sicurezza, si accerta che il registro sia predisposto, compilato e accessibile in caso di controlli da parte gli organi di vigilanza;
- il datore di lavoro, direttamente o tramite i propri dirigenti, predispone, con il supporto del fornitore di cui al punto 1 e del RSPP, una checklist per la sorveglianza dei sistemi antincendio;
- il datore di lavoro, direttamente o tramite i propri dirigenti, individua e incarica formalmente i lavoratori addetti alla sorveglianza dei sistemi antincendio;
- il datore di lavoro, direttamente o tramite l’RSPP, provvede a formare i lavoratori addetti alla sorveglianza su frequenza (generalmente mensile), modalità di compilazione e conservazione della checklist di cui al punto 3.