La scelta del formatore sicurezza

In molti casi la scelta del formatore sicurezza è tutta responsabilità delle società e degli enti di formazione ai quali i datori di lavoro si rivolgono per organizzare i corsi per i propri lavoratori. Non mancano però i casi in cui i datori di lavoro fanno riferimento in modo diretto ai propri consulenti di fiducia per organizzare la formazione in azienda, affidando quindi l’attività direttamente ai professionisti. In entrambi i casi la verifica del possesso di requisiti tecnici (qualifica di formatore) è il primo passo per scegliere il docente, ma il consiglio è di fare valutazioni anche di carattere relazionale o di capacità didattica.

La qualifica di formatore sicurezza

Dall’entrata in vigore del D.M. del 6 marzo 2013 (18.03.2014) sono passati oramai sei anni e l’idea che per svolgere buona parte della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia necessario possedere requisiti di istruzione o esperienza e di formazione specifici si è diffusa.

La verifica del possesso di requisiti tecnici (qualifica di formatore sicurezza) è il primo passo per scegliere il docente, ma il consiglio è di fare valutazioni anche di carattere relazionale o di capacità didattica.

La domanda a volte è generica, più un «Ma tu puoi farli i corsi sicurezza?» che un «Sei qualificato come formatore sicurezza? Per quali corsi?», ma comunque efficace: rivela la consapevolezza che il formatore debba essere in grado di dimostrare di essere in possesso di titoli di studio, esperienza e formazione specifica, in costante aggiornamento.

L’invito ai datori di lavoro è quello a spingersi fino alla richiesta ai professionisti della documentazione che dimostri il possesso della qualifica, mentre ai formatori l’invito è a essere i promotori della verifica da parte del cliente.

La qualità del formatore

Chiunque abbia partecipato a un’attività formativa sa bene che il suo successo non sta tanto nel contenuto quanto nella capacità del docente di presentarlo.

Chiunque abbia partecipato a un'attività formativa sa bene che il suo successo non sta tanto nel contenuto quanto nella capacità del docente di presentarlo.

Il Decreto del 6 marzo 2013 introduce il tema prevedendo sempre un requisito di “capacità didattica” dei formatori sicurezza, che può essere soddisfatto attraverso la frequenza di un percorso formativo in didattica (corso 24 ore o abilitazione all’insegnamento o percorso universitario in comunicazione) o grazie all’esperienza maturata come docente o in affiancamento.

L’idea di fondo è che il docente, oltre a conoscere la materia trattata, debba essere anche in grado di gestire le persone in aula e il tempo, di mantenere alta l’attenzione, di riformulare i propri contenuti in funzione del pubblico e delle domande che gli vengono rivolte, per avere garanzia che i contenuti siano compresi e appresi dai discenti.

Gli enti di formazione provvedono a valutare le capacità didattiche del docente in modo diretto (prendendo parte ai corsi tenuti dal formatore) o indiretto (attraverso i questionari di soddisfazione), mentre in caso di affidamento diretto dell’incarico di formatore sicurezza da parte dell’azienda questa valutazione tende a essere dimenticata.

L'idea di fondo è che il docente, oltre a conoscere la materia trattata, debba essere anche in grado di gestire le persone in aula e il tempo, di mantenere alta l'attenzione, di riformulare i propri contenuti in funzione del pubblico e delle domande che gli vengono rivolte, per avere garanzia che i contenuti siano compresi e appresi dai discenti.

Il datore di lavoro può utilizzare gli stessi metodi adottati dagli enti di formazione con almeno tre vantaggi:

  1. la presenza del datore di lavoro o di un suo rappresentante ai percorsi di formazione fa sì che il personale percepisca la rilevanza dell’attività e sia più partecipe;
  2. il datore di lavoro o un suo rappresentante possono evidenziare incongruenze tra le nozioni trasmesse e la pratica aziendale e favorire/imporre la correzione di procedure e comportamenti, con una ricaduta immediata della formazione nella pratica quotidiana;
  3. l’azienda procede alla qualifica del fornitore, valutando la sua adeguatezza o la necessità della sua sostituzione (ovviando così alla noia o al disinteresse del personale).

Esiste una forma di valutazione preventiva della capacità didattica? Direi di sì, anche se non è sempre efficace: il colloquio preliminare all’erogazione della formazione, per mettere a punto i contenuti in funzione dell’attività aziendale e dei lavoratori coinvolti in termini di ruolo e mansioni, la verifica della disponibilità delle attrezzature e degli spazi, rivela molto dell’attenzione del docente per gli aspetti che vanno al di là delle nozioni tecniche.

A che cosa servono i fondi interprofessionali?

I fondi interprofessionali servono per finanziare la formazione obbligatoria e non del personale con fondi già versati dall'impresa o con fondi aggiuntivi.

Se la formazione è un investimento, allora perché non finanziarlo a tasso zero? Ecco a che cosa servono i fondi interprofessionali: a finanziare la formazione del personale aziendale, obbligatoria e non, con fondi già versati dall’impresa e, a volte, con fondi aggiuntivi messi a disposizione dai fondi stessi. Ma facciamo un passo alla volta.

Che cosa sono i fondi interprofessionali

Con questa espressione si fa riferimento ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua
, organizzazioni autorizzate dal Ministero del Lavoro la cui finalità è quella di promuovere la formazione dei lavoratori attraverso uno specifico meccanismo di finanziamento dei corsi.

Come avviene il finanziamento della formazione

Le aziende possono decidere di aderire a uno dei fondi attivi attraverso il flusso Uniemes, vedendo quindi accantonati i fondi da lei versati in un conto aziendale.

Tra i contributi versati a INPS dai datori di lavoro è compreso il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% dei contributi versati. Questo elemento della contribuzione può essere restituito, dedotti i costi amministrativi, ai fondi interprofessionali.

Le aziende possono decidere di aderire a uno dei fondi attivi attraverso il flusso Uniemes, vedendo quindi accantonati i fondi da loro versati in un conto aziendale, a disposizione per sostenere percorsi formativi aziendali.

Per le realtà di piccole dimensioni per le quali i fondi accantonanti sono esigui, vi è la possibilità di sfruttare i cosiddetti “Avvisi” emanati dal fondo a cui ciascuna impresa ha deciso di aderire, che possono coinvolgere più imprese appartenenti a un dato settore o una data area geografica (conti di sistema).

