Patente a crediti in edilizia : started !

L’Iter

Il 20 settembre 2024 è stato pubblicato Il DM 132/24 per regolamentare la modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti in edilizia.

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro il 23 settembre 2024 pubblica , la circolare n. 4 con le prime indicazioni sul Sistema di quaificazione di imprese e lavoratori autonomi tramite crediti .

Dal 1 ottobre 2024 è attiva sul portale dell’Ispettorato del lavoro la procedura telematica per attivare la richiesta .

L’accesso al Portale dei servizi è possibile esclusivamente tramite SPID personale o CIE (Cartà di identità elettronica ) . Nel caso in cui il soggetto non abbia SPID personale o CIE, la procedura potrà essere delegata ad un soggetto al quale andrà fatta pervenire l’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti abilitanti.

Attenzione al 31 ottobre 2024

Fino al 31 ottobro 2024 sarà ancora possibile l’invio tramite PEC all’indirizzo : dichiarazionepatente@pec.ispettorato,gov.it dell’ autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, Dlgs 81 /08.. Anche in questo caso il passo successivo è completare la procedura telematicamente tassativamente entro e non oltre il 31 ottobre 2024 .

I dubbi

Tante , ovviamente , le perplessità che l’obbligo ha fatto emergere . Non poche, per esempio le incertezze per i lavoratori autonomi sul tema della formazione obbligatoria , che è uno dei requisiti essenziali per il rilascio della patente . Fra tutti il più “gettonato” il corso lavori in quota /DPI III categoria . Queata formazione è obbligatorio nelle attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile . Situazioni queste molto comuni in diverse tipologie di interventi non solo nelle costruzioni , ma anche, per esempio , nellle attività di manutenzione , riparazione , istallazione impianti elettrici e antifurto , tintenggiature , pulizie , etc

Per capire quali altri corsi devono obbligatoriamente essere da loro svolti , vi rimando alla lettura del mio articolo La formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.

Sul portale dell’ispettorato del lavoro , inoltre , sono consultabili le riposte alle FAC ( domande poste frequentemente)aggiornate al 15 ottobre 2024

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Il mondo è fatto a scale, c’è chi scende e chi le sale…e chi si fa male

Tra le attrezzature più in uso nelle più disparate attività e mansioni (anche a casa nostra ), vi sono le scale portatili . Dall’azienda più complessa ai piccoli gli esercizi commerciali , dalle e attività dedite alla manutenzione e pulizia agli occasionali interventi di riparazione o manutenzione e persino negli uffici .

C’è la giusta consapevolezza sui rischi legati all’uso di queste attrezzature?

Eppure si sa che una caduta da una scala , seppur ad altezza minima , potrebbe avere conseguenze anche gravi .

Secondo l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) negli Stati Uniti, le cadute da scale portatili sono una delle principali cause di lesioni sul lavoro e anche le statistiche INAIL riportano dati preoccupanti. Su ben 7400 infortuni gravi o mortali (dal 2002 al 2015), il 32% sono dovuti a cadute dall’alto (fonte INAIL – 2019) l 13,3% di queste cadute sono avvenute da scala portatile e corrispondono al 4,3% degli infortuni totali.

Di scale come attrezzature utilizzate negli ambineti di lavoro si occupa l’ art. 113 del Dlgs 81/08 definendone le caratteristiche , l’ utilizzo in sicurezza , dettagliandone gli obblighi in capo al datore di lavoro per garantirne l’uso in sicurezza .

L’allegato XX al Decreto , inoltre , richiama la Norma UNI EN 131-1 e 2 che ne specifica le caratteristiche generali di progettazione, requisiti e metodi di prova.

Primo passo , anche in caso di utilizzo occasionale o sporadico , è che il rischio legato all’utilizzo di scale portatili sia opportunamente analizzato e considerato nella valutazione dei rischi . Occorrerà verificare che l’attrezzatura sia munita di certificato di conformità e libretto d’uso e manutenzione , considerare le aeree e le modalità in cui sono utilizzate .

Sull’ aspetto comportamentale è fondamentale e d’obbligo , oltre alla formazione , prevedere l’addestramento all’uso , che , come ha previsto la Legge di conversione 215/2021 , deve essere poi tracciato in appostito registro o scheda che riporti : data , ora , nominativo del lavoratore , la sua firma e la firma dell’addestratore (un lavoratore esperto ). Sarebbe opportuno poi individuare e informare chi sarà autorizzato all’uso e chi no.

L’addestramento è un’azione importante perchè consente all’utilizzatore di soffermarsi ed acquisire elementi pratici . Sono , a titolo esemplificativo , la verifica della superficie su cui poggiano , la necessità di segnalarne la presenza in caso d’uso su vie di passaggio , la corretta inclinazione delle scale d’appoggio , l’importanza di una tenuta salda alla scala  con entrambe le mani mentre si scende o si sale , il controllo delle scale doppie sul dispositivo di sicurezza contro  l’apertura , la corretta manutenzione e adeguato stoccaggio , l’uso di calzature adeguate .

