Patente a crediti in edilizia : started !

L’Iter

Il 20 settembre 2024 è stato pubblicato Il DM 132/24 per regolamentare la modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti in edilizia.

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro il 23 settembre 2024 pubblica , la circolare n. 4 con le prime indicazioni sul Sistema di quaificazione di imprese e lavoratori autonomi tramite crediti .

Dal 1 ottobre 2024 è attiva sul portale dell’Ispettorato del lavoro la procedura telematica per attivare la richiesta .

L’accesso al Portale dei servizi è possibile esclusivamente tramite SPID personale o CIE (Cartà di identità elettronica ) . Nel caso in cui il soggetto non abbia SPID personale o CIE, la procedura potrà essere delegata ad un soggetto al quale andrà fatta pervenire l’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti abilitanti.

Attenzione al 31 ottobre 2024

Fino al 31 ottobro 2024 sarà ancora possibile l’invio tramite PEC all’indirizzo : dichiarazionepatente@pec.ispettorato,gov.it dell’ autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, Dlgs 81 /08.. Anche in questo caso il passo successivo è completare la procedura telematicamente tassativamente entro e non oltre il 31 ottobre 2024 .

I dubbi

Tante , ovviamente , le perplessità che l’obbligo ha fatto emergere . Non poche, per esempio le incertezze per i lavoratori autonomi sul tema della formazione obbligatoria , che è uno dei requisiti essenziali per il rilascio della patente . Fra tutti il più “gettonato” il corso lavori in quota /DPI III categoria . Queata formazione è obbligatorio nelle attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile . Situazioni queste molto comuni in diverse tipologie di interventi non solo nelle costruzioni , ma anche, per esempio , nellle attività di manutenzione , riparazione , istallazione impianti elettrici e antifurto , tintenggiature , pulizie , etc

Per capire quali altri corsi devono obbligatoriamente essere da loro svolti , vi rimando alla lettura del mio articolo La formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.

Sul portale dell’ispettorato del lavoro , inoltre , sono consultabili le riposte alle FAC ( domande poste frequentemente)aggiornate al 15 ottobre 2024

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Patente a punti nei cantieri: Il provvedimento è definitivo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/04/2024 la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge n. 19/2024 ,è il provvedimento che rende definitivo l’obbligo della patente e punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

Il sistema di qualificazione delle imprese a punti trova origine con l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/08 che viene ora completamente riscritto. In attesa dei Decreti attuativi previsti nel provvedimento,  sintetizziamo gli aspetti chiave :

Obiettivo

La patente a punti ha l’obiettivo di rafforzare il contrasto del lavoro irregolare e la vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri. E’ da tenere presente che il provvedimento prevede che  Decreto del Ministero del lavoro possa disporre l’obbligo della  patente a punti anche in altri ambiti di lavoro.

Decorrenza

Dal 1 ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei mobili (art 89 comma 1 lett a) .

Esclusione dall’obbligo

  • Imprese o lavoratori autonomi che effettuano esclusivamente interventi di natura intellettuale o mera fornitura.
  • Imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Imprese estere

Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti fuori dall’Italia nell’ambito o fuori della Comunità Europea è richiesto il possesso di un documento che attesti il possesso dei requisiti richiesti rilasciato dall’autorità del paese di provenienza e riconosciuto  dallo stato italiano per i paese extra europei .

Requisiti per il rilascio della patente

La patente verrà rilasciata in formato digitale dall ‘Ispettorato Nazionale del Lavoro la cui modalità sarà definita dai successivi decreti attuativi.

Si dovrà inoltrare richiesta  mediante la dichiarazione in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, del possesso seguenti requisiti

Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dall’art 37 Dlgs 81708.  Per il dettaglio della tipologia di corsi si attende il Decreto attuativo 
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; DURC
possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; DVR
possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; DURF
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.RSPP


Modalità di rilascio e tempistiche

Verranno individuate  le modalità di richiesta della patente all’Ispettorato del Lavoro. Nel tempo che intercorre tra la domanda e il rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività salvo diverse comunicazioni dell’ispettorato del Lavoro.

Revoca patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Solo decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Punteggio iniziale

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. E’ consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione di almeno  15 crediti.

Nel caso in cui nel corso dei lavori  a seguito di riscontrate violazioni , di cui all’allegato I bis, vengano decurtati punti  e la dotazione scenda al di sotto dei 15 , è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Non possesso della patente

In caso di presenza nel cantiere di imprese o lavoratori autonomi  senza il possesso della patente , o documento equivalente  per le imprese estere, o in caso di operatività con punti inferiore a  15 , è prevista  una sanzione amministrativa pari al 10%  del valore dei lavori . La sanzione minima è di  €  6000,00 con contestuale interdizione alla partecipazione a lavori pubblici .