Quale formazione si può finanziare?

Dipende dal fondo al quale si aderisce e dalla modalità di finanziamento del corso (conto aziendale o di sistema). In termini generali si può finanziare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ogni altro percorso di formazione finalizzato a favorire lo sviluppo di competenze e professionalità.

In termini generali si può finanziare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ogni altro percorso di formazione finalizzato a favorire lo sviluppo di competenze e professionalità.

Attenzione

Quattro gli aspetti ai quali prestare attenzione:

  1. è possibile passare da un fondo all’altro, disdicendo l’adesione a un fondo e richiedendo l’adesione a un altro fondo, ma è sempre opportuno verificare che i fondi interessati nel passaggio consentano di trasferire i fondi accantonati, altrimenti può essere il caso di esaurire i fondi maturati prima di procedere alla variazione;
  2. ogni fondo presenta regole specifiche, quindi prima di fare cambiamenti è buona cosa valutare l’adeguatezza del fondo rispetto alle esigenze e alle caratteristiche dell’azienda;
  3. i tempi di approvazione dei piani formativi non sono sempre rapidi, per cui la programmazione della formazione unita al monitoraggio di conto aziendale ed eventuali avvisi pubblicati da fondo non vanno trascurati;
  4. la presentazione dei piani e la relativa rendicontazione non sono attività banali e da prendere alla leggera, soprattutto nei casi in cui l’azienda deve prima pagare le attività formative e ottiene poi la restituzione delle cifre dal fondo interessato.

AAA consulente cercasi

Il mondo dei fondi interprofessionali ha la sua complessità e quindi, sì, ci sono consulenti che aiutano a orientarsi nella scelta del fondo più adeguato e nella gestione dei piani formativi.

Il mondo dei fondi interprofessionali ha la sua complessità e quindi, sì, ci sono consulenti che aiutano a orientarsi nella scelta del fondo più adeguato e nella gestione dei piani formativi. Stai cercando proprio uno di loro? Scrivimi o chiamami e sarà un piacere mettervi in contatto.

APVR: formazione e addestramento

Con la sigla APVR si fa riferimento agli apparecchi di protezione delle vie respiratorie.

Con la sigla APVR si fa riferimento agli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Il personale che li ha in dotazione deve essere formato e addestrato. Ma quanto dura la formazione e ogni quanto deve essere ripetuta?

APVR: apparecchi di protezione delle vie respiratorie

Per APVR si intendono (D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii., allegato VII):

  • apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
  • apparecchi isolanti a presa d’aria;
  • apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
  • apparecchi e attrezzature per sommozzatori;
  • scafandri per sommozzatori.
Un primo elenco degli APVR è contenuto nell'allegato VII del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.

Formazione e addestramento per gli APVR

Il datore di lavoro deve garantire (art. 74, comma 4 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.) che i lavoratori ricevano informazioni adeguate in merito all’utilizzo dei DPI in dotazione e anche formazione e addestramento.

L’addestramento, in particolare, è indispensabile per i DPI di III categoria e i dispositivi di protezione dell’udito (art. 74, comma 5, D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.), e gli APVR rientrano nella prima casistica.

A questo si aggiunge il fatto che l’art. 79 comma 2-bis del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii. richiama la validità del DM 126/01 e che questo decreto ministeriale contiene nell’allegato 2 (punto 7.4 e seguenti) i riferimenti specifici alla formazione e all’addestramento per il personale addetto/incaricato all’uso degli APVR, escludendo gli apparecchi di immersione e quelli per alte quote e pressioni diverse da quelle atmosferiche.

L'addestramento è indispensabile per i DPI di III categoria e i dispositivi di protezione dell'udito, e gli APVR rientrano nella prima casistica.

Il testo è ripreso dalla norma UNI vigente al momento della stesura del decreto (UNI 10720:1998), poi revocata con la pubblicazione della UNI 529:2006, cui è seguita la pubblicazione della UNI 11719:2018. La sostanza però, per quanto riguarda formazione e l’addestramento non è mutata:

  1. è necessario fornire un’informazione e una formazione, sia teorica che pratica (addestramento), prima del primo utilizzo;
  2. è necessario ripetere l’informazione e la formazione a intervalli regolari, da definire in funzione dell’utilizzo effettivo, partendo dal presupposto che maggiore è l’utilizzo dei dispositivi minore può essere la frequenza (ex. nel caso degli autorespiratori, se l’uso è frequente non è necessario ripetere le prove pratiche, mentre, se l’uso è sporadico, le prove pratiche dovrebbero essere semestrali);
  3. la formazione e il suo aggiornamento devono essere affidati a personale competente;
  4. la durata della formazione dipende dal tipo, dalla frequenza e dallo scopo dell’utilizzo (ex. per gli autorespiratori non dovrebbe essere inferiore a 8 ore e può superare le 20 ore).
Prima del primo utilizzo degli APVR è necessario fornire un'informazione e una formazione, sia teorica che pratica (addestramento).

Attenzione agli ambienti confinati

La gestione delle attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento deve rispettare le disposizioni del DPR 177/11, che richiama gli articoli 66 e 121 del D. L.vo 81/08, i quali, a loro volta, richiamano l’utilizzo di DPI. In sostanza, quanto riepilogato sinora sull’utilizzo degli APVR resta valido anche in questo ambito per cui, in assenza di indicazioni di dettaglio su contenuti, durata e frequenza di aggiornamento della formazione necessaria per gli operatori in ambienti confinati, il datore di lavoro deve valutare l’idoneità della proposta formativa anche alla luce delle norme in materia di APVR, verificando  se il corso comprenda la formazione sui DPI di interesse e quali siano le relative caratteristiche.

La formazione di primo soccorso per il COVID-19

Ipotizzando che si verifichi una condizione di emergenza di primo soccorso (malore, incidente o infortunio) , in che modo lo stato di emergenza sanitaria legata al COVID-19 influisce sulle procedure di intervento?

