La norma li chiama lavoratori autonomi, in gergo li si chiama artigiani, i commercialisti li chiamano partite iva (liberi professionisti) e ditte individuali senza dipendenti. Quale che sia il nome che preferite, la sostanza è che questi soggetti devono sottostare a obblighi di legge diversi dalle imprese per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, ossia godono di alcune semplificazioni. Questo aspetto si applica anche alla formazione. Ecco quali sono i riferimenti di legge e gli aspetti operativi da verificare per individuare i corsi sicurezza obbligatori per i lavoratori autonomi.
Gli obblighi generali
L’articolo 3 (campo di applicazione), comma 11, del Testo Unico Sicurezza prevede che:
Nei confronti dei lavoratori autonomi […] si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
L’articolo 21 stabilisce che le ditte individuali senza dipendenti debbano:
- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni del Titolo III;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento se svolgono la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Lo stesso articolo di legge precisa che, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, gli artigiani hanno facoltà (quindi non sussiste un obbligo) di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’eccezione al carattere facoltativo è quella in cui disposizioni speciali contengano previsioni differenti.
L’articolo 26 riguardava invece il coordinamento nell’ambito dei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione e non è quindi rilevante per determinare quale sia la formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.
La “vecchia” interpretazione
Poiché l’Allegato XVII prevede che, nell’ambito dei cantieri temporanei e/o mobili, il committente o l’impresa subappaltante, verifichino l’idoneità tecnico- professionale dei lavoratori autonomi richiedendo, tra l’altro, gli attestati di formazione e l’idoneità sanitaria dal Testo Unico Sicurezza, si era diffusa l’idea che la formazione sicurezza e la sorveglianza sanitaria fossero un obbligo a carico dei lavoratori autonomi.
In merito si è però espressa la Commissione per gli interpelli con l’Interpello n.7/2013 che ha sottolineato che, non solo tale interpretazione era stata superata dalle modifiche introdotte all’Allegato XVII dal D. L.vo 106/2009, ma che l’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 ha espressamente precisato che le previsioni di formazione del Testo Unico Sicurezza non sono un obbligo a carico dei lavoratori autonomi salvo gli “obblighi previsti da norme speciali”.
Esistono obblighi imposti da norme speciali? Sì!
L’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012 aveva precisato che non si applica ai lavoratori autonomi l’obbligo di formazione previsto dall’art. 37, e disciplinato dall’Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, e che le indicazioni di quest’ultimo Accordo potevano costituire un “utile parametro di riferimento” nel caso in cui gli stessi avessero deciso di procedere alla formazione “base” pur non sussistendo nei loro confronti un obbligo in tal senso.
Allo stesso tempo l’Accordo aveva ribadito che altre disposizioni di legge avrebbero potuto imporre obblighi specifici per i lavoratori autonomi, citando quale esempio il D. L.vo 177/2011, che disciplina l’operatività in spazi confinati e/o sospetti d’inquinamento, rendendo quindi evidente che gli artigiani che dovessero svolgere tale tipo di attività dovrebbero soddisfare i requisiti di formazione previsto dal decreto.
Altra disposizione di legge che prevede specificamente un obbligo di formazione per gli artigiani è l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione“, il quale precisa l’applicabilità anche ai soggetti di cui all’art. 21 del Testo Unico Sicurezza, tra i quali ricadono appunto i lavoratori autonomi.
Ponteggi, posizionamento mediante funi e amianto: formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi?
Il Testo Unico Sicurezza prevede una formazione aggiuntiva per i lavoratori addetti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi, utilizzino sistemi di posizionamento mediante funi e per coloro che siano esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto. Per quanto riguarda i ponteggi e l’amianto, non è presente un riferimento esplicito ai lavoratori autonomi, che invece compare per il posizionamento mediante funi.
Il mancato riferimento agli artigiani in relazione ad amianto e ponteggi risulta dettato da ragioni tecniche, ossia dal fatto che non è tecnicamente praticabile la gestione di queste due tipologie di attività da parte di un lavoratore autonomo, se non in sinergia con altri artigiani o con un’impresa. In quest’ultimo caso verrebbero però meno le due condizioni previste dal codice civile perché un’attività si possa configurare come contratto d’opera in capo a una singola persona, ossia il fatto che il lavoro sia prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione verso il proprio committente. A questo si aggiungerebbe la difficoltà oggettiva di gestire i rischi interferenziali tra i vari soggetti coinvolti. In altri termini il legislatore non prevede un obbligo specifico, ritenendo irrealistico che un artigiano svolga tali attività.