Patente a crediti in edilizia : started !

L’Iter

Il 20 settembre 2024 è stato pubblicato Il DM 132/24 per regolamentare la modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti in edilizia.

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro il 23 settembre 2024 pubblica , la circolare n. 4 con le prime indicazioni sul Sistema di quaificazione di imprese e lavoratori autonomi tramite crediti .

Dal 1 ottobre 2024 è attiva sul portale dell’Ispettorato del lavoro la procedura telematica per attivare la richiesta .

L’accesso al Portale dei servizi è possibile esclusivamente tramite SPID personale o CIE (Cartà di identità elettronica ) . Nel caso in cui il soggetto non abbia SPID personale o CIE, la procedura potrà essere delegata ad un soggetto al quale andrà fatta pervenire l’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti abilitanti.

Attenzione al 31 ottobre 2024

Fino al 31 ottobro 2024 sarà ancora possibile l’invio tramite PEC all’indirizzo : dichiarazionepatente@pec.ispettorato,gov.it dell’ autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, Dlgs 81 /08.. Anche in questo caso il passo successivo è completare la procedura telematicamente tassativamente entro e non oltre il 31 ottobre 2024 .

I dubbi

Tante , ovviamente , le perplessità che l’obbligo ha fatto emergere . Non poche, per esempio le incertezze per i lavoratori autonomi sul tema della formazione obbligatoria , che è uno dei requisiti essenziali per il rilascio della patente . Fra tutti il più “gettonato” il corso lavori in quota /DPI III categoria . Queata formazione è obbligatorio nelle attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile . Situazioni queste molto comuni in diverse tipologie di interventi non solo nelle costruzioni , ma anche, per esempio , nellle attività di manutenzione , riparazione , istallazione impianti elettrici e antifurto , tintenggiature , pulizie , etc

Per capire quali altri corsi devono obbligatoriamente essere da loro svolti , vi rimando alla lettura del mio articolo La formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.

Sul portale dell’ispettorato del lavoro , inoltre , sono consultabili le riposte alle FAC ( domande poste frequentemente)aggiornate al 15 ottobre 2024

T

Il mondo è fatto a scale, c’è chi scende e chi le sale…e chi si fa male

Tra le attrezzature più in uso nelle più disparate attività e mansioni (anche a casa nostra ), vi sono le scale portatili . Dall’azienda più complessa ai piccoli gli esercizi commerciali , dalle e attività dedite alla manutenzione e pulizia agli occasionali interventi di riparazione o manutenzione e persino negli uffici .

C’è la giusta consapevolezza sui rischi legati all’uso di queste attrezzature?

Eppure si sa che una caduta da una scala , seppur ad altezza minima , potrebbe avere conseguenze anche gravi .

Secondo l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) negli Stati Uniti, le cadute da scale portatili sono una delle principali cause di lesioni sul lavoro e anche le statistiche INAIL riportano dati preoccupanti. Su ben 7400 infortuni gravi o mortali (dal 2002 al 2015), il 32% sono dovuti a cadute dall’alto (fonte INAIL – 2019) l 13,3% di queste cadute sono avvenute da scala portatile e corrispondono al 4,3% degli infortuni totali.

Di scale come attrezzature utilizzate negli ambineti di lavoro si occupa l’ art. 113 del Dlgs 81/08 definendone le caratteristiche , l’ utilizzo in sicurezza , dettagliandone gli obblighi in capo al datore di lavoro per garantirne l’uso in sicurezza .

L’allegato XX al Decreto , inoltre , richiama la Norma UNI EN 131-1 e 2 che ne specifica le caratteristiche generali di progettazione, requisiti e metodi di prova.

Primo passo , anche in caso di utilizzo occasionale o sporadico , è che il rischio legato all’utilizzo di scale portatili sia opportunamente analizzato e considerato nella valutazione dei rischi . Occorrerà verificare che l’attrezzatura sia munita di certificato di conformità e libretto d’uso e manutenzione , considerare le aeree e le modalità in cui sono utilizzate .

Sull’ aspetto comportamentale è fondamentale e d’obbligo , oltre alla formazione , prevedere l’addestramento all’uso , che , come ha previsto la Legge di conversione 215/2021 , deve essere poi tracciato in appostito registro o scheda che riporti : data , ora , nominativo del lavoratore , la sua firma e la firma dell’addestratore (un lavoratore esperto ). Sarebbe opportuno poi individuare e informare chi sarà autorizzato all’uso e chi no.

L’addestramento è un’azione importante perchè consente all’utilizzatore di soffermarsi ed acquisire elementi pratici . Sono , a titolo esemplificativo , la verifica della superficie su cui poggiano , la necessità di segnalarne la presenza in caso d’uso su vie di passaggio , la corretta inclinazione delle scale d’appoggio , l’importanza di una tenuta salda alla scala  con entrambe le mani mentre si scende o si sale , il controllo delle scale doppie sul dispositivo di sicurezza contro  l’apertura , la corretta manutenzione e adeguato stoccaggio , l’uso di calzature adeguate .

