“Formare, formare, formare!“, questo l’imperativo della salute e sicurezza sul lavoro che nasce dall’idea, condivisibile, che chi più sa meno sbaglia. Eppure sapere, quindi avere conoscenze e competenze, non sempre equivale a fare, ossia mettere in atto i comportamenti e le soluzioni richieste o conformi a quanto appreso. Detto in altre parole, verificare le competenze non equivale ad accertare l’efficacia della formazione.
Ma perché preoccuparsene? È un obbligo di legge?
La verifica delle competenze
La formazione è concepita dal legislatore come lo strumento attraverso il quale i lavoratori acquisiscono “le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (art. 37, comma 13).
Per chi avesse italicamente pensato di risolvere la questione in modo solo formale, il legislatore ha esplicitato tramite gli Accordi Stato- Regioni che i percorsi formativi si devono concludere con una prova di verifica obbligatoria, orale o scritta (colloquio o test), “finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico- professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo” (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011). Cioè al legislatore non interessa tanto l’attestato, che è comunque un documento obbligatorio di registrazione della formazione, quanto che chi è stato formato abbia imparato quel che doveva.
Quindi la verifica delle competenze, che deve essere effettuata al termine del percorso di formazione attraverso un colloquio o un test scritto, è un obbligo di legge ed è lo strumento con cui si verifica che i lavoratori abbiano imparato la teoria.
Sapere e saper fare
L’idea che sapere non equivalga a saper fare è chiara già nel Testo Unico della sicurezza, che accompagna l’attività di formazione con quella di addestramento e ne prevede anche la definizione (art. 2, comma 1, lettera cc)).
La verifica dell’efficacia della formazione
Sono stati i sistemi di gestione prima e l’INAIL poi, tramite l’OT24 ora OT23, a far sorgere il problema dell’efficacia della formazione, concetto che supera la differenza tra sapere e saper fare e introduce la differenza tra sapere (teorico e pratico) e la sua attuazione effettiva e conforme.
INAIL di fatto risolve la questione proponendo la ripetizione del test di verifica delle competenze a distanza di almeno 2 mesi dalla chiusura del corso di formazione quale strumento di verifica dell’efficacia. Come a dire che se ti ricordi la teoria dopo un certo periodo di tempo, allora conosci la materia e sai come comportarti. A questa conclusione si arriva analizzando l’intervento C-7:
“L’azienda con meno di 50 lavoratori ha adottato o mantenuto una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprenda test di verifica in forma scritta sia al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente secondo una tempistica prestabilita dalla procedura in modo tale che la verifica successiva sia svolta non prima di 2 mesi rispetto alla verifica di fine corso“.
Nell’ambito dei sistemi di gestione (non solo quelli per la salute e la sicurezza), invece, la questione viene osservata da un altro punto di vista, partendo dal presupposto che una formazione è efficace se ha come risultato comportamenti adeguati dei lavoratori. Quindi non conta soltanto ricordarsi quel che i corsi hanno insegnato, ma anche che gli insegnamenti vengano messi in pratica.
La differenza tra l’approccio di INAIL e quello dei sistemi di gestione non è un dettaglio trascurabile, in quanto si traduce in attenzioni e azioni diverse. Nel primo caso si parte del presupposto che un lavoratore che sa poi fa, quindi se un lavoratore, sottoposto a nuovo test di verifica delle competenze, non lo supera, lo si deve sottoporre a una nuova azione formativa, a prescindere dall’adeguatezza della sua operatività. Nel secondo caso, invece, ci si ritiene che la priorità siano i comportamenti adeguati e si considera l’ipotesi che comportamenti non adeguati di un lavoratore possano essere determinati non solo da insufficienza o inadeguatezza delle sue competenze.
In pratica la verifica dell’efficacia della formazione sicurezza nell’ambito dei sistemi di gestione prevede di effettuare delle verifiche sul campo e di indagare la causa di eventuali anomalie: e se al lavoratore non venissero messe a disposizione le attrezzature adeguate per mettere in atto quanto ha imparato? E se il lavoratore conoscesse la teoria ma avesse fatto propri i principi su cui questa si basa? Del resto la sicurezza non è fatta solo di formazione, ma anche di organizzazione e di cultura.
L’approccio di INAlL ha il grande vantaggio dell’univocità, quindi riduce i tempi decisionali e fornisce una soluzione certa al problema, anche se non sono certa sia la più… efficace! Sul versante opposto l’approccio dei sistemi di gestione, che sottolinea l’importanza di una costante “dedizione alla causa”. L’osservazione che questo approccio richiede molto più tempo e risorse potrebbe essere un pregiudizio o persino una scusa: se non fossero tempo e risorse a mancare, ma solo la volontà? La tutela della vita umana è un obiettivo ambizioso e l’ambizione richiede impegno.