Il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri è stato aggiornato in data 24 aprile, insieme agli altri protocolli. L’aggiornamento ha introdotto un dettaglio che, per quanto specifico per i cantieri, invita a porre attenzione a un tema che riguarda tutte le attività lavorative: influisce e, se sì, in che modo la condizione di emergenza sanitaria in uno scenario di emergenza lavorativa? Ipotizzando cioè che si verifichi una condizione di emergenza di primo soccorso (malore, incidente o infortunio) , in che modo lo stato di emergenza sanitaria legata al COVID-19 influisce sulle procedure di intervento?

Non è solo questione di DPI

Lo hanno insegnato le immagini televisive degli ultimi mesi e le continue attenzioni alle misure di igiene respiratoria: bisogna proteggersi dalle goccioline di saliva nebulizzata (droplet), sia per contatto diretto che indiretto, e questo aspetto non si può trascurare in una situazione di emergenza.

Al punto 5 “Dispositivi di protezione individuale”, il Protocollo per i cantieri recita:

“il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19″.

Due sono in pratica le questioni che si devono affrontare:

  1. adeguamento della formazione;
  2. fornitura di “strumenti”.

Ma in che modo? Quali strumenti?

Partiamo dalle dotazioni

Non ci sono indicazioni di dettaglio nei protocolli, ma le dotazioni alle quali è immediato pensare sono tre: schermo protettivo del viso; ambu (o pallone autoespandibile); guanti in lattice, in doppio strato (due paia sovrapposti).

Lo hanno insegnato le immagini televisive degli ultimi mesi e le continue attenzioni alle misure di igiene respiratoria: bisogna proteggersi dalle goccioline di saliva nebulizzata (droplet), sia per contatto diretto che indiretto, e questo aspetto non si può trascurare in una situazione di emergenza.

Non ci sono indicazioni di dettaglio nei protocolli, ma le dotazioni alle quali è immediato pensare sono tre:

  1. schermo protettivo del viso;
  2. ambu (o pallone autoespandibile);
  3. guanti in lattice, in doppio strato (due paia sovrapposti).

La formazione di primo soccorso per il COVID-19

Si potrebbe forse iniziare a pensare di integrare la formazione di primo soccorso con gli elementi che ci sono divenuti famigliari grazie all'emergenza sanitaria?

Mancano riferimenti precisi per le dotazioni e anche dettagli sulla formazione richiesta per utilizzarle. Sino a fine maggio anche la sola parola “formazione” stonava rispetto alla previsione di sospensione e annullamento di ogni evento interno e attività di formazione in azienda previsti dagli stessi Protocolli sicurezza COVID.

Immediato pensare alla formazione on the job, quindi a interventi spesso individuali e in contemporanea all’esecuzione dell’attività lavorativa, senza porsi troppi problemi sulla durata per concentrarsi invece sulla sostanza: il tempo necessario a comunicare e far comprendere quali accorgimenti devono adottare gli addetti al primo soccorso e come devono utilizzare i dispositivi “aggiuntivi”.

Mancano riferimenti precisi per le dotazioni di primo soccorso richieste per l'emergenza COVID e mancano anche dettagli sulla formazione richiesta per utilizzarle.

Nelle ultime settimane, però, le Regioni, secondo tempistiche definite nelle relative ordinanze (QUI quella della Lombardia e QUI quella del Veneto), hanno “riaperto le porte” alla formazione in aula. A questo si aggiunge la considerazione che, al di là della definizione formale di stato di emergenza a oggi in essere sino al 31 luglio, non è possibile prevedere se il termine sia da considerarsi definitivo né ritenere che il rischio scompaia in modo improvviso. Oltre al fatto che le situazioni di emergenza di primo soccorso non riguardano esclusivamente i cantieri, ma ogni attività lavorativa.

Si potrebbe forse iniziare a pensare di integrare la formazione di primo soccorso con gli elementi che ci sono divenuti famigliari grazie all’emergenza sanitaria? Eventualmente iniziando a integrarli nei moduli di aggiornamento che dovranno essere programmati (o riprogrammati dopo il lockdown) nei prossimi mesi.

Informazione COVID-19: obblighi, dubbi e soluzioni

L'informativa COVID-19 riguarda tutte le misure adottate per attuare i Protocolli sicurezza.

I Protocolli per il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro hanno disposto la sospensione dell’attività formativa in modalità in aula, ma richiedono che i lavoratori siano informati in merito a diversi aspetti. Andando a fondo di alcune questioni (vedi per esempio alla voce “pulizia e sanificazione” e “primo soccorso nei cantieri edili”) la sospensione della formazione può risultare però difficilmente gestibile. Faccio qualche premessa e poi arrivo al sodo, come sempre con proposte operative.

Stop formazione in aula

Le associazioni di categoria si stanno “battendo” per far ripartire la formazione. Intanto però tutto è fermo, o meglio i Protocolli per il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro prevedono la sospensione dell’attività formativa in modalità in aula senza previsioni di date per un ritorno alla normalità su questo versante.

Certo si può pensare di erogare parte della formazione in videoconferenza, ma ci sono attività che prevedono moduli pratici che non è possibile svolgere nemmeno con questo canale. E lo stesso vale per l’addestramento, per lo meno se non declinato individualmente.

I vincoli di accesso ai luoghi di lavoro e le misure di igiene da adottare per contenere la diffusione di COVID-19 devono essere adeguatamente comunicati.

Informazione COVID-19

Tutte le misure adottate per dare attuazione ai contenuti dei Protocolli devono però essere oggetto di informative specifiche:

  1. sui vincoli di accesso ai luoghi di lavoro e sulle misure di igiene;
  2. sulle modalità di collaborazione con le autorità (non ci si reca in pronto soccorso, ma si chiamano i numeri verdi regionali o il 1500 o il proprio medico curante e si rispettano le indicazioni ricevute che impongano la quarantena o meno);
  3. sulla modalità di pulizia e sanificazione e sul corretto utilizzo dei prodotti chimici richiesti per queste attività;
  4. sull’utilizzo corretto dei DPI (come si indossano le mascherine? Ma anche come e quando utilizzare i guanti, infilarli, sfilarli e cestinarli) e sul loro smaltimento (rifiuti sanitari o rifiuti indifferenziati?);
  5. su come distribuirsi sui mezzi aziendali e utilizzare gli spazi aziendali, di qualunque natura;
  6. sull’obbligo di visita medica al rientro dalla malattia, se si è conclusa con l’esecuzione di un tampone da parte di ATS…
Per garantire l'informazione COVID-19 diventa essenziale esporre materiale informativo nelle bacheche aziendali.