Queste sono soltanto alcune delle preziose indicazioni da fornire in fase di addestramento ma vorrei aggiungere che sarebbe estremamente efficace inserire una procedura di segnalazione dei quasi infortuni (cd Near Miss ) : una procedura partecipata utile a stanare quelle situazioni silenziate dal “tanto cosa vuoi che succeda” oltre che rinforzare l’attenzione sul tema .

Qualcuno ancora obietta che è tutto così eccessivo . Non credo ci si debba ancora soffermare sulle conseguenze di infortunio che non gravano solo sul lavoratore coinvolto ( e famiglia aggiungerei) ma anche sull’Azienda . E ‘una fomula algebrica inattaccabile : maggiore impegno nella formazione, nell’addestramento , nella sicurezza partecipata , meno probabilità di compiere e ripetere errori comportamentali quali cause della maggior parte degli incidenti sul lavoro.

Patente a punti nei cantieri: Il provvedimento è definitivo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/04/2024 la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge n. 19/2024 ,è il provvedimento che rende definitivo l’obbligo della patente e punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

Il sistema di qualificazione delle imprese a punti trova origine con l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/08 che viene ora completamente riscritto. In attesa dei Decreti attuativi previsti nel provvedimento,  sintetizziamo gli aspetti chiave :

Obiettivo

La patente a punti ha l’obiettivo di rafforzare il contrasto del lavoro irregolare e la vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri. E’ da tenere presente che il provvedimento prevede che  Decreto del Ministero del lavoro possa disporre l’obbligo della  patente a punti anche in altri ambiti di lavoro.

Decorrenza

Dal 1 ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei mobili (art 89 comma 1 lett a) .

Esclusione dall’obbligo

  • Imprese o lavoratori autonomi che effettuano esclusivamente interventi di natura intellettuale o mera fornitura.
  • Imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Imprese estere

Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti fuori dall’Italia nell’ambito o fuori della Comunità Europea è richiesto il possesso di un documento che attesti il possesso dei requisiti richiesti rilasciato dall’autorità del paese di provenienza e riconosciuto  dallo stato italiano per i paese extra europei .

Requisiti per il rilascio della patente

La patente verrà rilasciata in formato digitale dall ‘Ispettorato Nazionale del Lavoro la cui modalità sarà definita dai successivi decreti attuativi.

Si dovrà inoltrare richiesta  mediante la dichiarazione in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, del possesso seguenti requisiti

Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dall’art 37 Dlgs 81708.  Per il dettaglio della tipologia di corsi si attende il Decreto attuativo 
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; DURC
possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; DVR
possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; DURF
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.RSPP


Modalità di rilascio e tempistiche

Verranno individuate  le modalità di richiesta della patente all’Ispettorato del Lavoro. Nel tempo che intercorre tra la domanda e il rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività salvo diverse comunicazioni dell’ispettorato del Lavoro.

Revoca patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Solo decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Punteggio iniziale

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. E’ consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione di almeno  15 crediti.

Nel caso in cui nel corso dei lavori  a seguito di riscontrate violazioni , di cui all’allegato I bis, vengano decurtati punti  e la dotazione scenda al di sotto dei 15 , è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Non possesso della patente

In caso di presenza nel cantiere di imprese o lavoratori autonomi  senza il possesso della patente , o documento equivalente  per le imprese estere, o in caso di operatività con punti inferiore a  15 , è prevista  una sanzione amministrativa pari al 10%  del valore dei lavori . La sanzione minima è di  €  6000,00 con contestuale interdizione alla partecipazione a lavori pubblici .

Riconoscimento crediti formativi in ambito sicurezza

La formazione sicurezza deve essere efficiente oltre che efficace, a partire dal riconoscimento dei crediti formativi (corsi) già acquisiti.

Le lamentele rispetto all’onere rappresentato dai corsi di formazione in ambito di salute e sicurezza sono molto diffuse. A questa dinamica possono contribuire indicazioni che spingono a seguire nuovi corsi o ripetere percorsi formativi a prescindere dai crediti formativi sicurezza (corsi) già acquisiti. Pur ritenendo la formazione sicurezza un’opportunità oltre che un obbligo, credo anche che, per essere apprezzata, debba essere progettata nel rispetto dei vincoli vigenti e rispondendo a criteri di efficienza oltre che di efficacia. Vediamo quindi di capire come funziona il riconoscimento dei crediti formativi sicurezza.

Riconoscimento dei crediti formativi sicurezza: cosa significa?

Significa che ci sono alcuni corsi di formazione in materia di salute e sicurezza che, una volta eseguiti, esonerano dall’obbligo di frequentare altri corsi o di dover ripetere una parte di un dato percorso formativo.

Per poter usufruire dei crediti formativi in materia di salute e sicurezza bisogna disporre della documentazione attestante la partecipazione ai corsi già frequentati.