Queste sono soltanto alcune delle preziose indicazioni da fornire in fase di addestramento ma vorrei aggiungere che sarebbe estremamente efficace inserire una procedura di segnalazione dei quasi infortuni (cd Near Miss ) : una procedura partecipata utile a stanare quelle situazioni silenziate dal “tanto cosa vuoi che succeda” oltre che rinforzare l’attenzione sul tema .

Qualcuno ancora obietta che è tutto così eccessivo . Non credo ci si debba ancora soffermare sulle conseguenze di infortunio che non gravano solo sul lavoratore coinvolto ( e famiglia aggiungerei) ma anche sull’Azienda . E ‘una fomula algebrica inattaccabile : maggiore impegno nella formazione, nell’addestramento , nella sicurezza partecipata , meno probabilità di compiere e ripetere errori comportamentali quali cause della maggior parte degli incidenti sul lavoro.

Riconoscimento crediti formativi in ambito sicurezza

La formazione sicurezza deve essere efficiente oltre che efficace, a partire dal riconoscimento dei crediti formativi (corsi) già acquisiti.

Le lamentele rispetto all’onere rappresentato dai corsi di formazione in ambito di salute e sicurezza sono molto diffuse. A questa dinamica possono contribuire indicazioni che spingono a seguire nuovi corsi o ripetere percorsi formativi a prescindere dai crediti formativi sicurezza (corsi) già acquisiti. Pur ritenendo la formazione sicurezza un’opportunità oltre che un obbligo, credo anche che, per essere apprezzata, debba essere progettata nel rispetto dei vincoli vigenti e rispondendo a criteri di efficienza oltre che di efficacia. Vediamo quindi di capire come funziona il riconoscimento dei crediti formativi sicurezza.

Riconoscimento dei crediti formativi sicurezza: cosa significa?

Significa che ci sono alcuni corsi di formazione in materia di salute e sicurezza che, una volta eseguiti, esonerano dall’obbligo di frequentare altri corsi o di dover ripetere una parte di un dato percorso formativo.

Per poter usufruire dei crediti formativi in materia di salute e sicurezza bisogna disporre della documentazione attestante la partecipazione ai corsi già frequentati.

L’idea su cui si basa questo riconoscimento è che i contenuti di un dato percorso formativo possono essere equivalenti o superiori a quelli previsti da altri percorsi o da parti di essi, e che quindi chi ha seguito i primi debba essere esonerato dai secondi in quanto la loro frequenza rappresenterebbe una mera riproposizione dei contenuti.

Repetita iuvat, si dice, ma questo non significa che la ripetizione sia una regola generalizzata alla base della formazione sicurezza, tale da tradursi in oneri organizzativi ed economici.

Quali regole bisogna seguire?

Le regole per il riconoscimento dei crediti formativi in materia di salute e sicurezza sono definite dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione RSPP e ASPP del 7 luglio 2016, in particolare quelle contenute nell’Allegato IIIAttuazione dell’art. 32, comma 1, lettera c) della legge n.98/2013 di conversione del D.L. n.29/20113.

Le regole per il riconoscimento dei crediti formativi in materia di salute e sicurezza sono definite dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione RSPP e ASPP del 7 luglio 2016, in particolare quelle contenute nell’Allegato III.

L’allegato individua in prima battuta i percorsi formativi che esonerano dalla frequenza dei corsi RSPP/ASPP, ma contiene anche le tabelle per il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi previsti dal D. Lgs. 81/08 e dagli altri Accordi Stato-Regioni.

In pratica l’Allegato III contiene una serie di tabelle in cui le righe individuano i corsi di formazione/ aggiornamento di cui si potrebbe essere in possesso e le colonne i corsi di cui si potrebbe dover valutare la necessità di esecuzione/ aggiornamento. In corrispondenza dell’incrocio tra una riga (corso già eseguito) e una colonna (formazione da eseguire) una dicitura stabilisce se il corso debba essere eseguito interamente, parzialmente o per nulla.

Ci sono tre possibili esiti rispetto al riconoscimento dei crediti formativi: un riconoscimento totale, parziale o nullo.

La dicitura riportata all’incrocio tra riga e colonna può essere TOTALE, PARZIALE o FREQUENZA, il cui significato, esplicitato in apertura dell’Allegato III è il seguente:

  1. TOTALE = riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato;
  2. PARZIALE = riconoscimento di una parte della formazione acquisita e, di conseguenza, necessità di integrare la formazione, individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare e i relativi contenuti;
  3. FREQUENZA = necessità di assolvere completamente la formazione in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.

Due esempi di riconoscimento dei crediti formativi

Riporto di seguito uno stralcio di una delle tabelle dell’Allegato III dell’Accordo Stato – Regioni in questione.