La soluzione sta:

  • nell’appendere cartelli e infografiche, eventualmente attingendo a siti istituzionali (ex. World Health Organization, CNCPT, Ministero della salute, ATS);
  • nell’inviare e-mail al personale che ha a disposizione un indirizzo aziendale e, ovviamente, a fornitori e visitatori prima del loro accesso;
  • nel predisporre opuscoli informativi da consegnare (magari insieme alle buste paga) a ogni singolo lavoratore, rispettando rigorosamente tutte le misure di igiene (distanza, mascherine e guanti e igiene delle mani);
  • l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 introduce anche l’ipotesi di utilizzo del vecchio SMS per ricordare ai lavoratori l’obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura (che sì, in Lombardia è obbligatoria per tutti i datori di lavoro).

In alcuni casi, però, l’informazione scivola esplicitamente nella formazione…

Formazione COVID-19

L’aspetto della formazione non risulta eludibile neppure nel caso in cui il datore di lavoro decida di affidare a lavoratori dipendenti le attività di pulizia e sanificazione contro il COVID-19.

Nel caso dei Protocolli per i cantieri edili il legislatore si lascia sfuggire che “il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19”.

L’aspetto della formazione non risulta eludibile neppure nel caso in cui il datore di lavoro decida di affidare a lavoratori dipendenti le attività di pulizia e sanificazione: ormai unanime in questo caso la posizione che dice che l’integrazione del DVR aziendale diventa necessaria e, di conseguenza, come non integrare la formazione del personale?

Con il divieto di formazione in aula vigente, chiedersi come procedere in questi casi è del tutto legittimo. La formazione a distanza richiede organizzazione e procedere individualmente risulta troppo dispendioso in termini di tempo. La risposta in questo caso può essere la cosiddetta “formazione on the job“, quindi quella formazione erogata senza fermare le attività produttive, sfruttando al contrario le attività programmate per fornire competenze e consentire l’esercitazione del personale.

Con il divieto di formazione in aula vigente, chiedersi come procedere in questi casi è del tutto legittimo. La risposta in questo caso può essere la cosiddetta "formazione on the job".

Non molto diversa dalla formazione individuale, ha però il vantaggio di ridurre le problematiche organizzative sia nell’interfaccia formatore- discente (non serve verificare la disponibilità degli strumenti informativi e la copertura della connessione) sia in termini operativi (non si influisce sulla composizione delle squadre di lavoro, sull’organizzazione dei trasporti o sui turni), richiedendo un adattamento maggiore da parte del formatore.

Ma? Te lo aspettavi il “ma”, vero? Richiede una buona disponibilità di spesa da parte del datore di lavoro perché il formatore viene impegnato per n volte, dove n è il numero di turni e/o luoghi di lavoro del personale da formare, al contrario di quanto accade nella formazione in aula in cui l’impegno del docente è confinato in una durata definita. Considerato però che si tratta di attività formative “di integrazione” della formazione già in possesso del personale e per le quali non vi sono vincoli legislativi di durata, si può pensare di strutturare il percorso bilanciando le esigenze in gioco (formazione efficace, costo e guadagno).

Quando aggiornare la formazione del RLS?

La formazione del RLS deve essere aggiornata? La risposta è affermativa, l'aggiornamento è annuale.

La formazione del RLS deve essere aggiornata? La risposta è affermativa, l’aggiornamento è annuale (anche se per le aziende con meno di 15 lavoratori spesso mancano indicazioni sulla durata del corso di aggiornamento). Vale anche per gli RLST. Di seguito tutti i dettagli.

1. Quando è previsto il RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere eletto e nominato per ogni

  • azienda;
  • unità produttiva;
  • sito produttivo (porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, cantieri di durata presunta di almeno 30000 uomini- giorni e contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500).

2. Quando si deve ricorrere al RLST

In caso di mancata elezione da parte dei lavoratori, il datore di lavoro si rivolge al RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale), eletto nell’ambito dell’ente bilaterale territorialmente competente del comparto di riferimento.

In caso di mancata elezione da parte dei lavoratori, il datore di lavoro si rivolge al RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  territoriale), eletto nell'ambito dell'ente bilaterale territorialmente competente del comparto di riferimento.

3. La formazione del RLS e del RLST, aggiornamento compreso

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale, di sito produttivo o territoriale), sono dettagliati nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e devono rispettare i requisiti minimi definiti dagli artt. 47 e 48 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda la formazione del RLS, l’art. 47 prevede:

  • una durata minima del corso di formazione iniziale di 32 ore (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate);
  • l’obbligo di aggiornamento periodico annuale di almeno
  1. 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
  2. 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Per quanto riguarda la formazione del RLSt, l’art. 48 prevede:

  • una durata minima del corso di formazione iniziale di 64 ore (da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione);
  • l’obbligo di aggiornamento periodico annuale di almeno 8 ore.

4. È possibile la formazione a distanza?

La formazione iniziale per RLS non può essere erogata in e-learning, salvo indicazioni diverse contenute nel contratto collettivo nazionale del comparto di appartenenza.

Prendendo a riferimento l’Allegato V dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, si può concludere che:

1- la formazione iniziale non può essere erogata in e-learning, salvo indicazioni diverse contenute nel contratto collettivo nazionale del comparto di appartenenza;

2- per quanto riguarda l’aggiornamento non vi sono esclusioni espresse, resta comunque valido il riferimento alle previsioni del contratto collettivo nazionale del comparto di appartenenza.

Nessuno parla di video/teleconferenza, però, modalità di formazione venuta alla ribalta con l’emergenza COVID-19: se le istituzioni la rilegano a modalità formativa percorribile in fase di emergenza, le associazioni di categoria nel mondo della formazione hanno iniziato già da tempo a promuoverla come metodo equiparabile alla formazione in aula.

Formazione a distanza e e-learning per la sicurezza sul lavoro

Formazione a distanza e e-learning non sono sinonimi e la questione non è solo formale ma sostanziale: significa che la video/teleconferenza diventa uno strumento utilizzabile per la formazione sicurezza in questa fase di stop per l’emergenza COVID-19. E, forse, anche fuori dall'emergenza.