L’idea su cui si basa questo riconoscimento è che i contenuti di un dato percorso formativo possono essere equivalenti o superiori a quelli previsti da altri percorsi o da parti di essi, e che quindi chi ha seguito i primi debba essere esonerato dai secondi in quanto la loro frequenza rappresenterebbe una mera riproposizione dei contenuti.

Repetita iuvat, si dice, ma questo non significa che la ripetizione sia una regola generalizzata alla base della formazione sicurezza, tale da tradursi in oneri organizzativi ed economici.

Quali regole bisogna seguire?

Le regole per il riconoscimento dei crediti formativi in materia di salute e sicurezza sono definite dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione RSPP e ASPP del 7 luglio 2016, in particolare quelle contenute nell’Allegato IIIAttuazione dell’art. 32, comma 1, lettera c) della legge n.98/2013 di conversione del D.L. n.29/20113.

Le regole per il riconoscimento dei crediti formativi in materia di salute e sicurezza sono definite dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione RSPP e ASPP del 7 luglio 2016, in particolare quelle contenute nell’Allegato III.

L’allegato individua in prima battuta i percorsi formativi che esonerano dalla frequenza dei corsi RSPP/ASPP, ma contiene anche le tabelle per il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi previsti dal D. Lgs. 81/08 e dagli altri Accordi Stato-Regioni.

In pratica l’Allegato III contiene una serie di tabelle in cui le righe individuano i corsi di formazione/ aggiornamento di cui si potrebbe essere in possesso e le colonne i corsi di cui si potrebbe dover valutare la necessità di esecuzione/ aggiornamento. In corrispondenza dell’incrocio tra una riga (corso già eseguito) e una colonna (formazione da eseguire) una dicitura stabilisce se il corso debba essere eseguito interamente, parzialmente o per nulla.

Ci sono tre possibili esiti rispetto al riconoscimento dei crediti formativi: un riconoscimento totale, parziale o nullo.

La dicitura riportata all’incrocio tra riga e colonna può essere TOTALE, PARZIALE o FREQUENZA, il cui significato, esplicitato in apertura dell’Allegato III è il seguente:

  1. TOTALE = riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato;
  2. PARZIALE = riconoscimento di una parte della formazione acquisita e, di conseguenza, necessità di integrare la formazione, individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare e i relativi contenuti;
  3. FREQUENZA = necessità di assolvere completamente la formazione in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.

Due esempi di riconoscimento dei crediti formativi

Riporto di seguito uno stralcio di una delle tabelle dell’Allegato III dell’Accordo Stato – Regioni in questione.

Estratto delle tabelle per il riconoscimento dei crediti formativi sicurezza contenuto nell'Accordo Stato - Regioni del 2016.

Il primo esempio di lettura della tabella riguarda l’aggiornamento annuale del RLS (evidenziato in riquadro rosso nella prima colonna): tale formazione, esonera dalla frequenza dell’aggiornamento lavoratori, preposti e dirigenti.

Il secondo esempio di lettura, riguarda il corso di aggiornamento preposto, che risulta riconosciuto totalmente in relazione all’aggiornamento del corso lavoratori e del corso dirigenti.

Attenzione alla documentazione

Come sempre quando si parla di formazione, è essenziale tenere presente che, al fine della corretta definizione dell’esonero, occorre fornire le evidenze documentali dell’avvenuto completamento dei percorsi formativi sulla base dei quali si è giunti a stabilire l’esonero totale o parziale.

Cartella sanitaria e di rischio: che cos’è e come gestirla

La cartella sanitaria e di rischio è normalmente associata alla sorveglianza sanitaria e all'attività del medico competente. La cartella sanitaria e di rischio è però legata al singolo lavoratore.

La cartella sanitaria e di rischio è normalmente associata alla sorveglianza sanitaria e all’attività del medico competente. La cartella sanitaria e di rischio è però legata al singolo lavoratore ed è suo interesse che sia tenuta aggiornata lungo tutto la sua carriera. Vediamo di capire a cosa serve e come gestirla correttamente.

La storia sanitaria del lavoratore

La cartella sanitaria e di rischio viene istituita dal medico competente in sede di prima visita di un lavoratore nell’ambito della sorveglianza sanitaria aziendale. L’obiettivo è quello di raccogliere in un unico “luogo” tutta la documentazione inerente la salute del lavoratore a partire dal suo primo ingresso nel mondo del lavoro e fino al pensionamento.

Questo significa che:

  • il medico competente che visita un lavoratore al primo ingresso nel mondo del lavoro è colui che ne attiva la cartella sanitaria e di rischio;
  • quando un lavoratore passa da un’azienda a un’altra avviene il passaggio della cartella da un medico competente all’altro, così che il nuovo medico possa tenere conto della storia clinica e professionale al fine di valutare l’idoneità alla nuova (in termini di tempo, non necessariamente di tipologia di attività) mansione del lavoratore.
Il datore di lavoro, anche quando riceve l'originale della cartella sanitaria, non ha il diritto di visionarne il contenuto, ma ha solo il dovere di conservarla.