Estratto delle tabelle per il riconoscimento dei crediti formativi sicurezza contenuto nell'Accordo Stato - Regioni del 2016.

Il primo esempio di lettura della tabella riguarda l’aggiornamento annuale del RLS (evidenziato in riquadro rosso nella prima colonna): tale formazione, esonera dalla frequenza dell’aggiornamento lavoratori, preposti e dirigenti.

Il secondo esempio di lettura, riguarda il corso di aggiornamento preposto, che risulta riconosciuto totalmente in relazione all’aggiornamento del corso lavoratori e del corso dirigenti.

Attenzione alla documentazione

Come sempre quando si parla di formazione, è essenziale tenere presente che, al fine della corretta definizione dell’esonero, occorre fornire le evidenze documentali dell’avvenuto completamento dei percorsi formativi sulla base dei quali si è giunti a stabilire l’esonero totale o parziale.

Ogni quanto va aggiornato il corso PES PAV PEI?

Il datore di lavoro che voglia avere garanzia del possesso della formazione teorica del personale per l'esecuzione di lavori elettrici può fargli frequentare il corso PES PAV PEI.

Oggi entriamo nel mondo dei lavori elettrici, per i quali il datore di lavoro deve nominare formalmente il personale quale esperto (PES), avvertito (PAV) o idoneo ai lavori in bassa tensione (PEI) in funzione del possesso di requisiti di istruzione, esperienza e formazione. In particolare, il datore di lavoro che voglia avere garanzia del possesso della formazione teorica del personale può fargli frequentare il corso PES PAV PEI.

L’aspetto che però risulta meno chiaro è se questo corso debba essere aggiornato come ogni altro corso in materia di salute e sicurezza e, nel caso, ogni quanto si debba provvedere.

Le qualifiche PES PAV PEI individuano i soggetti in funzione delle competenze in ambito elettrico.

L’aggiornamento del corso PES PAV PEI

Il riferimento per la definizione del corso PES PAV PEI non è il testo unico sicurezza ma la norma tecnica CEI 11-27. L’edizione 2021 della norma ha definitivo una frequenza di aggiornamento quinquennale per la formazione in questione.

A questo si aggiunge un dettaglio importante: lo standard è soggetto a revisioni e successive edizioni (l’ultima è del settembre 2021, la prima è dell’aprile del 1993). Questo significa che eventuali aggiornamenti della norma di riferimento dovranno essere oggetto di un aggiornamento della formazione, qualora non coincidano con la scadenza quinquennale.

Evoluzione dello standard CEI 11-27 che definisce i requisiti per le qualifiche PES PAV PEI

Considerato comunque che la formazione è finalizzata a garantire l’idoneità dei lavoratori a svolgere lavori elettrici, comprendo e condivido il consiglio di chi propone aggiornamenti quinquennali del corso PES PAV PEI. Al di là del parere personale, per altro, ci sono all’orizzonte novità che potrebbe richiedere a tutti di cambiare passo nell’aggiornamento di questa formazione.

La quinta edizione della norma CEI 11-27

Per quanto riguarda la formazione per PES PAV (paragrafo 4.15.5 “Requisiti formativi minimi per PES e PAV“), l’ultima edizione dello standard di riferimento ha introdotto un vincolo non solo in relazione alla frequenza di aggiornamento, ma anche in termini di durata dello stesso:

La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti.

La quinta edizione della norma CEI 11-27 dovrebbe introdurre l'obbligo di aggiornamento quinquennale del corso PES PAV PEI.

Diverso è il caso del corso PEI, invece, per il quale lo standard raccomanda una formazione iniziale di durata minima di 4 ore e prevede che il mantenimento dell’idoneità sia legato a pratica e addestramento successivi. Considerando però che la formazione per PEI è aggiuntiva rispetto a quella per PES e PAV, sarà necessario provvedere all’aggiornamento quinquennale per questi ruoli perché si possa svolgere quello superiore.

In termini operativi, poi, gli enti di formazione tendono a proporre un corso complessivo PES-PAV-PEI e un relativo aggiornamento quinquennale, quindi la gestione delle iscrizione delle scadenze risulta di fatto semplificato. La logica è di fornire tutti i requisiti teorici al discente, lasciando al datore di lavoro la responsabilità di individuare il profilo corretto per il singolo lavoratore, sulla base delle caratteristiche personali e di esperienza.

Novità diisocianati e note sulle schede di sicurezza

Da agosto 2023 entreranno in vigore restrizioni sull'utilizzo dei diisocianati, con effetti sui produttori ma anche sugli utilizzatori.

Per effetto del Regolamento (UE) 2020/1149, da agosto 2023 entreranno in vigore alcune restrizioni sull’utilizzo dei diisocianati, con effetti sui produttori di sostanze che li contengono ma anche sugli utilizzatori.