Formazione a distanza e e-learning non sono sinonimi e la questione non è solo formale ma sostanziale: significa che la video/teleconferenza diventa uno strumento utilizzabile per la formazione sicurezza in questa fase di stop per l’emergenza COVID-19. E, forse, anche fuori dall’emergenza.

Formazione a distanza e e-learning

Partiamo da alcuni concetti.

  1. La formazione a distanza (FAD) è una qualunque erogazione di formazione nella quale docente e discente non si trovino nello stesso luogo.
  2. La FAD può essere sincrona, come nel caso delle video/teleconferenze o webinar in cui il docente parla a un pubblico che è collegato in contemporanea alla sua lezione, oppure asincrona, come nel caso di corsi e-learning e webcast nei quali la formazione è stata preparata (e-learning) e registrata (webcast) in un momento diverso da quello della fruizione da parte dell’utente finale.
  3. Si parla di webcast quando il materiale formativo comprende la registrazione di una lezione presentata da un docente, eventualmente con il supporto di slide grafiche, mentre si parla di e-learning quando il materiale formativo alterna o combina webcast con video di approfondimento di terzi e quiz o altre forme di interazione che coinvolgono direttamente il discente o fruitore.
Si parla di webcast quando il materiale formativo comprende la registrazione di una lezione presentata da un docente, eventualmente con il supporto di slide grafiche.

Quindi?

Parlare di FAD significa fare riferimento anche all’e-learning ma non solo, e parlare di e-learning non equivale a parlare di FAD.

Questa differenza non è da sottovalutare in relazione alla formazione in materia di salute e sicurezza, in quanto consente di distinguere tra due modalità di formazione a distanza che non sono soggette agli stessi vincoli, ossia di distinguere la video/teleconferenza dall’e-learning.

Se nel caso dell’e-learning si deve sottostare ai vincoli previsti dalla normativa di riferimento per quanto riguarda sia i requisiti tecnici (Accorso Stato- Regioni del 21 dicembre 2011 e Accordo del 25 luglio 2012) sia la tipologia dei corsi di formazione ammessa a questa modalità di erogazione (QUI una sintesi di Punto Sicuro, alla quale si deve aggiungere la parte teorica, moduli giuridico-normativo e tecnico, della formazione delle attrezzature secondo l’Accordo del 22 febbraio 2012), lo stesso non vale per la video/teleconferenza.

La FAD sincrona è sempre possibile?

Le regole di progettazione ed erogazione dei percorsi di e-learning devono sopperire all'impossibilità di controllo del docente sulla presenza effettiva del discente e a quella di interazione tra i due soggetti, aspetti entrambi possibili in video/teleconferenza.

Non sto sostenendo che la formazione a distanza sincrona sia sempre e comunque una soluzione praticabile, ma solo sottolineare che i vincoli imposti dalla normativa per la formazione e-learning non sono applicabili in modo automatico a qualunque formazione a distanza.

E la questione non è solo formale (“si chiamano in modo diverso e quindi non sono la stessa cosa“), ma sostanziale: le regole di progettazione ed erogazione dei percorsi di e-learning devono sopperire all’impossibilità di controllo del docente sulla presenza effettiva del discente e a quella di interazione tra i due soggetti, aspetti entrambi possibili in video/teleconferenza.

Quali criteri seguire per la video/teleconferenza?

Questi i consigli:

  1. escludere a priori il ricorso alla formazione a distanza per i moduli pratici o di addestramento;
  2. utilizzare software e applicazioni in grado di tracciare gli accessi degli utenti, eventualmente mediante screenshot da parte del docente;
  3. conservare le registrazioni al fine di dimostrare presenze effettive e durata dei percorsi formativi;
  4. procedere alla predisposizione della documentazione (programma del corso, materiale didattico, test di valutazione, registro delle presenze e attestato di formazione) come si trattasse di un corso in aula, affiancando le registrazioni digitali a quelle cartacee.

Non è un parere personale

La FAD si dice sincrona nel caso delle video/ teleconferenze o webinar in cui il docente parla a un pubblico che è collegato in contemporanea alla sua lezione.

Nella direzione di un maggiore ricorso alla video/teleconferenza si sono mosse in queste settimane due realtà istituzionali, a seguito della necessità di coniugare le esigenze di formazione e il rispetto dei divieti imposti a livello nazionale e regionale per contrastare la diffusione dell’epidemia di COVID-19.

La prima è stata Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Con la Determina del 12 marzo 2020 ha previsto la possibilità di convertire, nel periodo di sospensione della formazione in aula (al momento in vigore sino al 14.04.2020), “le attività formative previste in modalità di aula frontale con modalità in videoconferenza” e ha poi fornito indicazioni ulteriori alle imprese e ai soggetti aderenti al fondo, specificando che

  • la determina “non fornisce indicazioni su specifiche tecnologie per l’erogazione della formazione in videoconferenza”;
  • si approva la modalità SINCRONA, cioè attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso la fruizione contemporanea della lezione videotrasmessa, attraverso le piattaforme disponibili che permettono scambi sincroni da discenti e docenti“;
  • le funzionalità di aula virtuale da utilizzare sono quelle che possono garantire il rilevamento della presenza univoca da parte dei discenti e dei docenti, attraverso la stampa dei tracciati di utenza e, in assenza di possibilità di stampa, lo screenshot delle utenze compresenti alla lezione, fermo restando la puntuale e corretta tenuta dei registri didattici /fogli firma individuali“. 
Ancora prima dell'emergenza sanitaria da COVID-19 alcune associazioni di categoria avevano iniziato a ragionare sulla possibilità di ricorrere in modo più diffuso alla tele/videoconferenza e, tra queste, AiFOS ha ribadito anche in questi giorni la sua posizione in merito: "La nostra Associazione è a favore dell'equiparazione tra formazione in videoconferenza e formazione in aula non solo nell'attuale scenario [...] ma anche quando l'emergenza sarà cessata e tutto tornerà alla normalità".

Nella stessa direzione si è mossa la Regione Veneto con le “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari“. In relazione alla formazione, dopo aver ribadito i vincoli già introdotti dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“, ha aggiunto:

In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.”