Conservazione della cartella sanitaria e di rischio

Il Testo Unico Sicurezza prevede che la cartella sanitaria e di rischio sia istituita, aggiornata e custodita dal medico competente per conto del datore di lavoro, nel luogo concordato con il datore di lavoro in sede di incarico. Inoltre il D. L.vo 81/08 ha stabilito che:

  • in fase di cessazione di un rapporto lavorativo, il medico competente consegna una copia della cartella sanitaria al lavoratore e l’originale al datore di lavoro (che la deve conservare per almeno 10 anni), inoltre provvede a inviare a INAIL la cartella sanitaria relativa ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4;
  • in fase di visita medica assuntiva o preassuntiva, il medico competente deve richiedere al lavoratore la copia della cartella sanitaria che ha ricevuto dal medico del lavoro dell’azienda per cui lavorava in precedenza.
Oltre a un aspetto pratico, di raccolta degli accertamenti, la cartella sanitaria e di rischio è lo strumento su cui si basano le valutazioni connesse all'insorgenza di malattie professionali.

Il datore di lavoro, anche quando riceve l’originale della cartella sanitaria, non ha il diritto di visionarne il contenuto, ma ha solo il dovere di conservarla.

Perché deve essere istituita e conservata la cartella sanitaria e di rischio?

Oltre a un aspetto pratico, di raccolta degli accertamenti, la cartella sanitaria e di rischio è lo strumento su cui si basano le valutazioni connesse all’insorgenza di malattie professionali. In caso di sospetto di malattia professionale, infatti, il procedimento finalizzato al suo riconoscimento o rigetto, passa attraverso una verifica della storia sanitaria del lavoratore, documentata attraverso la cartella sanitaria e di rischio. In particolare, il datore di lavoro deve sapere che INAIL può richiedere a lui, e agli altri datori di lavoro per i quali un dato lavoratore ha prestato servizio, copia della cartella sanitaria e di rischio nell’ambito del procedimento di accertamento della malattia professionale.

Capire l’OT23 e chiedere la riduzione del tasso INAIL

Si sente parlare di sconto INAIL, ma tecnicamente si chiama istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione.

Tecnicamente si chiama istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione. In parole più semplici significa che, ogni anno, il datore di lavoro che ha messo in atto interventi migliorativi della salute e sicurezza sul lavoro nell’anno solare precedente può presentare a INAIL una richiesta per ridurre uno dei parametri che determinano il premio assicurativo.

Ma procediamo un passo alla volta e cerchiamo di capire che cos’è lo sconto INAIL e come si può richiedere.

Il tasso medio di tariffa INAIL

Si tratta di un valore numerico che contribuisce al calcolo del premio INAIL, ossia del costo dell’assicurazione per infortuni e malattia, obbligatoria per datori di lavoro e artigiani senza dipendenti. In particolare il tasso medio di tariffa è rappresentativo della rischiosità a livello nazionale delle diverse lavorazioni associate a una PAT (Posizione Assicurativa Territoriale), ma può subire oscillazioni in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell’impresa (più precisamente della singola PAT) oppure in caso di interventi migliorativi (quindi ulteriori rispetto a quelli previsti per dare attuazione agli obblighi di legge) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il tasso elaborato dall’INAIL per la singola impresa (tasso medio nazionale aumentato o ridotto) è il cosiddetto tasso applicato. Viene comunicato dall’INAIL al datore di lavoro/artigiano entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello della comunicazione.

Il datore di lavoro/artigiano paga ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione. L’autoliquidazione è l’operazione che deve essere effettuata ogni anno entro il 16 febbraio per calcolare il premio dovuto e procedere al pagamento (che può essere effettuato anche in 4 rate distribuite nel corso dell’anno). In questa fase deve utilizzare il tasso applicato.

In caso di interventi migliorativi (ulteriori rispetto a quelli previsti per dare attuazione agli obblighi di legge) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro il datore di lavoro può richiedere lo scontro del premio INAIL.

Lo sconto INAIL per prevenzione

Mentre l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico e malattie professionali non è direttamente controllabile dall’impresa, quello per prevenzione, ossia legato alla realizzazione di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è un’opportunità a disposizione del datore di lavoro.

Se l’azienda è in regola con il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi (DURC regolare) e rispetta le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attuando uno o più degli interventi che INAIL ha previsto in apposita modulistica (modello OT23) può richiedere ogni anno, entro la fine di febbraio, la riduzione del tasso medio di tariffa.

L’entità della riduzione è la seguente:

  • 8% per PAT che hanno un massimo di 2 anni di attività;
  • per PAT con più di due anni di attività varia a seconda del numero di lavoratori, come riportato nella tabella seguente.
fonte Inail.it

Lo sconto:

  • è valido solo per un anno solare;
  • si somma all’oscillazione del tasso per infortuni-malattie professionali.