Limitazione e vincoli per l’utilizzo dei diisocianati

Il Regolamento 1149 ha stabilito che dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

Perché la limitazione

Il primo considerando del Regolamento 1149 spiega che “i diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio“.

Dove si trovano i diisocianati

Sempre il primo considerando del Regolamento 1149 fa presente che i diisocianati “sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione“.

I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

Cosa devono fare i datori di lavoro

Una delle risposte ai nuovi obblighi è stata la definizione dei corsi sui diisocianati come obbligatori per tutti. Pensare di formare il personale a prescindere da ogni valutazione però non è a mio avviso sostenibile (perchè bisogna comunque definire la tipologia di formazione da erogare e poi mantenerla aggiornata), oltre che scorretto rispetto alle previsioni di legge.

La strada più corretta da seguire è quella di partire dalla valutazione dei rischi:

  1. una volta analizzate le schede di sicurezza dei prodotti in uso, si dovrà integrare o aggiornare il documento di valutazione dei rischi o, in particolare, la valutazione del rischio chimico per rendere conto della presenza o dell’assenza del rischio e delle relative misure di prevenzione e protezione (ex. sostituzione di alcuni prodotti);
  2. nei casi in cui si rilevi l’utilizzo di prodotti contenenti isocianati in concentrazione superiore allo 0,1% in peso senza possibilità di una loro sostituzione, allora si dovrà definire l’obbligo di formazione, individuando i soggetti coinvolti e il tipo di formazione da erogare.
Il primo passo per adeguarsi alla nuova normativa sui diisocianati è valutare il rischio.

Requisiti della formazione sui diisocianati

La formazione sui diisocianati:

  • non è obbligatoria per tutti dal 24 agosto 2023, ma solo per i soggetti che utilizzano prodotti che contengono questi composti chimici in quantità superiore allo 0,1% in peso;
  • ha contenuti definiti dal Regolamento (UE) 2020/1149, che distingue tre livelli di formazione a seconda degli usi dei prodotti contenenti diisocianati, e quindi del grado di rischio. Si distinguono formazione generale, intermedia e avanzata;
  • deve essere erogata da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale;
  • deve essere aggiornata ogni 5 anni;
  • può essere erogata anche in modalità online.

Non è quindi definita una durata minima della formazione.

La formazione sui diisocianati deve essere erogata da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

A proposito delle schede di sicurezza

Le schede di sicurezza o SDS (Scheda Dati Sicurezza) sono un documento che deve accompagnare ogni fornitura di prodotti e sostanze chimiche.

Sono documenti essenziali per:

  • redigere la valutazione del rischio chimico;
  • individuare i DPI adeguati per proteggere chi utilizza il prodotto o la sostanza;
  • conoscere incompatibilità e rischi connessi all’utilizzo di un dato prodotto o di una data sostanza;
  • intervenire in modo corretto in caso di emergenza (ex. incendio, sversamento).

Ci sono due indicazioni in particolari che non mi stancherò mai di ripetere:
1. le schede di sicurezza devono essere aggiornate periodicamente (facendone richiesta al fornitore);
2. le SDS devono essere messe a disposizione degli utilizzatori.

Le schede di sicurezza sono documenti essenziali per individuare i DPI adeguati per proteggersi durante l'utilizzo dello specifico prodotto.

A proposito di aggiornamento delle schede: dall’1 gennaio 20223 tutte le SDS devono essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento (UE) 878/2020, il che significa che è il momento di chiederne copia aggiornata ai propri fornitori (anche se i produttori sono un po’ in ritardo nell’adeguamento).

Mentre tornando sul tema della messa a disposizione nel luogo di utilizzo, aggiungo un ultimo dettaglio: gli utilizzatori devono essere in grado di leggere i contenuti delle SDS, quindi bisogna formarli su questo argomento, schede alla mano!

Corso dirigenti per la sicurezza: tutte le caratteristiche

Il corso dirigenti sicurezza è normato dallo stesso Accordo Stato - Regioni (21 dicembre 2021) che ha definito la formazione generale e specifica dei lavoratori e la formazione aggiuntiva dei preposti.

Il corso dirigenti sicurezza è normato dallo stesso Accordo Stato – Regioni (21 dicembre 2021) che ha definito la formazione generale e specifica dei lavoratori e la formazione aggiuntiva dei preposti, ma è un corso “alternativo” ai due precedenti. Mi spiego meglio e raccolgo tutti i dettagli che lo riguardano.

Caratteristiche del corso dirigenti

Il corso dirigenti ha una durata di 16 ore, qualunque sia il settore di appartenenza dell’azienda, ed è soggetto a un obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

Il corso dirigenti ha una durata di 16 ore, qualunque sia il settore di appartenenza dell'azienda.