Ancora prima dell’emergenza sanitaria da COVID-19 alcune associazioni di categoria avevano iniziato a ragionare sulla possibilità di ricorrere in modo più diffuso alla tele/videoconferenza e, tra queste, AiFOS ha ribadito anche in questi giorni la sua posizione in merito: “La nostra Associazione è a favore dell’equiparazione tra formazione in videoconferenza e formazione in aula non solo nell’attuale scenario […] ma anche quando l’emergenza sarà cessata e tutto tornerà alla normalità“. 

La formazione per attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

I soggetti formatori sviluppano proposte molto variegate per gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. E le differenze spesso non riguardano solo la durata (8, 12 o 16 ore sono le opzioni più diffuse), ma anche le differenze dei percorsi di formazione a seconda del ruolo specifico (addetti all'esecuzione dell'attività, RSPP, datore di lavoro, Coordinatori Sicurezza, rappresentante del datore di lavoro committente).

Non è mio interesse in questo momento ricostruire il contenuto della normativa di riferimento per individuare quale sia la definizione di ambienti sospetti di inquinamento o confinati e quali siano i requisiti per eseguire attività al loro interno introdotti dal DPR 177/2011Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.

Piuttosto mi interessa sottolineare come la formazione richiesta per i soggetti coinvolti nell’esecuzione delle attività in questi ambienti risulti a oggi priva di un riferimento univoco in termini di durata, contenuti e frequenza di aggiornamento, con la conseguenza che i soggetti formatori sviluppano proposte molto variegate tra le quali i non addetti ai lavori faticano a orientarsi. E le differenze spesso non riguardano solo la durata (8, 12 o 16 ore sono le opzioni più diffuse), ma anche le differenze dei percorsi di formazione a seconda del ruolo specifico (addetti all’esecuzione dell’attività, RSPP, datore di lavoro, Coordinatori Sicurezza, rappresentante del datore di lavoro committente).

La formazione richiesta per i soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività in questi ambienti risulti a oggi priva di un riferimento univoco in termini di durata, contenuti e frequenza di aggiornamento.

In attesa dell’accordo Stato- Regioni che l’art. 2, comma 1, lettera d) del DPR 177/2011 aveva previsto venisse emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (23.11.2011) per definire “i contenuti e le modalità della formazione“, non resta che affidarsi al proprio formatore/ ente di formazione di fiducia per individuare il percorso che meglio risponda alla tipologia specifica di interventi che vengono svolti dall’impresa o dal lavoratore autonomo, in termini di durata e frequenza di aggiornamento.

Ma ci sono indicazioni istituzionali?

Uno dei riferimenti a mio avviso più strutturati e completi sul tema della gestione delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono “Le linee di indirizzo” del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (versione aggiornata a gennaio 2020).

Il grande pregio di questo documento è la trattazione strutturata di tutti gli aspetti di gestione dell’attività, partendo dai requisiti del testo di legge di riferimento, il DPR 177/2011, fino a una sintesi ragionata di pubblicazioni istituzionali e norme tecniche.

In attesa di specifico accordo Stato- Regioni, non resta che affidarsi al proprio formatore/ ente di formazione di fiducia per individuare il percorso che meglio risponda alla tipologia specifica di interventi che vengono svolti dall'impresa o dal lavoratore autonomo, in termini di durata e frequenza di aggiornamento.

Tra gli aspetti analizzati, ovviamente, non manca quello relativo a formazione, informazione e addestramento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione di tale attività. La conclusione alla quale arriva il documento non è diversa da quella dominante: mancano indicazioni univoche e si attende l’emanazione di specifico accordo Stato- Regioni.

Nell’analisi dell’argomento specifico, però, il documento raccoglie possibili spunti da utilizzare per progettare la formazione e, in merito alla questione della durata dei corsi, a conclusione del capitolo “Organizzazione e metodologia” di pagina 17, afferma:

La maggior parte dei documenti tecnici di riferimento emessi dagli enti istituzionali fornisce indicazione di durata minima del percorso di formazione e addestramento in ambito ambienti confinati pari a 16 ore.

E aggiungo che, il quaderno tecnico predisposto dal Dipartimento Medico di Prevenzione della ASL di Milano per EXPO 2015, citato anche dalle linee di indirizzo del Consiglio Nazionale degli ingegneri (CNI), parla di durata minima di 16 ore

In riferimento alla frequenza di aggiornamento, e linee di indirizzo del CNI richiamano quale "fondamento normativo" il  comma 6 dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e, a seguire,  l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 con l'indicazione dell'aggiornamento quinquennale, che, in pratica, viene utilizzato come riferimento nei casi in cui il legislatore non abbia esplicitato la relativa frequenza di aggiornamento.

Concludo con un riferimento alla frequenza di aggiornamento, elemento ancor più evanescente degli altri per questo tipo di formazione, al punto che sono davvero pochi i soggetti formatori che prevedono a catalogo il corso di aggiornamento per ambienti sospetti di inquinamento o confinati. In merito a questo aspetto, le linee di indirizzo del CNI richiamano quale “fondamento normativo” il comma 6 dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e, a seguire, l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 con l’indicazione dell’aggiornamento quinquennale, che, in pratica, viene utilizzato come riferimento nei casi in cui il legislatore non abbia esplicitato la relativa frequenza di aggiornamento.

La formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi

Artigiani o lavoratori autonomi sono soggetti a obblighi di legge diversi dalle imprese per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, ossia godono di alcune semplificazioni. Questo aspetto si applica anche alla formazione. Ecco quali sono i corsi sicurezza obbligatori per gli artigiani.

La norma li chiama lavoratori autonomi, in gergo li si chiama artigiani, i commercialisti li chiamano partite iva (liberi professionisti) e ditte individuali senza dipendenti. Quale che sia il nome che preferite, la sostanza è che questi soggetti devono sottostare a obblighi di legge diversi dalle imprese per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, ossia godono di alcune semplificazioni. Questo aspetto si applica anche alla formazione. Ecco quali sono i riferimenti di legge e gli aspetti operativi da verificare per individuare i corsi sicurezza obbligatori per i lavoratori autonomi.