L’applicazione dello sconto non è automatica, ma prevede la presentazione di documentazione che attesti l’esecuzione degli interventi dichiarati e il riscontro (positivo o negativo) di INAIL entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione. Dato che i requisiti degli interventi e della documentazione sono specificati nelle istruzioni di compilazione della domanda, si tratta essenzialmente di prestare attenzione ai dettagli.

La richiesta dello sconto INAIL richiede di verificare alcune condizioni.

Come richiedere lo sconto INAIL

  1. Verificare di essere in regola con il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi (DURC regolare).
  2. Verificare di rispettare le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  3. Verificare di disporre delle credenziali di accesso ai servizi online del sito INAIL, perché la domanda deve essere presentata solo in modalità telematica. Si deve selezionare il menù “Servizi per te”, quindi “Datore di lavoro” e “Premio assicurativo”, poi “Denunce”.
  4. Realizzare uno o più degli interventi migliorativi elencati nel modello OT23, verificandone i requisiti di punteggio e ripetibilità.
    Il modello OT23 contiene l’elenco degli interventi per i quali si può richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa e associa a ciascuno un punteggio. Per presentare la domanda è necessario che la somma dei punteggi associati agli interventi realizzati sia almeno pari a 100. Inoltre, mentre alcuni interventi possono essere dichiarati anche per più anni (ex. possesso di certificazioni di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza o per la responsabilità sociale), altri possono essere dichiarati solo una volta.
  5. Entro l’ultimo giorno di febbraio (per il 2024 sarà il 29 febbraio) dell’anno solare successivo a quello di realizzazione degli interventi descritti al punto 4, accedere ai servizi online e procedere alla compilazione della richiesta di sconto INAIL, allegando la documentazione probante, ossia quella richiesta a dimostrazione dell’effettiva esecuzione degli interventi.
    Si potrebbe pensare di poter procedere alla domanda in qualunque momento dell’anno compreso tra una fine di febbraio e l’altra, in pratica si deve mantenere monitorato il sito di INAIL all’inizio di ogni anno per capire quando il servizio diventa attivo. In questo momento, per esempio, seguendo il percorso indicato al punto 1 non risulta ancora disponibile l’opzione “Denuncia OT23 2020”.

Le novità dal 2019

Il 1° agosto 2019 INAIL ha stato pubblicato sul proprio sito il nuovo modello (OT23) per presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, che ha sostituito i precedenti OT24 e OT20. Puoi prendere visione del modello e delle istruzioni di compilazione in fondo a QUESTA pagina del sito INAIL.

Al di là del fattore numerico e di denominazione, la variazione sostanziale è il superamento della differenza nei requisiti di presentazione della domanda per le PAT con un massimo di due anni di attività e per quelle attive da più di due anni.

Una volta fatta richiesta, quanto tempo passa prima di ottenere lo sconto INAIL?

Ma quanto tempo passa prima di ottenere lo sconto?

La riduzione del premio INAIL non è immediata. Ecco un esempio pratico per capire i tempi effettivi.

  1. Il datore di lavoro sceglie di realizzare uno degli interventi previsti dal modello OT23 nel corso dell’anno (ipotizziamo il 2024).
  2. Entro l’ultimi giorno di febbraio dell’anno successivo (28.02.2025) presenta richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa a INAIL.
  3. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda INAIL fornisce riscontro di accettazione o meno della domanda.
  4. Entro il 31 dicembre (del 2024) INAIL comunica il nuovo tasso di tariffa.
  5. Il datore di lavoro applica il nuovo tasso di tariffa in fase di autoliquidazione entro il 16 febbraio successivo (2025).

Allora sei in ritardo?

Vuoi capire se sei pronto per presentare la domanda di sconto INAIL entro febbraio 2024 o se, invece, è il caso che inizi a metterti all’opera per riuscire a sfruttare l’opportunità a partire dal nuovo anno? Sono qui proprio per questo.

Radon: rischio e aree prioritarie di Regione Lombardia

Il rischio radon è diffuso sul territorio, partiamo però dalle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia.

Il rischio radon non è esclusivo degli ambienti di lavoro, ma la normativa di riferimento prevede obblighi specifici in carico ai datori di lavoro. Nel caso di Regione Lombardia è necessario che questi ultimi si attivino a valle della definizione delle aree prioritarie a giugno 2023.

Radon: rischio per la salute della popolazione

Il radon è un gas, inodore e incolore, derivante dal decadimento del radio ed è radioattivo. Presente in diverse quantità nell’aria interna di tutti gli edifici, proviene principalmente dal suolo e tende ad accumularsi nei piani interrati o ai piani terra.

Nelle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia i datori di lavoro che operano sottoterra devono effettuare misurazioni e prevedere misure di mitigazione se le concentrazioni di radon superano i valori di riferimento.