Parlo del corso dirigenti in termini di “alternativa” alla formazione lavoratori e preposti perché la norma prevede che i dirigenti svolgano un corso di formazione dedicato, che di fatto è sostitutivo della formazione generale e specifica e del corso preposto. Per guardare la questione da un’altra prospettiva:

  • se bisogna formare un dirigente, lo si iscrive solo al corso dirigente, non serve che faccia prima il corso lavoratori e il corso preposto;
  • una persona con formazione di dirigente che dovesse cambiare mansione e scendere nella scala gerarchica non dovrebbe seguire un nuovo corso di formazione come lavoratore o preposto, ma il suo corso dirigente esaurirebbe già l’esigenza formativa e si dovrebbe solo mantenere l’aggiornamento quinquennale (da scegliere in funzione del ruolo, quindi come lavoratore o come preposto).
Il corso dirigenti per la sicurezza è sostitutivo della formazione generale e specifica e del corso preposto.

Ma chi deve frequentare il corso dirigenti sicurezza?

I dirigenti, cioè i soggetti espressamente delegati dal datore di lavoro per gestire una specifica “porzione” dell’azienda (un ufficio, un reparto, una divisione), compresi gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro che la riguardano.

I loro doversi sono elencati nell’art. 18 del Testo Unico Sicurezza, insieme a quelli del datore di lavoro. In sostanza i dirigenti sostituiscono il datore di lavoro nella gestione della sicurezza dell’ufficio/reparto/divisione sui quali hanno potere direttivo, con la sola eccezione di due compiti: la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP.

Il corso dirigenti per la sicurezza deve essere frequentato dai dirigenti, cioè dai soggetti espressamente delegati dal datore di lavoro per gestire una specifica "porzione" dell'azienda.

I vantaggi del corso aziendale

Nel caso di presenza di più figure dirigenziali in azienda, il mio consiglio è di favorire l’organizzazione di un corso dirigenti aziendale piuttosto che iscrivere i singoli dirigenti a diverse edizioni o corsi distinti organizzati da una società di formazione. Questo perché i dirigenti devono tradurre in azioni concrete i concetti che vengono trasmessi in fase di formazione e, in genere, questa traduzione avviene già durante la formazione. Il fatto che i dirigenti di una stessa azienda ricevano indicazioni unitarie o individuino le declinazioni operative in modo uniforme fa sì che l’organizzazione nel complesso abbia un approccio uniforme rispetto alla sicurezza e alla gestione dei rapporti con le figure che occupano i livelli gerarchici sottostanti.

Novità della formazione antincendio con il decreto 02/09/21

Nei primi tre giorni di settembre 2021 sono stati emanati 3 nuovi decreti contenenti nuove disposizioni in materia antincendio:

  • il decreto 1 settembre 2021 ha introdotto criteri aggiornati per la sorveglianza, il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio;
  • il decreto 2 settembre 2021 ha definito le modalità di gestione dell’emergenza incendio sul luogo di lavoro in termini di definizione del piano di emergenza, di informazione e formazione del personale aziendale e di formazione degli addetti alla gestione emergenze;
  • il decreto 3 settembre 2021 ha introdotto i criteri di effettuazione della valutazione del rischio incendio e di definizione delle misure di prevenzione del rischio e di gestione in caso di insorgenza dell’emergenza.
Nei primi tre giorni di settembre 2021 sono stati pubblicati 3 nuovi decreti contenenti nuove disposizioni in materia antincendio.

Partiamo dalle novità che riguardano la formazione!

Informazione e formazione antincendio: chi riguarda?

Il decreto 2 settembre 2021 effettua una distinzione tra due tipologie di formazione:

  • la formazione e l’informazione di tutti i lavoratori espositi a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro;
  • la formazione degli addetti alla prevenzione incendi o addetti antincendio.

Nel primo caso la formazione “specifica e adeguata” deve essere effettuata dal datore di lavoro e deve tenere conto del livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore. Il contenuto è dettagliato in apposito allegato del decreto (allegato I) e in sostanza prevede che vengano fornite ai lavoratori tutte le informazioni e le conoscenze necessarie affinché sappiano come comportarsi per prevenire il verificarsi di un’emergenza incendio e durante un’eventuale situazione di emergenza. Si tratta di una formazione aziendale o interna in quanto fortemente calata sulle attività, l’organizzazione e la logistica dell’impresa.

Il decreto 2 settembre 2021 effettua una distinzione tra due tipologie di formazione antincendio, una per tutti i lavoratori e una per gli addetti al servizio antincendio.

I lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, o addetti al servizio antincendio, invece, devono seguire corsi di formazione di durata variabile a seconda della classificazione dell’attività. Un po’ com’è stato sinora, ma con qualche differenza che ti racconto subito.

Che cosa cambia per la formazione degli addetti antincendio?