Gli obblighi generali

L’articolo 3 (campo di applicazione), comma 11, del Testo Unico Sicurezza prevede che:

Nei confronti dei lavoratori autonomi […] si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

L’articolo 21 stabilisce che le ditte individuali senza dipendenti debbano:

  1. utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III;
  2. munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni del Titolo III;
  3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento se svolgono la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, gli artigiani hanno facoltà (quindi non sussiste un obbligo) di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Lo stesso articolo di legge precisa che, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, gli artigiani hanno facoltà (quindi non sussiste un obbligo) di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’eccezione al carattere facoltativo è quella in cui disposizioni speciali contengano previsioni differenti.

L’articolo 26 riguardava invece il coordinamento nell’ambito dei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione e non è quindi rilevante per determinare quale sia la formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.

La “vecchia” interpretazione

Poiché l’Allegato XVII prevede che, nell’ambito dei cantieri temporanei e/o mobili, il committente o l’impresa subappaltante, verifichino l’idoneità tecnico- professionale dei lavoratori autonomi richiedendo, tra l’altro, gli attestati di formazione e l’idoneità sanitaria dal Testo Unico Sicurezza, si era diffusa l’idea che la formazione sicurezza e la sorveglianza sanitaria fossero un obbligo a carico dei lavoratori autonomi.

Poiché l'Allegato XVII prevede che, nell'ambito dei cantieri temporanei e/o mobili, il committente o l'impresa subappaltante, verifichino l'idoneità tecnico- professionale dei lavoratori autonomi richiedendo, tra l'altro, gli attestati di formazione e l'idoneità sanitaria dal Testo Unico Sicurezza, si era diffusa l'idea che la formazione sicurezza e la sorveglianza sanitaria fossero un obbligo a carico degli artigiani.

In merito si è però espressa la Commissione per gli interpelli con l’Interpello n.7/2013 che ha sottolineato che, non solo tale interpretazione era stata superata dalle modifiche introdotte all’Allegato XVII dal D. L.vo 106/2009, ma che l’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 ha espressamente precisato che le previsioni di formazione del Testo Unico Sicurezza non sono un obbligo a carico dei lavoratori autonomi salvo gli “obblighi previsti da norme speciali.

Esistono obblighi imposti da norme speciali? Sì!

L’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012 aveva precisato che non si applica ai lavoratori autonomi l’obbligo di formazione previsto dall’art. 37, e disciplinato dall’Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, e che le indicazioni di quest’ultimo Accordo potevano costituire un “utile parametro di riferimento” nel caso in cui gli stessi avessero deciso di procedere alla formazione “base” pur non sussistendo nei loro confronti un obbligo in tal senso.

Allo stesso tempo l’Accordo aveva ribadito che altre disposizioni di legge avrebbero potuto imporre obblighi specifici per i lavoratori autonomi, citando quale esempio il D. L.vo 177/2011, che disciplina l’operatività in spazi confinati e/o sospetti d’inquinamento, rendendo quindi evidente che gli artigiani che dovessero svolgere tale tipo di attività dovrebbero soddisfare i requisiti di formazione previsto dal decreto.

Altra disposizione di legge che prevede specificamente un obbligo di formazione per gli artigiani è l'Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 " concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Altra disposizione di legge che prevede specificamente un obbligo di formazione per gli artigiani è l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione“, il quale precisa l’applicabilità anche ai soggetti di cui all’art. 21 del Testo Unico Sicurezza, tra i quali ricadono appunto i lavoratori autonomi.

Ponteggi, posizionamento mediante funi e amianto: formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi?

Il Testo Unico Sicurezza prevede una formazione aggiuntiva per i lavoratori addetti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi, utilizzino sistemi di posizionamento mediante funi e per coloro che siano esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto. Per quanto riguarda i ponteggi e l’amianto, non è presente un riferimento esplicito ai lavoratori autonomi, che invece compare per il posizionamento mediante funi.

Il Testo Unico Sicurezza prevede una formazione aggiuntiva per i lavoratori addetti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi e per coloro che siano esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto. L'obbligo è posto a carico del datore di lavoro e si applica ai lavoratori, pertanto non è presente un riferimento esplicito ai lavoratori autonomi.

Il mancato riferimento agli artigiani in relazione ad amianto e ponteggi risulta dettato da ragioni tecniche, ossia dal fatto che non è tecnicamente praticabile la gestione di queste due tipologie di attività da parte di un lavoratore autonomo, se non in sinergia con altri artigiani o con un’impresa. In quest’ultimo caso verrebbero però meno le due condizioni previste dal codice civile perché un’attività si possa configurare come contratto d’opera in capo a una singola persona, ossia il fatto che il lavoro sia prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione verso il proprio committente. A questo si aggiungerebbe la difficoltà oggettiva di gestire i rischi interferenziali tra i vari soggetti coinvolti. In altri termini il legislatore non prevede un obbligo specifico, ritenendo irrealistico che un artigiano svolga tali attività.

Qual è la scadenza del corso antincendio?

Il Decreto 10 marzo 1998 ha la “curiosa” caratteristica di definire i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio ma di non preoccuparsi di definirne la scadenza.

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” recita il comma 9 dell’art. 37 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii., concludendo che, in attesa di novità normative in materia, la disciplina della formazione per gli addetti all’antincendio continua a essere quella definita dal Decreto 10 marzo 1998.

Il decreto, ormai noto e ampiamente attuato, ha la “curiosa” caratteristica di definire (Allegato IX) i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio in funzione del livello di rischio (basso, medio o elevato) dell’attività, ma di non preoccuparsi di definirne la frequenza dell’aggiornamento, che è di fatto un obbligo di legge a carico del datore di lavoro.

Quindi, qual è la scadenza del corso antincendio?

Qual è la scadenza del corso antincendio? In attesa di un'indicazione univoca da parte del legislatore, si possono sostenere 3 diverse posizioni.