I prodotti di decadimento del radon sono valutati cancerogeni per gli esseri umani (gruppo 1 IARC) in relazione all’insorgenza di tumori polmonari. Si tratta di un rischio presente nel territorio e non strettamente connesso alle attività lavorative, ma la normativa prevede specifici obblighi a carico dei datori di lavoro.

La normativa di riferimento

La norma di riferimento nazionale è il D. Lgs. 101/2020 che ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, stabilito norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, abrogato direttive precedenti e riordinato la normativa di settore.

Nelle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia i datori di lavoro che operano ai piani seminterrati degli edifici devono effettuare misurazioni e prevedere misure di mitigazione se le concentrazioni di radon superano i valori di riferimento.

Rispetto al rischio radon ha previsto in particolare la definizione di Piano nazionale d’azione a cui Regioni e Province autonome devono adeguare le proprie disposizioni regolamentari. In via prioritaria Regioni e Province devono individuare le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e definire i piani d’azione per il contenimento di tali livelli di concentrazione.

Le aree prioritarie di Regione Lombardia e gli obblighi per i datori di lavoro

Regione Lombardia ha pubblicato la prima identificazione delle aree prioritarie ex Decreto 101 sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2023 (BURL SO nr. 26).

Nelle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia i datori di lavoro che operano ai piani terra degli edifici devono effettuare misurazioni e prevedere misure di mitigazione se le concentrazioni di radon superano i valori di riferimento.

Nei comuni classificati in area prioritaria, i datori di lavoro che effettuano l’attività lavorativa in ambienti sotterranei, al piano seminterrato o al piano terra degli edifici sono tenuti a:

  • effettuare misure della concentrazione media annua di radon;
  • applicare azioni di risanamento nei casi in cui i valori risultino superiori a 300 Bq/m3.

Le azioni di risanamento (ex. sigillatura, ventilazione forzata, pressurizzazione / depressurizzazione del suolo) dipendono fortemente dalle caratteristiche costruttive dell’ambiente interessato dal rischio e vanno scelte caso per caso in base alla concentrazione di radon rilevata, al costo e alla fattibilità di realizzazione. Inoltre la normativa richiede che gli interventi di risanamento siano progettati da professionisti qualificati (geometri, architetti o ingegneri iscritti all’Albo che abbiano partecipato a corsi di formazione e aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore).

Hai inserito il rischio radon nel DVR?

Ogni quanto va aggiornato il corso PES PAV PEI?

Il datore di lavoro che voglia avere garanzia del possesso della formazione teorica del personale per l'esecuzione di lavori elettrici può fargli frequentare il corso PES PAV PEI.

Oggi entriamo nel mondo dei lavori elettrici, per i quali il datore di lavoro deve nominare formalmente il personale quale esperto (PES), avvertito (PAV) o idoneo ai lavori in bassa tensione (PEI) in funzione del possesso di requisiti di istruzione, esperienza e formazione. In particolare, il datore di lavoro che voglia avere garanzia del possesso della formazione teorica del personale può fargli frequentare il corso PES PAV PEI.

L’aspetto che però risulta meno chiaro è se questo corso debba essere aggiornato come ogni altro corso in materia di salute e sicurezza e, nel caso, ogni quanto si debba provvedere.

Le qualifiche PES PAV PEI individuano i soggetti in funzione delle competenze in ambito elettrico.

L’aggiornamento del corso PES PAV PEI

Il riferimento per la definizione del corso PES PAV PEI non è il testo unico sicurezza ma la norma tecnica CEI 11-27. L’edizione 2021 della norma ha definitivo una frequenza di aggiornamento quinquennale per la formazione in questione.

A questo si aggiunge un dettaglio importante: lo standard è soggetto a revisioni e successive edizioni (l’ultima è del settembre 2021, la prima è dell’aprile del 1993). Questo significa che eventuali aggiornamenti della norma di riferimento dovranno essere oggetto di un aggiornamento della formazione, qualora non coincidano con la scadenza quinquennale.

Evoluzione dello standard CEI 11-27 che definisce i requisiti per le qualifiche PES PAV PEI

Considerato comunque che la formazione è finalizzata a garantire l’idoneità dei lavoratori a svolgere lavori elettrici, comprendo e condivido il consiglio di chi propone aggiornamenti quinquennali del corso PES PAV PEI. Al di là del parere personale, per altro, ci sono all’orizzonte novità che potrebbe richiedere a tutti di cambiare passo nell’aggiornamento di questa formazione.

La quinta edizione della norma CEI 11-27

Per quanto riguarda la formazione per PES PAV (paragrafo 4.15.5 “Requisiti formativi minimi per PES e PAV“), l’ultima edizione dello standard di riferimento ha introdotto un vincolo non solo in relazione alla frequenza di aggiornamento, ma anche in termini di durata dello stesso:

La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti.

La quinta edizione della norma CEI 11-27 dovrebbe introdurre l'obbligo di aggiornamento quinquennale del corso PES PAV PEI.