Non si parla più di formazione distinta per rischio basso, medio o elevato, adesso la distinzione è tra 3 livelli di attività. Così gli addetti al servizio antincendio dovranno frequentare:

  • un corso di 4 ore per attività di livello 1;
  • un corso di 8 ore per attività di livello 2;
  • un corso di 16 ore per attività di livello 3.

La frequenza di aggiornamento è finalmente esplicitata ed è almeno quinquennale e di 2, 5 e 8 ore a seconda che si parli di aggiornamento per livello 1, 2 o 3.

La nuova classificazione in 3 livelli è equivalente alla precedente in 3 classi di rischio?

A grandi linee sì, le novità riguardano l’inserimento di riferimenti normativi aggiornati o alcune precisazioni, per esempio gli uffici con oltre 1000 dipendenti previsti in rischio alto sono sostituito dagli uffici con oltre 1000 persone presenti, considerando quindi nel conteggio anche i possibili visitatori.

Un’attività che viene specificata ex novo, invece, e che ricade nel livello 3 è quella degli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti e/o operazioni di trattamento di rifiuti, con l’esclusione di quelli che gestiscono rifiuti inerti.

Per alcune tipologie di attività o nel caso in cui il datore di lavoro lo ritenga necessario, a seguito della formazione antincendio il lavoratore deve superare un esame specifico per il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica.

L’attestazione di idoneità tecnica

Un ultimo dettaglio importante in materia di formazione degli addetti alla prevenzione incendi riguarda il requisito di idoneità tecnica. In sostanza per alcune tipologie di attività o nel caso in cui il datore di lavoro lo ritenga necessario, a seguito della formazione il lavoratore deve superare un esame specifico per il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica, organizzato presso i Comandi dei Vigili del Fuoco.

Le attività per le quali l’idoneità tecnica è obbligatoria sono elencate nell’allegato IV del nuovo decreto e comprendono buona parte delle attività di livello 3, ma con alcune differenze che è opportuno verificare nel determinare i requisiti degli addetti alla prevenzione incendi.

Il decreto 2 settembre 2021 entra in vigore il 3 ottobre 2022. L'aspetto più difficile è capire come gestire il periodo di passaggio dai vecchi ai nuovi obblighi, quindi ecco i riferimenti per orientarsi.

Tempi di attuazione

Il decreto 2 settembre 2021 entra in vigore il 3 ottobre 2022. L’aspetto più difficile è capire come gestire il periodo di passaggio dai vecchi ai nuovi obblighi, quindi ecco i riferimenti per orientarsi:

  1. sono validi i corsi eseguiti in riferimento alla normativa precedente purché effettuati entro il 3 aprile 2023;
  2. chi è già in possesso di formazione antincendio (rispetto alla normativa precedente) dovrà effettuare il primo aggiornamento entro 5 anni dalla conclusione del corso. Se al 3 ottobre 2022 i 5 anni risulteranno già trascorsi, il lavoratore per mantenere valida la sua formazione dovrà provvedere a un aggiornamento rispetto alla nuova normativa entro il 3 ottobre 2023.

Ti ricordi dell’informazione per la sicurezza sul lavoro?

L'informazione per la sicurezza sul lavoro non ha una durata né una frequenza di aggiornamento definite. L'art. 36 del TUS ne definisce però i contenuti.

Siamo presi dalle scadenze dei corsi. Oppure concentrati in posizione acrobatica per combinare l’avvio dell’assunzione con la visita medica e la formazione, e le scadenze dei corsi con quelle di consegna dei lavori… Ci siamo ricordati dell’informazione per la sicurezza sul lavoro?

Informazione, non formazione

Non si tratta di un corso, non ha una durata definita per legge né una scadenza. Non ha nemmeno una forma definita, cioè non si deve per forza di cose organizzare un incontro, un corso, una chiacchierata. Potrebbe bastare un opuscolo, un video di cui devono prendere visione i nuovi assunti e aggiornato periodicamente per tutto il personale. L’importante è che fornisca “conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”.

Su un aspetto ci sono indicazioni precise: i contenuti dell’informazione.

L'informazione può essere fornita con un opuscolo, o un video di cui devono prendere visione i nuovi assunti e che viene aggiornato periodicamente per tutto il personale.

I contenuti dell’informazione per la sicurezza sul lavoro

La durata o il tempo necessari per l’informativa sono quelli che servono per trasmettere i contenuti richiesti; la forma, quella che il datore di lavoro ritiene più pratica. I contenuti, invece, sono definiti dall’art. 36 del D. L.vo 81/08 e comprendono:

  1. l’indicazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  2. le procedure di emergenza (primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro);
  3. i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze;
  4. i nominativi di RSPP, ASPP (se presenti/e) e medico competente.
  5. i rischi specifici cui è esposto un dato lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  6. i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza;
  7. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Nell'informativa sicurezza sono compresi i nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze, di RSPP, ASPP e medico competente.