In attesa di un’indicazione univoca da parte del legislatore, si possono sostenere 3 diverse posizioni:

  1. la più creativa dice che, visto che la frequenza di aggiornamento non è definita, si può definire liberamente la scadenza del corso antincendio in, diciamo, 10, 15 o 20 anni… Serve che dica che a me questa teoria non piace per niente?
  2. la più stringente si muove per analogia con l’aggiornamento della formazione di primo soccorso, quindi considera una scadenza triennale, appoggiandosi a una nota del 2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì- Cesena, poi adottata dal Dipartimento Regionale Emilia Romagna;
  3. la mezza via è quella di considerare l’aggiornamento quinquennale, per analogia con la restante formazione sicurezza (ex. specifica, aggiuntiva per preposti, dirigenti, RSPP, attrezzature), visto che il legislatore si è mosso in questa direzione anche per quanto riguarda la formazione della segnaletica e che da più di un anno si vocifera di una bozza di nuovo decreto antincendio che prevederebbe esplicitamente questo termine.

La bozza del nuovo decreto antincendio

La notizia ha iniziato a circolare a fine 2018: il "nuovo decreto antincendio" era in fase di emanazione, a inizio 2019 si diceva fosse oramai stato approvato in bozza.  A oggi non ci sono notizie di emanazione.

La notizia ha iniziato a circolare a fine 2018: il “nuovo decreto antincendio” era in fase di emanazione, a inizio 2019 si diceva fosse oramai stato approvato in bozza. Tra le novità previste, quella della definizione della frequenza di aggiornamento del corso per addetti all’antincendio che sarebbe stata fissata a 5 anni.

La bozza di decreto però è rimasta tale, cioè a oggi non ci sono notizie di emanazione della nuova norma. Anche se capita che Coordinatori per la Sicurezza e uffici incaricati della qualifica delle imprese sollecitino gli attestati di aggiornamento “come previsto dal decreto”, e trasmettano a sostegno della loro richiesta scocciata il testo di quella bozza, convinti che si tratti di normativa vigente.

In pratica, che cosa fare?

L'interpretazione della scadenza triennale del corso antincendio è comunque a oggi la più diffusa, ed è anche l'unica a trovare riscontro in un documento vigente, anche se di carattere non vincolante per i datori di lavoro.

Sicuramente è cosa buona e giusta scartare la teoria dell’anarchia. Tra la strada della scadenza triennale e quella della scadenza quinquennale, invece, si tratta di scegliere quale corrente di pensiero adottare e di portarla avanti con coerenza.

L’interpretazione della scadenza triennale del corso antincendio è comunque a oggi la più diffusa, ed è anche l’unica a trovare riscontro in un documento vigente, anche se di carattere non vincolante per i datori di lavoro (le circolari hanno infatti come destinatari gli enti, ai quali forniscono indirizzi per un’applicazione omogenea della normativa e dei controlli a livello territoriale).

La nota del 2011 dei Vigili del fuoco

Al mistero della scadenza del corso antincendio ha contributo anche una nota del 2011 che, sorvolando sulla questione della frequenza di aggiornamento dei corsi, ha invece fornito indicazioni in merito a durata e contenuti dei corsi di aggiornamento.

Al mistero della scadenza del corso antincendio ha contributo anche una nota del 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale della Formazione (protocollo n. 5987 del 23 febbraio 2011) che, sorvolando sulla questione della frequenza di aggiornamento dei corsi, ha invece fornito indicazioni in merito a durata e contenuti dei corsi di aggiornamento per addetti all’emergenza incendio, mantenendo la distinzione in funzione del livello di rischio. Per conoscerne i dettagli, puoi scaricarla QUI.

L’Accordo Stato Regioni del 2016

Si tratta dell“Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.”.

Oltre a delineare le novità della formazione per RSPP e ASPP, l’Accordo riporta nell’Allegato V una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione, dettagliando i requisiti di corsi base e aggiornamenti, riportando, in relazione all’aggiornamento della formazione antincendio, che il Decreto 10 marzo 1998 non prevede una frequenza di aggiornamento.

C'è chi ha interpretato l'Accordo Stato Regioni del 2016 come la definitiva messa al bando di ogni esigenza di aggiornamento della formazione antincendio, rappresentando l'Accordo Stato Regioni una disposizioni di legge successiva al Testo Unico Sicurezza e alla nota del 2012 dei Vigili del Fuoco

C’è chi ha interpretato questo dettaglio come la definitiva messa al bando di ogni esigenza di aggiornamento della formazione antincendio, rappresentando l’Accordo Stato Regioni una disposizioni di legge successiva al Testo Unico Sicurezza e alla nota del 2012 dei Vigili del Fuoco.

Si tratta però di un’interpretazione forzata, nella misura in cui l’Accordo in questione si limita a riassumere le norme vigenti, mettendo in luce il fatto che l’allegato IX del Decreto del 1998 non preveda indicazioni in merito all’aggiornamento del corso antincendio, e non definisce in modo chiaro ed esplicito una modifica dell’obbligo previsto dal Testo Unico Sicurezza.

In altre parole, non condivido la posizione di chi sostiene che l’Accordo Stato Regioni del 2016 ha ufficialmente risolto l’incertezza della questione a favore di un secco “non bisogna aggiornare nulla”.

Le attività soggette a CPI

C'è chi ha avuto esperienza di Comandi Provinciali che applicano la nota del 2012 come un obbligo effettivo e, quindi, richiedono ai titolari delle attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi un aggiornamento triennale della formazione antincendio, e c'è chi, invece, ha avuto esperienza di Comandi Provinciali che assumono un atteggiamento meno stringente, facendosi più promotori che controllori dell'aggiornamento periodico della formazione specifica.

In merito a questo aspetto si hanno esperienze diverse tra consulenti: c’è chi ha avuto esperienza di Comandi Provinciali che applicano la nota del 2012 come un obbligo effettivo e, quindi, richiedono ai titolari delle attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/11) un aggiornamento triennale della formazione antincendio, e c’è chi, invece, ha avuto esperienza di Comandi Provinciali che assumono un atteggiamento meno stringente (quindi nessuna applicazione di sanzioni), facendosi più promotori che controllori dell’aggiornamento periodico della formazione specifica.

Se l’atteggiamento sembra legato a linee di condotta differenti dei Comandi Provinciali, in ogni caso resta un’indicazione importante per ragionare in modo consapevole sulla modalità di definizione dell’aggiornamento del corso antincendio.


[Articolo aggiornato in data 16.02.2020, dopo un intenso scambio di opinioni in gruppi Facebook che affrontano argomenti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro: alla faccia di chi sostiene che la gestione dell’aggiornamento antincendio sia chiara e definita.]