Diverso è il caso del corso PEI, invece, per il quale lo standard raccomanda una formazione iniziale di durata minima di 4 ore e prevede che il mantenimento dell’idoneità sia legato a pratica e addestramento successivi. Considerando però che la formazione per PEI è aggiuntiva rispetto a quella per PES e PAV, sarà necessario provvedere all’aggiornamento quinquennale per questi ruoli perché si possa svolgere quello superiore.

In termini operativi, poi, gli enti di formazione tendono a proporre un corso complessivo PES-PAV-PEI e un relativo aggiornamento quinquennale, quindi la gestione delle iscrizione delle scadenze risulta di fatto semplificato. La logica è di fornire tutti i requisiti teorici al discente, lasciando al datore di lavoro la responsabilità di individuare il profilo corretto per il singolo lavoratore, sulla base delle caratteristiche personali e di esperienza.

La delega CIVA ai consulenti per le attrezzature e impianti

Hai difficoltà ad utilizzare l'applicativo CIVA di INAL? La soluzione è la delega ai consulenti per le attrezzature e impianti.

L’applicativo CIVA è il portale messo a disposizione da INAIL per gestire una serie di pratiche connesse alle verifiche di impianti e attrezzature. Il suo utilizzo non è sempre immediato e diverse aziende segnalano difficoltà. Una soluzione al problema può essere la delega ai consulenti per le attrezzature e impianti prevista proprio dallo stesso CIVA.

I soggetti che possono operare su CIVA

L’accesso a CIVA si trova nell’area riservata del sito INAIL (i cosiddetti Servizi online). Le funzionalità di CIVA sono disponibili per i soggetti che accedono ai servizi online di INAIL con uno di questi profili:

  • legale rappresentante di un’azienda;
  • delegato ai servizi;
  • consulente per le attrezzature e impianti.
L'accesso a CIVA si trova nell'area riservata del sito INAIL: per accedere serve avere profili di accesso specifici.

Delega CIVA al consulente per le attrezzature e impianti: come si attiva?

Il profilo “consulente per le attrezzature e impianti” può essere abilitato dal rappresentante
legale o dall’amministratore delle utenze digitali dell’azienda e richiede l’inserimento di nome e cognome e codice fiscale del soggetto che si vuole delegare. L’unico requisito è che il professionista che si vuole delegare abbia già effettuato almeno una volta l’accesso all’area riservata del sito INAIL, prima che l’azienda proceda all’inserimento dei suoi dati ai fini della delega.

Consulente per le attrezzature e impianti: cosa può fare?

La delega come consulente per le attrezzature e impianti permette al delegato di accedere agli applicativi Emissioni Acustiche e CIVA per conto dell’azienda da cui è stato delegato. Questo profilo impedisce l’accesso ad altre funzionalità, quindi non interviene sulla gestione del rapporto assicurativo.

Tutte le persone abilitate per CIVA per una determinata azienda, sia nel profilo consulente sia negli altri profili, accedono a tutti i dati dell’applicativo, storici e relativi alle domande in corso.

Dato che un professionista può avere accesso a INAIL per questioni personali e può ricevere delega come “consulente” da più aziende, in fase di accesso dovrà selezionare sia il profilo di interesse (Consulente per le attrezzature e impianti) sia la ditta per cui vuole operare, così che le operazioni e le pratiche facciano riferimento alla ditta di interesse.

L’introduzione di una delega come consulente, non esclude la possibilità agli altri profili di operare su CIVA. Tutte le persone abilitate per una determinata azienda, sia nel profilo consulente sia negli altri profili, accedono a tutti i dati dell’applicativo, storici e relativi alle domande in corso. In particolare ciascuno dei soggetti abilitati può agire sulle pratiche in corso, indipendentemente da chi ha inserito la domanda. Attenzione quindi a non fare confusione, e a concordare nei dettagli chi dovrà agire su una determinate pratica!

Le qualifiche PES PAV PEI, spiegate

L'elettricità luminosa. Il rischio elettrico deve essere affrontato da personale qualificato PES PAV PEI.

Nell’ambito dei lavori elettrici vengono utilizzate diverse sigle per distinguere la qualifica dei lavoratori in termini di formazione, esperienza e affidabilità in relazione alla gravità del rischio. Conoscere la differenza tra PES PAV PEI e PEC è necessario per garantire la corretta formazione ma anche la corretta attribuzione degli incarichi di lavoro e delle nomine.

Quali sono i lavori elettrici

Si considera lavoro elettrico qualsiasi lavoro che presenti un rischio di natura elettrica, cioè che possa provocare danni alla salute per gli effetti della corrente elettrica.

Si considera lavoro elettrico qualsiasi lavoro che presenti un rischio di natura elettrica, cioè che possa provocare danni alla salute per gli effetti della corrente elettrica.

I lavori elettrici sono suddivisi in tre sottocategorie al crescere della distanza dalla parte attiva (il conduttore o la parte conduttrice destinata a essere in tensione, quindi a far passare corrente, durante il normale esercizio):

  • lavori sotto tensione;
  • lavori in prossimità;
  • lavori in vicinanza.