Serve l’informazione se ho già fatto la formazione?

Dipende da come è stata organizzata e registrata la formazione.

Se organizzo la formazione in azienda posso pensare di inserire nel percorso di formazione anche i contenuti dell’informazione. Parlando dell’organizzazione della prevenzione aziendale, per esempio, che è uno dei contenuti previsti per la formazione, posso snocciolare nomi e cognomi delle figure aziendali rispondendo anche al requisito dell’informazione; mentre illustro i rischi della mansione, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza (altro contenuto della formazione) posso entrare nei dettagli delle misure e delle attività di prevenzione e protezione definite e adottate nella mia azienda.

Un aspetto da non dimenticare è però quello di dare evidenza (mettere per iscritto) sia nel programma che sugli attestati di formazione il riferimento all’informazione (art. 36) oltre a quello alla formazione (art. 37) in materia di salute e sicurezza.

Se organizzo la formazione in azienda posso pensare di inserire nel percorso di formazione anche i contenuti dell'informazione per la sicurezza sul lavoro.

Ma se la formazione è organizzata presso un ente formatore esterno, magari per più aziende? Com’è possibile fornire i dettagli richiesti dall’art. 36? In questo caso il ricorso a un incontro, un tour della sede aziendale con tanto di presentazione dei colleghi/responsabili, un opuscolo o un video, appare necessario per consentire alla persona formata di mettere in pratica quello che ha imparato, nel rispetto delle procedure e dei ruoli aziendali. Come sapere quale luogo raggiungere in caso di evacuazione, oppure a chi chiedere per farsi sostituire un elmetto danneggiato.

Ho già detto che la formazione in azienda è quella che può fare la differenza? Sì, l’ho anche scritto!

Le differenze di genere nella formazione sicurezza

Nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro con l'espressione differenze di genere si intende l’insieme dei caratteri essenziali che rendono qualcuno simile o diverso da altri. La differenza biologica è la più evidente ma non è l'unica.

Nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, con l’espressione differenze di genere si intende l’insieme dei caratteri essenziali che rendono qualcuno simile o diverso da altri. Se la differenza biologica, la distinzione tra maschi e femmine, è la più evidente, non è però l’unica. Di queste differenze bisogna tenere conto nell’ambito della valutazione dei rischi e anche per la progettazione dell’attività di formazione. Vediamo come.

Che cosa sono le differenze di genere

La differenza biologica tra maschi e femmine è la prima per visibilità, ma ha anche implicazioni pratiche, determinando una diversa esposizione ai rischi per via degli aspetti fisiologici e strutturali. La maggiore componente adiposa del corpo femminile, per esempio, espone le donne a fenomeni di accumulo di sostanze chimiche più di quanto accada agli uomini; nelle donne si riscontra una maggiore sensibilità a rumore di bassa intensità, mentre una rumorosità costante, anche se elevata, produce in loro effetti minori che negli uomini. Le differenze non finiscono qui, ma questi esempi aiutano a vedere quanto la distinzione tra maschi e femmine influisca in sede di valutazione dei rischi e, quindi, vada considerata.

La differenza biologica tra maschi e femmine implica una diversa esposizione ai rischi per via degli aspetti fisiologici e strutturali.

La biologia, però, non è l’unico “carattere essenziale che rende qualcuno simile o diverso da altri”. Alla biologia si somma infatti il sistema di aspettative sociali, che agisce creando credenze e regole in funzione del ruolo ricoperto nella comunità o nell’organizzazione aziendale. Queste credenze e regole influenzano le scelte di vita e i comportamenti specifici, con effetti sulla percezione e gestione dei rischi in ambito lavorativo. Gli elementi alla base del sistema di aspettative sociali possono essere, per esempio, le tipologie contrattuali, il reddito, la mansione, i ruoli sociali nella comunità.

Ecco un esempio per chiarire la questione: l’analisi delle statistiche sugli infortuni in itinere (nel trasferimenti casa – lavoro) rivela una maggiore incidenza nel sesso femminile; la spiegazione più adeguata di questo dato non sta nel pregiudizio in merito all’imperizia delle donne al volante… Ma nel fatto che le donne subiscono un maggiore stress nel conciliare vita lavorativa e famigliare, con un’evidente influenza di questa tensione proprio nei momenti in cui le due vite si intrecciano.

L'analisi delle statistiche sugli infortuni in itinere rivela una maggiore incidenza nel sesso femminile; la spiegazione non sta nel pregiudizio in merito all'imperizia delle donne al volante...

Come e perché includerle nella formazione

Uno dei requisiti richiesti all’attività di formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e rappresentanti dei lavoratori è la sua adeguatezza, . Una formazione adeguata non è solo una formazione che rispetta i vincoli normativi in termini di durata e contenuti, ma è una formazione che viene progettata tenendo conto

  • del contesto di lavoro e, quindi, dei rischi specifici;
  • dei processi di apprendimento delle persone per le quali è pensata.