Minore è la distanza dalla parte attiva, maggiore è il rischio, e maggiore sono esperienza, formazione e affidabilità richieste al personale che deve effettuare l’intervento.

Minore è la distanza dalla parte attiva, maggiore è il rischio, e maggiore sono esperienza, formazione e affidabilità richieste al personale che deve effettuare l'intervento.

Che cosa significano le sigle PES PAV PEI e PEC?

Sono sigle che individuano i diversi livelli di esperienza, formazione e affidabilità in relazione all’esecuzione dei lavori elettrici:

  • PEC = persona comune, cioè non ha formazione, esperienza e competenza specifiche rispetto ai lavori elettrici;
  • PAV = persona avvertita, è il primo livello di qualifica per i lavori elettrici, individua una figura formata, con esperienza e competenza, ma non pienamente autonoma nel gestire il lavoro;
  • PES = persona esperta è il livello più alto di formazione, esperienza e competenza, quella che possiede tutti i requisiti e può operare in autonomia;
  • PEI = persona idonea, o più correttamente con idoneità, cioè un PES o un PAV che il datore di lavoro ritiene idoneo per eseguire lavori sotto tensione.

Quindi, sarebbe più corretto distinguere PEC, PES, PAV, PES con idoneità e PAV con idoneità.

PES PAV PEI e PEC sono sigle che individuano i diversi livelli di esperienza, formazione e affidabilità in relazione all'esecuzione dei lavori elettrici.

Cosa possono fare PEC, PES, PAV e PEI

La persona comune (PEC) può eseguire solo lavori non elettrici, oppure lavori elettrici in vicinanza ma sotto la supervisione di un PES o un PAV.

PES e PAV, invece, possono eseguire lavori elettrici in vicinanza e in prossimità e, se ritenuti idonei dal datore di lavoro e nominati come tali (PEI), anche lavori sotto tensione.

Detto in altri termini:

  • i lavori in vicinanza possono essere eseguiti da PES e PAV e da PEC che operano sotto la supervisione dei primi;
  • i lavori elettrici fuori tensione e in prossimità possono essere eseguiti solo da PES e PAV;
  • i lavori elettrici sotto tensione sono esclusivi di PES e PAV con idoneità (PEI).
I lavori elettrici sotto tensione sono esclusivi di PES e PAV con idoneità (PEI).

Come si ottiene la qualifica? Chi la attribuisce?

Per essere qualificati come PES, PAV o PEI è necessario seguire un corso di formazione ai sensi della norma CEI 11‐27, oltre a lavorare (acquisire esperienza) nell’ambito dei lavori elettrici e sviluppare attivamente caratteristiche personali di affidabilità e precisione.

In particolare:

  • la formazione per PES e PAV deve comprendere i livelli 1A e 1B della norma CEI 11‐27;
  • la formazione per PEI deve includere anche i livelli 2A e 2B.

Tipicamente i corsi proposti comprendono tutti i livelli, cioè il lavoratore riceve la formazione necessaria per essere qualificato indifferentemente come PES, PAV o PEI. La qualifica effettiva dipende però anche dall’esperienza e dalle caratteristiche personali (equilibrio, attenzione, precisione, affidabilità) del lavoratore, che sono oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro al fine dell’attribuzione formale della qualifica.

La qualifica di PES, PAV e PEI non rientra tra le qualifiche contrattuali, ma viene attribuita attraverso una nomina formale.

In altri termini, il lavoratore ottiene la qualifica di PES, di PAV o di PEI dal proprio datore di lavoro, in base alla valutazione che quest’ultimo fa della sua esperienza e delle sue caratteristiche personali (fermo restando il possesso della formazione). Quindi la qualifica è soggetta a rivalutazione e possibile variazione nel tempo, sia in termini di riconoscimento di un livello superiore ma è possibile anche una riduzione del livello di qualifica sulla base dell’operato del lavoratore.

Attribuzione della qualifica: la nomina del datore di lavoro

La qualifica di PES, PAV e PEI non rientra tra le qualifiche contrattuali, ma viene attribuita attraverso una nomina formale che deve raccogliere gli elementi alla base dell’attribuzione della qualifica, prevedere un termine di rivalutazione e comprendere sempre la firma del datore di lavoro e del lavoratore. Alla formula tradizionale di “Il sottoscritto datore di lavoro nomina il sig. Tale dei Tali PES / PAV/ PEI” si devono cioè aggiungere i seguenti elementi:

  • la verifica del possesso della formazione ai sensi della norma CEI 11‐27;
  • la valutazione dell’esperienza acquisita dal lavoratore nell’ambito dei lavori elettrici;
  • la valutazione delle caratteristiche di equilibrio, attenzione, precisione, affidabilità;
  • il termine temporale della rivalutazione (per esempio semestrale o annuale).