Se teniamo a mente che la formazione sicurezza ha come obiettivo quello di creare consapevolezza e fornire gli strumenti per agire in modo adeguato rispetto ai rischi lavorativi, non è possibile pensare di escludere il tema delle differenze di genere nei percorsi di formazione, in termini di

  1. individuazione dei caratteri che rendono uguali o diversi;
  2. influenza sull’entità dei rischi lavorativi;
  3. definizione di misure di prevenzione e protezione efficaci.
Se teniamo a mente che la formazione sicurezza ha come obiettivo quello di creare consapevolezza e fornire gli strumenti per agire in modo adeguato rispetto ai rischi lavorativi, non è possibile pensare di escludere il tema delle differenze di genere nei percorsi di formazione.

Il punto n.3 è il motivo principale per cui la formazione dovrebbe essere progettata tenendo conto delle specificità dell’organizzazione e del suo sistema di prevenzione e protezione… Ma questa è tutta un’altra storia!

Protocollo Covid del 6 aprile e corsi sicurezza

Il 6 aprile è stato firmato il nuovo Protocollo Covid per gli ambienti di lavoro. Ci sono ancora proroghe per la formazione sicurezza?

Il 6 aprile è stato approvato l’aggiornamento del “Protocollo Covid” negli ambienti di lavoro. Una delle novità messe in evidenza riguarda la formazione sicurezza, per la quale verrebbero escluse moratorie e proroghe a differenza di quanto verificatosi in precedenza. La formazione sicurezza è stata quindi ripristinata integralmente? O ci sono ancora deroghe in merito all’aggiornamento dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Le novità del Protocollo Covid del 6 aprile per la formazione

La novità principale è che non tutti i corsi previsti in presenza sono sospesi o annullati, anche se già organizzati. Il limite sono le deroghe previste dalla normativa in vigore.

Secondo il Protocollo Covid del 6 aprile non tutti i corsi previsti in presenza sono sospesi o annullati, anche se già organizzati. Il limite sono le deroghe previste dalla normativa in vigore.

Attualmente la normativa di riferimento è il DPCM 2 marzo 2021 che consente:

  1. la formazione in azienda, esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle singole regioni (che potrebbero emanare ordinanze più restrittive rispetto alle disposizioni nazionali);
  2. i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio definite dal «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

In pratica:

  1. bisogna verificare che la Regione ove avrà sede il corso non abbia imposto misure più restrittive rispetto a quelle del DPCM;
  2. se si organizzano corsi in azienda non sono ammessi partecipanti diversi dai dipendenti dell’impresa in questione;
  3. tutti i corsi, sia in azienda sia presso le società di formazione, devono rispettare le disposizioni contenute nella scheda tecnica relativa alla formazione professionale contenuta nell’allegato 9 (Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative) del DPCM del 2 marzo 2021.

Fin qui nessuna variazione sostanziale. Ma che cosa dire della totale scomparsa del paragrafo che prevedeva che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non comportasse l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione?

La situazione non è del tutto trasparente, ma la direzione prevalente è quella di procedere all’aggiornamento della formazione scaduta o in scadenza, in ragione del suo “carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore“.

Come tutelarsi in caso di contestazioni

I protocolli Covid cambiano, anche da un momento all'altro. Quindi è bene tutelarsi.

È possibile che quel che valeva fino a un attimo fa non sia più valido? Potrebbe e, allora, bisogna cercare di tutelarsi. Il mio consiglio è duplice:

  1. non rinviare oltre gli aggiornamenti della formazione e avviare programmazione ed erogazione dei corsi;
  2. tenere sempre sotto mano i tre riferimenti che seguono per poter rispondere a eventuali contestazioni di clienti/coordinatori/organismi di vigilanza.

I riferimenti da tenere a portata di mano

Bisogna sempre tenere sempre sotto mano i riferimenti di legge che aiutano a tutelarsi.
  1. Il nuovo Protocollo dovrebbe essere richiamato da un DPCM per diventare vincolante, così sottolinea Confindustria per esempio, per cui allo stato attuale (22 aprile 2021) si dovrebbe applicare comunque l’edizione dell’aprile 2020 del Protocollo Covid negli ambienti di lavoro;
  2. le FAQ del Ministero del lavoro, pur spingendo verso la ripresa a regime della formazione (eventualmente privilegiando la formazione a distanza sincrona) non escludono la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in caso di mancata effettuazione dell’aggiornamento. Anche se secondo alcuni questa indicazione sarebbe frutto di un refuso relativo alle FAQ alla versione dell’aprile 2020 del Protocollo Covid, di fatto è pubblicata sul sito del Ministero;
  3. la legge 159/2020 che aveva disposto la proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza (tra cui gli attestati di formazione) sino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica è ancora in vigore!

#bekindstaysafe